Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Versamento fondo spese concordato preventivo

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    16/10/2014 21:08

    Versamento fondo spese concordato preventivo

    Vorrei sapere se comporta inammissibilità il versamento con qualche giorno di ritardo del fondo spese fissato dal tribunale nel decreto dì ammissione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/10/2014 19:35

      RE: Versamento fondo spese concordato preventivo

      Lei si riferisce evidentemente al deposito di cui all'art. 163 l.f. e la stessa norma stabilisce all'ult. comma che "qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma", ossia alla comunicazione per iniziare il procedimento di revoca del concordato.
      Si applica tale norma anche nel caso il deposito venga effettuato ma con ritardo rispetto alla data indicata dal tribunale? Dipende da che natura si attribuisce a detto termine; prima della riforma vi era una quasi unanimità nel considerare lo stesso perentorio per cui il mancato rispetto comportava la decadenza da un deposito tardivo, nel mentre, dopo la riforma, la dottrina si è orientata o nel ritenere detto termine ordinatorio o nel considerarlo una condizione di procedubilità, per cui il versamento diventa possibile anche dopo la scadenza del termine e fino a che non venga preso un provvedimento in proposito. Bisogna però dire che la Cassazione (Cass. 22/11/2012, n. 20667) pur con riferimento alla nuova norma ha statuito che "il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato". Questo aspetto della sentenza, per la verità, non è molto motivato (la motivazione si esaurisce nel passo riportato) e a noi sembra più convincente l'indirizzo dottrinario.
      Zucchetti SG srl