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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato in bianco liquidatorio - conferimento incarico perito
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Gian Carlo Fenu
TEMPIO PAUSANIA (OT)29/03/2013 15:21Concordato in bianco liquidatorio - conferimento incarico perito
Una S.p.a. ha presentato presso il Tribunale ricorso con riserva (non in continuità) di ammissione alla procedura per concordato preventivo.
Il predetto Tribunale ha assegnato il termine di giorni sessanta (60) per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione prevista dall'art 161 secondo e terzo comma l.f.con l'obbligo, altresì, di relazione informativa, ogni trenta giorni, sull'andamento gestionale nonchè di una situazione economico patrimoniale e finanziaria della stessa.
La predetta società Spa è proprietaria di beni immobili il cui valore si metterà a disposizione dei creditori.
La società, al fine di far valutare i beni secondo il valore di mercato, ha la necessità di affidare l'incarico a professionisti.
Alla luce di quanto sopra, chiedo, se, a parere vostro, l'incarico, ed il successivo pagamento della prestazione, possa rientrare nelle azioni di ordinaria amministrazione e dunque senza specifica preventiva autorizzazione.
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/03/2013 19:28RE: Concordato in bianco liquidatorio - conferimento incarico perito
E' sempre difficile dare una risposta precisa a queste domande non esistendo una definizione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed anche le ricostruzioni fatte dalla giurisprudenza sono settoriali, nel senso che la qualificazione è fatta in funzione del settore in cui si decide, per cui, ad esempio, i principi dettati per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci non valgono nell'attività di impresa..
Per quanto riguarda la materia in esame, in primo luogo, sicuramente vanno considerati di straordinaria amministrazione tutti quelli elencati nel secondo comma dell'art. 167 (i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni). Il fatto è che la norma chiude facendo poi riferimento agli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, per cui il problema si ripropone per tutti gli atti diversi da quelli elencati. Una delle più recenti decisioni sul tema (non specifico al concordato) è che nell'attività di impresa, l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa (Cass. 05/12/2011, n. 25952).
Orbene, tra questi ultimi non ci sembra rientri quello da lei indicato.
Zucchetti SG Srl
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Gian Carlo Fenu
TEMPIO PAUSANIA (OT)29/03/2013 20:32RE: RE: Concordato in bianco liquidatorio - conferimento incarico perito
Vi ringrazio per la risposta, ampliando infatti la problematica si potrebbe riepilogare che tutte le attività propedeutiche alla redazione del ricorso possono essere considerate attività di ordinaria amministrazione che hanno come obiettivo quello di tutelare il diritto dei creditori ad ottenere il miglior soddisfacimento possibile ad esempio:
1. gli amministrativi (dipendenti) necessari per dare supporto ai tecnici incaricati;
2. la nomina dei periti per la redazione della perizia necessaria per la certificazione dei valori dei beni;
3. Mantenere in forza i dipendenti che dovranno svolgere, nella fase di preparazione, una attività di inventario dei beni e, conseguentemente, procedere alla riconciliazione, degli stessi, con quanto indicato nella contabilità ecc..
Questo potrebbe essere un orientamento di base nel considerare, gli atti, di ordinaria o di straordinaria amministrazione.
Confrontare le proprie idee come viene fatto nel Forum è un indubbio aiuto nell'operatività quotidiana dell'attività professionale.
Grazie e Buona Pasqua a tutti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/04/2013 19:38RE: RE: RE: Concordato in bianco liquidatorio - conferimento incarico perito
Si effettivamente quelli indicati sono, anche secondo noi, atti di ordinaria amministrazione in quanto utili e necessari per l'attività imprenditoriale (se continua) e per il concordato.
Concordiamo anche sulla utilità del confronto e ci auspichiamo che non rimanga un dialogo soltanto tra noi ma che coinvolga tutti gli utenti di Fallco, che sono tanti e le cui esperienze sarebbe prezioso mettere a disposizione degli altri.
Grazie per gli auguri che contraccambiamo anche se in ritardo.
Zucchetti SG Srl
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