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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
concordato preventivo con continuità aziendale - tfr maturato dai dipendenti
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Salvatore Marangella
Taranto03/10/2014 12:18concordato preventivo con continuità aziendale - tfr maturato dai dipendenti
In merito ad una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, la cui domanda di concordato in bianco è stata depositata in data 30/12/2013, si chiede se per i dipendenti licenziati nell'anno 2014 il debito per TFR debba essere considerato un debito concordatario e quindi rientrante nel piano concordatario per la parte maturata fino al 30/12/2013 mentre la residua parte considerata come debito successivo e quindi immediatamente liquidabile; oppure l'intero debito per TFR debba essere considerato un debito sorto successivamente all'apertura della procedura (30/12/2013) e liquidabile per intero senza tener conto dell'eventuale rateizzazione prevista dal piano concordatario.
Dott.Salvatore Marangella-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2014 20:18RE: concordato preventivo con continuità aziendale - tfr maturato dai dipendenti
La Cassazione è costante nell'affermare che "Il diritto al t.f.r. sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo" (Cass. 18/02/2010, n. 3894; Cass. 23/4/2009, n. 9695; Cass. 8/4/2006 n. 8191; Cass. 19/8/2005, n. 17043 ecc.). Tuttavia, negli ultimi anni, la Corte si sta orientando nel senso che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto (cfr., da ult. Cass. 11 settembre 2013 n. 20837).
Tanto basta per frazionare il Tfr al momento della data del fallimento o della domanda di concordato? Noi abbiamo forti dubbi, dal momento che il frazionamento non è generalizzato e la giurisprudenza sta, con fatica e a piccolissimi passi, arrivando ad affermarlo in alcune occasioni (come nell'ipotesi dell'affitto di azienda, quando, cioè, il rapporto di lavoro continua con altri). Quando il rapporto continua con il debitore in concordatario, ove non vige la disciplina di cui agli art. 72 e segg. e il quarto comma dell'art. 169bis esclude la possibilità della sospensione e dello scioglimento dei rapporti di lavoro subordinato- tale rapporto continua, così come continuano gli altri contratti ove non venga chiesta la sospensione o lo scioglimento, in conformità a quanto accade anche nel fallimento quando sia aperto contestualmente l'esercizio provvisorio; e quando cessa, è difficile pensare di poter frazionare il credito per TFR tra un prima e un dopo che non ha avuto alcuna influenza sul rapporto di lavoro, per cui propenderemmo più per la considerazione unitaria del TFR che sorge successivamente alla ammissione alla procedura.
Zucchetti Sg srl
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Salvatore Marangella
Taranto03/10/2014 21:04RE: RE: concordato preventivo con continuità aziendale - tfr maturato dai dipendenti
concordo e vi ringrazio per la conferma.
Dott. Salvatore Marangella
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