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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Opposizione all'omologa
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Gian Carlo Fenu
TEMPIO PAUSANIA (OT)28/01/2014 12:08Opposizione all'omologa
Vorrei porre alla vostra attenzione la problematica conseguente al deposito, nei 10 giorni antecedenti l'udienza fissata per l'omologa, di una opposizione da parte di un creditore nel giudizio di omologa ex art. 180 l.f..
In particolare mi chiedo se in conseguenza dell'opposizione l'udienza fissata per l'omologa possa essere rinviata, per un migliore esame dell'opposizione stessa, oppure l'udienza dovrà concludersi con l'omologa o la revoca dell'ammissione.
In particolare l'esame dei rilievi, indicati nell'opposizione, potrebbe indurre al rinvio dell'udienza con lo scopo di decidere se tali rilievi (es indicazione di valori del credito differenti) possano essere acquisiti nella fase di omologa.
Il tutto eviterebbe che il decreto di omologa (che non prenda in considerazione i rilievi) subisca opposizione presso la corte di appello.
Ringrazio anticipatamente per la discussione che il mio quesito porterà.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2014 19:54RE: Opposizione all'omologa
La gestione dell'udienza appartiene al tribunale chiamato a decidere che, fermo restando il perseguimento della celerità della giustizia e della esistenza del termine- non certo essenziale e insuperabile- di sei mesi dalla presentazione del ricorso entro cui arrivare all'omologa (art. 181), può liberamente valutare se ricorrono le condizioni per un rinvio dell'udienza; rinvio che non è automaticamente collegato alla presentazione di una opposizione ma che ben può essere giustificato dall'esigenze di approfondire questioni introdotte con detta opposizione.
Zucchetti SG Srl
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Maurizio Rubini
VITERBO09/03/2015 19:56RE: RE: Opposizione all'omologa
Sempre in relazione al giudizio di omologa chiedo un chiarimento sul deposito di una opposizione da parte di un interessato (in questo caso un creditore privilegiato, che chiaramente non ha partecipato al voto), che si è costituito il giorno precedente l'udienza.
Il termine di 10 giorni previsto dal II° comma dell'art. 180, deve essere considerato perentorio o ordinatorio? E conseguentemente la costituzione del soggetto interessato deve essere ritenuta improcedibile dal G.D. o comunque meritevole di valutazione nel merito?
A tal fine devono essere considerate le diverse conseguenze della decisione del G.D..
Nel primo caso l'omologa, ai sensi del III° comma, viene decisa con decreto non soggetto a gravame.
Nel secondo caso il decreto di omologa potrà essere opposto con le forme ordinarie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2015 20:00RE: RE: RE: Opposizione all'omologa
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / OMOLOGAZIONEPer la Cassazione (Cass. 16.9.2011, n. 18987, che ci risulta essere l'unica intervenuta su questa materia) "il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 180 per la costituzione delle parti nel procedimento di omologa non ha natura perentoria, stante l'omessa espressa previsione circa la natura del termine, dato che, a mente dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sono perentori i termini processuali dichiarati espressamente tali dal legislatore, il che vuoi dire che l'assunzione di tale carattere postula precisa volontà del legislatore resa manifesta nel dettato della norma che prevede il termine. La L. Fall., art. 180, comma 2, laddove stabilisce che "il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti ed ogni altro interessato devono costituirsi almeno dieci prima dell'udienza fissata" non solo non esprime tale qualificazione, ma neppure sanziona la mancata osservanza del termine previsto. Pur prescindendo da tale rilievo, ex se non esaustivo siccome il silenzio serbato nella norma non esclude necessariamente la perentorietà del termine essendo comunque rimessa al giudice l'indagine su tale natura alla luce dello scopo della sua previsione e della funzione che adempie, deve escludersi che la regolamentazione del procedimento ne legittimi la perentorietà. Troppo vaghe le esigenze connesse al sollecito svolgimento della procedura per colmare il silenzio serbato dal legislatore, pur da taluno valorizzate, siffatta qualificazione non si coordina sistematicamente con la snellezza impressa al procedimento dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 69 del 2007".
Questo comporta che l'opposizione proposta dal creditore il giorno prima è regolare e non va, quindi sanzionata, con la inammissibilità, per cui il tribunale deve provvedere a norma del comma quarto- e non terzo- dell'art. 180.
Zucchetti Sg Srl
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