Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Assegni familiari e concordato omologato

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    23/01/2016 17:54

    Assegni familiari e concordato omologato

    Buonasera,
    Per la redazione dell'elenco delle passivita' un dipendente ha chisto l'ammissione del proprio credito privilegiato oltre gli assegni familiari non corrisposti dal debitore maturati ante domanda di concordato, ma già dal debitore compensati con altri contributi dovuti all'inps.
    Si chiede se, come in caso di fallimento, sia corretto escluderli e se può il dipendente richiederli direttamente all'inps;
    In alternativa se sia corretto ammetterli al chirografo anche se il commissario giudiziale li aveva considerati un debito privilegiato.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2016 20:36

      RE: Assegni familiari e concordato omologato

      Gli assegni familiari sono a carico dell'Inps e il datore di lavoro ne anticipa il pagamento in nome e per conto dell'Inps, quale suo mandatario ex lege o adiectus solutionis causa, e viene poi rimborsato dal medesimo, mediante il meccanismo del conguaglio tra i contributi dovuti e prestazioni corrisposte, secondo un sistema sorto inizialmente proprio per gli assegni familiari, ma ormai largamente diffuso.
      In passato, pur escludendo in linea di massima la legittimazione passiva del fallimento, avevamo differenziato dalla fattispecie generale quella in cui il datore di lavoro aveva effettuato il conguaglio senza corrispondere gli assegni ai dipendenti, ritenendo che in questo caso, i dipendenti potessero rivolgersi soltanto al datore di lavoro per recuperare gli assegni non corrisposti. La sentenza della S. Corte n. 8873 del 4.5.2015, seppur riguardante la diversa e opposta fattispecie del pagamento da parte del datore di lavoro di assegni non dovuti, propone alcune precisazioni che fanno nascere dubbi sulla precedente soluzione. In particolare sembrerebbe che il lavoratore possa rivolgersi all'Inps, che è l'effettivo debitore, per il pagamento degli assegni familiari e che l'ente possa pretendere dal datore di lavoro il pagamento dei contributi, fittiziamente conguagliati per una anticipazione mai sostenuta.
      Questi ultimi criteri valgono anche in caso di fallimento e di concordato, per cui, in quest'ultimo, deve essere portato a debito soltanto l'importo del credito per contributi conguagliati verso l'Inps, con i relativi privilegi contributivi.
      Zucchetti Sg srl