Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Contributi ritenuti ai dipendenti e non versati e concordato preventivo. Sanzioni penali e termini

  • Giuseppe Sperotti

    Vicenza
    11/09/2012 18:23

    Contributi ritenuti ai dipendenti e non versati e concordato preventivo. Sanzioni penali e termini

    Il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali trattenute ai dipendenti su retribuzioni loro corrisposte è perseguibile penalmente con la reclusione fino a tre anni e una multa di € 1.032 (art. 2, comma 1-bis, D.l. 12/9/83 n. 463, convertito in Legge n. 638 del 11/11/83).
    Tuttavia, è prevista la non punibilità del reato qualora si provveda a regolarizzare il debito entro tre mesi dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte dell'INPS.
    Il caso riguarda il non versamento delle ritenute, già scaduto, e la successiva entrata dell'impresa in concordato preventivo con successivo ricevimento della richiesta da parte dell'INPS.
    Ci si chiede: qualora la richiesta dell'INPS pervenga in pendenza di concordato preventivo, con impossibilità quindi da parte dell'impresa in procedura di pagare questi importi in via anticipata rispetto agli altri creditori (anche se risulta che in certi casi il commissario ne ha autorizzato il versamento), come considerare il termine di tre mesi? In altre parole, un reato c'è stato, l'omesso versamento delle ritenute. Tuttavia, normalmente, viene concesso un termine di tre mesi da una certa data per la non punibilità dello stesso. Se questo termine interviene quando l'impresa è in concordato preventivo, si può ragionevolmente sostenere che il termine stesso rimanga sospeso per effetto della procedura?
    Discorso analogo per quanto concerne l'omesso versamento di ritenute d'acconto per un importo superiore ad € 50.000: il reato (art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000) viene "congelato" proprio per la presenza di una procedura concorsuale? Mi spiego meglio: si omette il versamento della ritenuta, si entra in concordato preventivo e l'anno successivo si presenta il Modello 770. Essere entrati in procedura può ritenersi elemento utile al fine della non applicabilità delle sanzioni penali, visto che il concordato preventivo impedisce il pagamento dei debiti pregressi?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/09/2012 08:41

      RE: Contributi ritenuti ai dipendenti e non versati e concordato preventivo. Sanzioni penali e termini

      In tema di responsabilità penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali chiara è la presa di posizione della sentenza Cass. Sez. III Pen., 24/9/2010 n. 34612, secondo la quale il datore di lavoro risponde del delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1-bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, qualora agisca con la sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico), ovvero con l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale).

      Ciò premesso, non esistendo una specifica esimente per tale caso, anche se la società accede al concordato preventivo il reato rimane, come chiaramente stabilito da Cass. Sez. III Pen., 21/5/1987 n. 6528.

      Chiara e a nostro avviso condivisibile ne è la ratio: al momento del pagamento delle retribuzioni il datore di lavoro (ovvero l'amministratore della società, in caso che sia essa il datore di lavoro) deve sincerarsi che vi siano le disponibilità per il pagamento delle ritenute, sia fiscali che previdenziali, e:
      - se esistono, come provvede al pagamento delle retribuzioni, deve provvedere al versamento delle ritenute
      - se non esistono, non deve corrispondere le retribuzioni, ovvero corrisponderle nella misura inferiore che gli consente il versamenrto delle ritenute.

      Coerente con questa impostazione è Cass. Pen. SS.UU., che nella sentenza 26/6/2003 n. 27641 afferma che "Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti".