Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato e cessione credito pro solvendo ante procedura

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    04/04/2017 20:27

    Concordato e cessione credito pro solvendo ante procedura

    Volevo sottoporre alla vostra opinione la seguente situazione:
    - una società pro tempore in bonis diventa titolare di un inmpianto fotovoltaico.
    - per acquistare detto impianto stipula mutuo chirografario con una banca.
    - costestualmente sottoscrive con autentica notarile una cessione del credito pro solvendo relativo al contributo GSE a garanzia del finanziamento in favore della bannca che prevedede l'accredito del contributo medesimo in apposito conto acceso presso lo stesso istituto.
    - La società viene ammessa qualche anno dopo a procedura concordataria liquidatoria e nella proposta prevede il pagamento di una percentuale del 15 % dei creditori chirografari.
    - la banca mutuataria è il creditore principale della società, con una percentuale ben sopra il 50% del credito chirografario complessivo e un suo voto negativo avrebbe di fatto impedito l'omologa del concordato.
    - La banca non vota e il concordato viene conseguentemente omologato.
    - Al momento della precisazione del credito la banca indica, fra gli altri, anche il mutuo chirografario sottoscritto per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico al netto dei flussi di contributi GSE già riscossi al momento dell'apertura della procedura.
    Il liquidatore si trova di fronte a questo punto al seguente problema:
    1) Siamo giunti al riparto delle somme in favore dei chirografari. La percentuale di soddisfacimento supererà ampiamente il 15% promesso. E' opinione del liquidatore che la somma da riconoscersi in favore della banca deve essere pari alla percentuale distribuita ai chirografari e vuole versare in favore della banca la differenza fra quanto corrisponde alla somma attribuibile sulla base del riparto e le somme che nel frattempo la banca ha continuato a percepire dal GSE. La banca eccepisce il fatto che in realtà in forza della cessione del credito pro solvendo ha diritto di mantenersi le somme già percepite e ottenere la percentuale dei chirografari sulla differenza residua.
    E' mia opinione che se fosse vera la tesi della banca si violerebbe la par condicio prevista nel piano. La percentuale proposta dal piano è completamente satisfattiva ed esdebitaria di qualunque altra pretesa.
    E' corretto?
    Grazie in anticipo per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/04/2017 19:14

      RE: Concordato e cessione credito pro solvendo ante procedura

      La cessione del credito a scopo di garanzia, a differenza del pegno di credito, dà luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto, sicchè la banca- se la cessione è opponibile ai creditori concordatari per essere stata notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo- ha legittimamente percepito i contributi GSE a decurtazione del proprio credito verso il mutuatario. Correttamente, quindi, il credito che partecipa al concordato è quello iniziale (100) della banca decurtato di quanto incassato fino all'apertura del concordato (20), ed a questo credito residuo (80) va assegnata la percentuale che viene corrisposta a tutti gli altri creditori chirografari (se non sono state fatte classi con percentuali diverse). Non vi è in questo sistema alcuna alterazione della par condicio in quanto la banca partecipa al concordato per il credito residuo alle stesse condizioni degli altri e se ha potuto incassare parte del suo credito ciò è dovuto alla cessione di credito intervenuta ed effettuata proprio a scopo di garantire il pagamento.
      Per gli eventuali incassi della banca del credito ceduto intervenuti successivamente all'apertura del concordato, bisognerebbe saperne di più sulla struttura del contratto di cessione. Presumibilmente l'impianto fotovoltaico non funziona più per cui i contributi in questione cessano, ma se sono ancora dovuti, è abbastanza dubbio che la banca possa percepirli e trattenerli in quanto si tratterebbe di cessione di crediti futuri il cui trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; di conseguenza stante il richiamo dell'art. 45 da parte dell'art. 169, la cessione per i crediti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato non sarebbe opponibile ai creditori per cui la banca dovrebbe restituire quanto incassato o comunque trattenero a decuratzione del credito dovuto dal concordato secondo quanto il credito fissato all'apertura della procedura. Stiamo camminando, comunque, su un terreno estremamente scivoloso, ove sappiamo bene che si potrebbe anche sostenere il contrario.
      Zucchetti Sg srl