Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

  • Giulio Bergomi

    Modena
    25/05/2013 17:59

    Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

    Il Commissario Giudiziale deve effettuare la comunicazione, ai sensi dell'art. 171 l.fall., anche ai titolari di crediti non esigibili, come per esempio i lavoratori che vantino solamente un credito per il TFR, che diverrà esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma che alla data di presentazione della domanda di concordato non è avvenuta (nel caso di specie, si tratta di un concordato in continuità).
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2013 16:46

      RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

      Riteniamo di si perché il credito per Tfr matura via via, solo che diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto, che potrebbe avvenire in ogni momento, anche per volontà del dipendente.
      Zucchetti SG Srl
      • Giulio Bergomi

        Modena
        26/05/2013 16:57

        RE: RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

        Grazie per la pronta risposta, ancorché oggi sia domenica (ma molti di noi sono al lavoro lo stesso...). L'invio della raccomandata anche ai lavoratori creditori del solo TFR non ancora esigibile risponde peraltro ad un criterio prudenziale a cui il Commissario Giudiziale deve sempre ispirarsi.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/05/2013 20:13

          RE: RE: RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

          Concordiamo
          Zucchetti SG Srl
          • Giulio Bergomi

            Modena
            06/06/2013 19:48

            RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

            Si pone tuttavia un ulteriore problema, in vista dell'adunanza dei creditori: i lavoratori dipendenti creditori unicamente di TFR, ferie e permessi, sono legittimati al voto od unicamente alla partecipazione all'adunanza ? Mi spiego meglio: essi non dovrebbero votare in quanto il loro credito non è esigibile oppure non dovrebbero votare in quanto privilegiati ? La conseguenza è diversa nei due casi: nel primo, il voto non va conteggiato; nel secondo, il voto è valido, ma il creditore perde il proprio privilegio.
            Mi farebbe piacere conoscere la Vostra opinione.
            Vi ringrazio anticipatamente,
            Giulio Bergomi

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/06/2013 20:19

              RE: RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

              E' corretta la differenza che lei fa tra le due fattispecie, ma secondo noi i creditori in questione, essendo titolari di un credito non esigibile e non realizzabile nel concordato durante il quale continua il rapporto di lavoro, non hanno titolo per votare, indipendentemente dal fatto che siano privilegiati.
              Zucchetti SG Srl
              • Giulio Bergomi

                Modena
                07/06/2013 06:37

                RE: RE: RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

                Grazie.
                La Vostra risposta coincide con quanto avevo inizialmente pensato. Però c'è è un profilo che mi aveva indotto a dubitarne: ossia che non avevo trovato in alcun commento (probabilmente per mia disattenzione) l'affermazione secondo cui i titolari di crediti non esibili non votano. Del resto, poteva apparire contraddittoria la soluzione di avere inviato ai creditori di crediti non esigibili la raccomandata ex art. 171, per poi negare loro il diritto di voto. La spegazione è probabilmente che è corretto avvertirli dell'adunanza, in quanto sono anch'essi creditori, ma essi non hanno solamente il diritto di assistere all'adunanza e non quello di votare perché non sono creditori attuali.
                Buona giornata,
                Giulio Bergomi
                • Giulio Bergomi

                  Modena
                  07/06/2013 06:39

                  RE: RE: RE: RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

                  Errata corrige del messaggio precedente

                  Grazie.
                  La Vostra risposta coincide con quanto avevo inizialmente pensato. Però c'è è un profilo che mi aveva indotto a dubitarne: ossia che non avevo trovato in alcun commento (probabilmente per mia disattenzione) l'affermazione secondo cui i titolari di crediti non esibili non votano. Del resto, poteva apparire contraddittoria la soluzione di avere inviato ai creditori di crediti non esigibili la raccomandata ex art. 171, per poi negare loro il diritto di voto. La spegazione è probabilmente che è corretto avvertirli dell'adunanza, in quanto sono anch'essi creditori, ma essi hanno solamente il diritto di assistere all'adunanza e non quello di votare perché non sono creditori attuali.
                  Buona giornata,
                  Giulio Bergomi
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  10/06/2013 20:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall.

                  E' proprio così. Noi avevamo parlato di maturazione ed esigibilità in senso lato generando involontariamente il dubbio che il credito per t.f.r. esista anche precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro, in realtà, la Cassazione è costante nell'affermare che "Il diritto al t.f.r. sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo" (Cass. 18/02/2010, n. 3894; Cass. 23/4/2009, n. 9695; Cass. 8/4/2006 n. 8191; Cass. 19/8/2005, n. 17043 ecc.). Chiarito questo punto, si spiega meglio il perché tale credito non possa essere ammesso al voto fin quando il rapporto continua; la partecipazione all'assemblea invece è comunque opportuna perché, quel dipendente potrebbe anche cessare il rapporto nell'imminenza della stessa, e comunque per orientarsi sulle prospettive esistenti.
                  Zucchetti Sg Srl