Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CPO LIQUIDATORIO - CHIUSURA PROCEDURA IN PENDENZA DI UN CONTENZIOSO

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    30/11/2017 11:07

    CPO LIQUIDATORIO - CHIUSURA PROCEDURA IN PENDENZA DI UN CONTENZIOSO

    Buongiorno,
    chiedo gentile parere sulla possibilità di chiudere una procedura liquidatoria
    in pendenza di un contensioso in corte di appello che ha visto i giudici di prima cure
    liquidatare in favore della società in procedura le spese legali che attualmente non risultano liquidabili in consengenza del fatto che la controparte non risulta utilmente aggredibile.
    Qualora a seguito di parere del legale della società risulti necessario procedere ad un accantonamento, si chiede se in pendenza di giudizio,il Commissario Liquidatare possa, dopo l'esecuzione del piano di riparto con liquidazione della quota spettante ai creditori chirografari eccezzione fatta del solo accantonamento, procedere alla chisura della procedura di concordato.
    Nel caso specifico, la società tornata in bonis che continua il contenzioso, all'esito dello stesso dovesse perdere il contenzioso a seguito di una riforma del giudicato di primo grado, sarà la liquiderà a liquidare la controparte sulla base delle somme accantonate oppure dovra diversamente riliquidare i creditori chirografari per la residua parte oppure ritente non fattibile la chiusura della procedura sino all'esito del contenzioso o altro?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2017 19:39

      RE: CPO LIQUIDATORIO - CHIUSURA PROCEDURA IN PENDENZA DI UN CONTENZIOSO

      Va precisato che, a norma dell'art. 181 l.f., "la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180". All'omologa segue la fase di esecuzione del concordato e la legge fallimentare nulla dice circa un provvedimento dichiusura di questa fase, cui evidentemente lei fa riferimento, a differenza di quanto previsto per il concordato fallimentare, ove il terzo comma dell'art. 136 prevede che "accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato".
      Pur in mancanza di una disposizione simile in materia di concordato preventivo, la dottrina, sia ante che post riforma del 2005, ha sempre ritenuto che non fosse in contrasto con la disciplina concordataria che il giudice (salvo a vedere se il tribunale o il giudice delegato), accertata la completa esecuzione del concordato, emanasse un decreto di chiusura, ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. E' chiaro, quindi, che un tale decreto può essere emesso solo a totale completamento della esecuzione del concordato e non è applicabile al concordato la norma di cui al secondo comma dell'art. 118, che consente la chiusura anticipata del fallimento in pendenza di cause attive.
      Zucchetti SG srl