Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CRITERI LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' NON OMOLOGATO

  • Alessandro Massolo

    ALESSANDRIA
    03/10/2018 15:20

    CRITERI LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' NON OMOLOGATO

    Buongiorno,
    vorrei sapere come deve essere calcolato il compenso del Commissario Giudiziale in una procedura di Concordato Preventivo in continuità/misto, non omologata dal Tribunale, con giudizio negativo ex art. 180 L.F. da parte del Commissario.
    Nello specifico è corretto calcolare i compensi determinati con le percentuali di cui all'art. 1 del D.M. 25.01.2012, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F.?
    Oppure va determinato con le percentuali di cui all'art. 1 comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione (che di regola sarà sempre prossimo allo zero, nei casi di concordati in continuità e comunque non omologati)?!?
    Ringraziando per la risposta, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2018 19:05

      RE: CRITERI LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' NON OMOLOGATO

      La fattispecie è regolata dall'art. 5, co. 2 del d.m. n. 30 del 2012, per il quale "Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1 (che riguarda quelle liquidatorie), spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1."
      Il fatto che l'attività del commissario sia cessata con la mancata omologa del concordato, comporta che il compenso, determinato secondo i criteri indicati, possa essere ridimensionato (per es. tenendosi sulle percentuali minime) per il fatto che non vi è stata una fase successiva, come del resto è previsto dall'ult. comma dello stesso art. 5 che, nel caso il commissario cesi dalle sue funzioni prima della chiusura delle operazioni, richiama i criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, ossia bisogna tenere conto dell'opera prestata.
      Zucchetti Sg srl