Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato preventivo liquidatorio - calcolo compenso commissario e liquidatore

  • Francesco Lepore

    ROMA
    28/06/2021 23:13

    concordato preventivo liquidatorio - calcolo compenso commissario e liquidatore

    Buongiorno
    in concordato preventivo di tipo liquidatorio, se ho compreso bene, il compenso del commissario deve essere calcolato sull'attivo realizzato ed il passivo risultante dalle scritture contabili eventualmente rettificato dal commissario. Nell'attivo realizzato deve essere considerata anche la finanza esterna proveniente da soggetto terzo oppure no?
    Per il calcolo del compenso del liquidatore deve farsi riferimento agli stessi parametri?
    La procedura dovrebbe pertanto corrispondere due compensi più o meno uguali ai due professionisti?
    Cordiali saluti
    dott Francesco Lepore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/06/2021 12:55

      RE: concordato preventivo liquidatorio - calcolo compenso commissario e liquidatore

      I compensi per i commissari e i liquidatori sono regolati dall'art. 5 del d,m, n. 30 del 2012.
      Il primo comma di tale norma stabilisce che "Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"
      Il comma terzo dello stesso articolo dispone che "3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
      Effettivamente, quindi, in caso di concordato con cessione dei beni, i parametri per la liquidazione del compenso al commissario e al liquidatore, sono gli stessi , anche se il risultato concreto potrebbe essere diverso in quanto i criteri sono tra un minimo e un massimo entro cui il tribunale può modulare l'apporto dato da ciascun professionista. Non deve stupire che esistano due compensi perché si tratta di attività diverse svolte da soggetti diversi: il commissario svolge tutto il lavoro fino all'omologa e poi esercita una funzione di controllo sull'attività del liquidatore, quest'ultimo attua la liquidazione.
      Si può dissentire dai criteri utilizzati, ma questi sono quelli previsti dalla legge, o meglio dal decreto ministeriale emesso in forza dell'art. 39 l. fall., ed a questi bisogna attenersi.
      Nell'attivo su cui parametrare i compensi, sia del commissario che del liquidatore, non entra la finanza esterna messa a disposizione da terzi in quanto, come visto, nei due commi richiamati si parla di "attivo realizzato dalla liquidazione" e di certo la finanza esterna non è un attivo realizzato dalla liquidazione.
      Zucchetti Sg srl