Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Vincolo di destinazione

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    21/05/2025 21:27

    Vincolo di destinazione

    Buonasera, sono a chiedere il Vostro parere sulla seguente fattispecie che riguarda il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. concesso da uno dei soci di una società a responsabilità limitata (che chiameremo Alfa) su un bene immobile di sua proprietà al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori concordatari della predetta società e quindi l'esecuzione del concordato una volta omologato.

    Per la precisione, Alfa S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo aveva proposto inizialmente un piano che prevedeva la soddisfazione dei creditori con l'attivo derivante dalla liquidazione dei beni della società nel termine di due anni dall'omologa.

    Tuttavia la società, prima dell'adunanza dei creditori, modificava il contenuto del piano nel rispetto dell'art. 175, 2° comma, L.F. nel testo applicabile ratione temporis (parliamo dell'anno 2013).

    Infatti, con atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. il socio Caio, al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori concordatari della società Alfa S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e quindi l'esecuzione del concordato preventivo stesso una volta omologato, costituiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter c.c. il relativo vincolo di destinazione su un bene immobile di particolare valore facente parte del suo patrimonio.

    Il conferente dava atto però dell'esistenza sul bene dell'iscrizione di due ipoteche giudiziali a favore di due istituti di credito.

    La durata del vincolo veniva fissata sino alla data di cessazione della procedura di concordato preventivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Veniva inoltre conferito mandato con rappresentanza al commissario giudiziale per la vendita dell'immobile oggetto del vincolo di destinazione.

    Segnatamente si precisava che il bene oggetto del vincolo avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori del concordato nel rispetto della par condicio creditorum, fermo restando che il vincolo beneficiava Alfa S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e per i essa i suoi creditori nel limite di una certa somma necessaria affinché la società garantisse 1) il pagamento integrale dei creditori concordatari in prededuzione; 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati e 3) il pagamento dei creditori concordatari chirografari nella percentuale minima indicata dei crediti dagli stessi vantati, con indicazione che l'interesse avrebbe dovuto essere soddisfatto utilizzando il bene conferito dopo una certa data solo se, entro tale data, la liquidazione del patrimonio della società Alfa S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non avesse consentito l'esecuzione del concordato preventivo a condizioni uguali o migliori per il ceto creditorio rispetto a quelle appena riportate.

    Prima della scadenza della data indicata nell'atto costitutivo del vincolo, ma più di un anno dopo la trascrizione dello stesso, veniva trascritto da uno dei due Istituti di credito muniti di ipoteca giudiziale il pignoramento del bene immobile del socio Caio e veniva quindi avviata procedura esecutiva sullo stesso, nell'ambito della quale il Concordato Preventivo Omologato di Alfa S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo interveniva per vedersi versare il ricavato della vendita forzata dell'immobile oggetto di esecuzione eccedente la quota spettante in sede di riparto ai soli creditori ipotecari iscritti in data antecedente a quella della trascrizione del vincolo.

    L'immobile è stato venduto in sede esecutiva e nel decreto di trasferimento il G.E. ha ordinato la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, tra cui anche quella dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ma il Conservatore non ha provveduto alla cancellazione della trascrizione di tale atto in quanto si sostiene che la competenza ad emettere un provvedimento che disponga tale cancellazione spetti al Giudice Delegato del Concordato e non al Giudice dell'Esecuzione.

    Nel frattempo il Delegato alla vendita ha chiesto ai creditori la precisazione del credito e procederà alla predisposizione del piano di riparto.

    In veste di Commissario Giudiziale mi chiedo se sia opportuno procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo prima che scada il termine di durata dello stesso o se si possa fin d'ora chiedere al G.D. di emettere un provvedimento che autorizzi la cancellazione della trascrizione del vincolo essendo ormai intervenuta la vendita dell'immobile e dovendo solo farsi valere l'ordine cronologico della trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo stesso. Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/05/2025 20:04

      RE: Vincolo di destinazione

      In primo luogo va ribadita la correttezza della esecuzione promossa dai creditori ipotecari in quanto il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. non era loro opponibile essendo stato trascritto successivamente all'iscrizione delle ipoteche. Va ribadita altresì la correttezza del provvedimento del conservatore in quanto l'art. 586 cpc permette al Giudice di ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive ala trascrizione del pignoramento, ma non dà al giudice la possibilità di ordinare la cancellazione di eventuali altri gravami trascritti sull'immobile.
      Siamo d'accordo, quindi che la trascrizione del vincolo in questione debba essere ordinata dal giudice delegato in quanto essa attiene alla esecuzione del concordato e, a nostro avviso, può essere chiesta fin da subito in quanto il bene è stato venduto, il prezzo è stato pagato, la parte eccedente la soddisfazione dei creditori ipotecari è stata consegnata alla procedura, e quindi la funzione della vincolo va ora realizzata su questo ricavato per cui non è più necessario che lo stesso risulti dai pubblici registri.
      Zucchetti SG srl