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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato preventivo – spese di procedura o ante procedura
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Raffaella Santinelli
SAN SEVERINO MARCHE (MC)30/11/2012 12:30Concordato preventivo – spese di procedura o ante procedura
Sono a sottoporVi una questione piuttosto complicata, dove le date degli eventi risultano determinanti.
La società, ALFA srl, nonostante fosse stata ammessa al passivo della Società Beta snc in Fallimento come richiesto, riassumeva, nei confronti del Curatore del Fallimento Beta snc, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrotto a seguito dell'avvio della Procedura fallimentare, che aveva a oggetto il medesimo credito già insinuato.
Il giudizio si concludeva con una Sentenza del 24.10.2011, favorevole al Fallimento, che condannava la ALFA srl al pagamento delle spese di lite.
Successivamente, il 03.11.2011, l'ALFA srl proponeva domanda di concordato preventivo (a tutt'oggi in attesa di omologazione) in cui il credito della Fallita veniva riconosciuto (ma, in tale situazione, non si faceva alcun cenno all'imposta per la registrazione della Sentenza del 24.10.2011).
In data 31.10.2012 (quando ancora il concordato non è stato omolgato), veniva, però, notificato al Fallimento, in qualità di coobbligato in solido, l'avviso di liquidazione dell'Imposta di Registro relativa alla Sentenza del 24.10.2012.
Mi rendo conto che il Società Beta snc in Fallimento, quale coobbligato in solido, nell'inadempienza dell'obbligato principale, non potrà esimersi dal pagamento dell'imposta di registro, ma mi sorgono i seguenti dubbi:
• Che natura hanno tali spese per la procedura concordataria?
• Qual è secondo Voi il momento genetico dell'obbligazione di pagamento dell'imposta di registro: la data di emissione della stessa Sentenza (24.10.2011, anteriore alla domanda di concordato del 24.10.2011), oppure la data di notifica dell'avviso di liquidazione al Fallimento (31.10.2012, successiva alla domanda di concordato, ma prima dell'omologazione)?
• Se venissero riconosciute come spese antecedenti al concordato, avrebbero una natura chirografaria?
• Se venissero considerate come spese successive alla domanda di concordato, dovrebbero risultare prededucibili?
Si vorrebbe evitare almeno che il Fallimento si trovi a sostenere le spese di registrazione di una sentenza in cui la Controparte (la Società Alfa srl, ora in concordato) era stata condannata alla spese di lite.
Sperando di essere stata comprensibile, Vi ringrazio anticipatamente per il Vs sempre prezioso contributo.
Dott. Raffaella Santinelli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2012 18:23RE: Concordato preventivo – spese di procedura o ante procedura
Se, come lei dice, il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto lo stesso credito che Alfa ha insinuato nel fallimento Beta, non doveva riassumere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo perché lo stesso era chiaramente improcedibile, per cui non stupisce la condanna alle spese ci Alfa, ma ora sorge il problema del pagamento delle spese di registrazione su cui si sofferma la domanda.
A nostro avviso il momento genetico dell'imposta è quello della emissione della sentenza dal momento che è questa che viene tassata, si modo che risalendo questa al 24.10.2011 ed avendo Alfa presentata domanda di concordato in data 3.11.2011, il credito per la registrazione deve considerarsi concorsuale nel concordato Alfa e in prededuzione nel fallimento Beta, essendo la sentenza intervenuta in pendenza del fallimento di questa.
Lo Stato, se partecipasse al concordato, godrebbe del privilegio speciale di settimo grado di cui all'art. 2758 c.c. trattandosi di un credito per tributo indiretto, e poiché ottiene il pagamento dal fallimento Beta quale coobbligato solidale, il fallimento si surroga nella posizione del creditore principale nel concordato Alfa, nei confronti del quale, quindi, dovrebbe avere un credito privilegiato speciale di settimo grado.
Se Alfa fosse fallita il privilegio in questione varrebbe ben poca cosa perché, trattandosi di un privilegio speciale sui beni al quale il tributo si riferisce, manca il bene oggetto del privilegio (non può certo essere materialmente la sentenza), per cui passerebbe in chirografo; essendo un credito privilegiato nei confronti di un concordato, il debitore concordatario, per non pagare interamente il privilegio, avrebbe dovuto predisporre la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 (eventualmente per accertare la mancanza del bene su cui il creditore avrebbe potuto soddisfarsi), in mancanza della quale deve soddisfare operi intero il privilegio; questa conclusione tuttavia presuppone che sia necessaria la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 anche nel caso il bene oggetto del privilegio non esista, ma su questo punto non vi è uniformità di vedute ritenendosi che nel caso la mancanza emerge dalla stessa documentazione allegata al concordato e l'esperto non dovrebbe fare una stima ma appurare che un bene manca. E' molto probabile, quindi che il credito in questione venga considerato chirografario nel concordato.
Zucchetti Sg Srl
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