Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

  • Manuela Rossi

    Bassano del Grappa (VI)
    10/07/2014 19:06

    prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

    Buonasera,
    chiedo cortesemente il Vostro parere in merito a quanto di seguito esposto.
    Una società a responsabilità limitata viene ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, omologato a luglio 2013.
    A condizione che il concordato venisse omologato, alcuni soci si sono impegnati a mettere a disposizione della procedura il realizzo dei loro immobili, il cui valore di stima veniva inserito nell'attivo del piano concordatario.
    A causa di varie ipoteche consolidate trascritte, il valore di realizzo di un immobile è risultato nullo e pertanto la procedura non ha potuto acquisirne il valore, pari all'incirca al 30% dell'intero attivo stimato nel piano.
    Il commissario giudiziale ha reso conto di ciò nella relazione iniziale ex art. 172 l.f.
    Le competenze per la predisposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo, che derivano da un mandato professionale privo di data certa, vengono fatturate da un'associazione professionale che distingue gli onorari tra gli associati assegnando una percentuale al legale ed una percentuale al commercialista congiuntamente all'attestatore, incaricato da quest'ultimo.
    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 111 co.2° l.f. e 182 quater l.f. ed alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, le suddette competenze vengono considerate crediti prededucibili.
    Ai fini di un prossimo riparto parziale, chiedo il Vostro parere in merito all'opportunità, per il liquidatore giudiziale, di procedere:
    - In primis al pagamento dei crediti dei dipendenti, che si ritiene abbiano una collocazione antergata rispetto ai crediti dei professionisti che hanno concorso a predisporre la domanda di concordato.
    Questo perché qualora, dopo il pagamento in prededuzione dei professionisti suddetti, non fosse possibile soddisfare i privilegiati di rango anteriore , sarebbe dimostrata in concreto l'inutilità per la massa del loro operato e quindi il venir meno del rango prededotto.
    - Alla revisione in ribasso del loro compenso in base al mancato realizzo o possibilità di realizzo del bene immobile personale che i soci avevano messo a disposizione della massa attiva.
    Attendo con interesse un Vostro gradito parere in merito all'ipotesi di postergazione del credito prededucibile dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato ed alla liquidazione delle loro competenze.
    RingraziandoVi anticipatamente porgo cordiali saluti.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/07/2014 12:09

      RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

      Lei giustamente muove dal concetto che i crediti dei professionisti siano di natura prededucibile e questa collocazione comporta che debbano essere soddisfatti prima dei creditori privilegiati, quali i lavoratori. Il discorso che lei fa circa la possibile incapienza dei creditori privilegiati che giustificherebbe la possibile risoluzione del concordato e, quindi, la inutilità per i creditori dell'opera dei professionisti e consulenti è acuto, ma, a nostro avviso infondato. Lei, infatti, sta operando nell'ambito di un concordato, che è stato omologato per cui l'opera dei professionisti è stata utile (e non entriamo qui nel merito del concetto di utilità e della sua valenza, che due sentenze della cassazione di marzo di quest'anno hanno svalutato) e, pertanto, lei, nel dare esecuzione al concordato, è tenuta a rispettare la graduazione di cui all'art. 111, che pone in prima posizione i creditori prededucibili. Se poi questo comporta che il concordato non possa realizzare neanche il pagamento dei privilegiati lavoratori, lei lo fa presente (anche se a quanto si capisce la questione era già nota prima dell'omologa), ma se nessuno chiede la risoluzione, lei come liquidatore va avanti e si ferma nel pagamento al punto in cui arriva e le eventuali questioni saranno esaminate nell'ambito del possibile futuro fallimento.
      Quanto all'entità del compenso, quasi certamente è stato prestabilito in base ad un accordo tra i professionisti e il debitore, che lei può contestare nei limiti ordinari in cui un cliente non è soddisfatto della prestazione ricevuta è chiede di non pagare o addirittura il risarcimento dei danni, ma non può di sua iniziativa modificare l'accordo stabilendo un compenso inferiore. Se non è intervenuto alcun accordo, dovrà farsi riferimento alle tariffe esistenti e previste proprio per le liquidazioni giudiziali o in mancanza di accordi tra le parti.
      Zucchetti SG Srl
      • Manuela Rossi

        Bassano del Grappa (VI)
        12/07/2014 13:48

        RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

        Buongiorno,
        ringrazio per il parere che mi avete reso, davvero molto prezioso.
        cordiali saluti
        • Maurizio Pocetti

          Lanciano (CH)
          12/10/2015 13:02

          RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

          Buongiorno a tutti

          da quanto precede sembrerebbe che in caso di fallimento il Curatore, in sede di ammissione al passivo dei crediti dei professionisti che hanno assistito la società al Concordato, possa ritenere corretto non ammetterli (in rango prededucibile) in quanto a post della liquidazione si è rilevato che il patrimonio immobiliare non sia in grado di soddisfare quanto promesso in sede di stesura del piano concordatario (ovvero il pagamento dei creditori privilegiati).
          Giusto ? Nel qual caso predetti crediti dovrebbero essere considerati come crediti privilegiati?

          In aggiunta Vi chiedo parere in merito al fatto che qualora nel corso del Concordato (Omologato ma poi sfociato in fallimento) siano stati posti in essere riparti parziali dei prededucibili in favore di predetti professionisti questi pagamenti potrebbero essere ripetuti in favore della Curatela a seguito del fallimento?
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            12/10/2015 19:42

            RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

            Il principio ancora vigente è che al credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti; sul concetto di utilità vi sono invece interpretazioni varie ancora lontane da una definizione. Tuttavia vi è anche giurisprudenza nel senso che "i crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi del novellato art. 111, comma 2, l.f., il quale detta un precetto di carattere generale secondo cui, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, vi è eccezione al principio della par condicio estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa (Cass. 06/02/2015, n. 2264).
            E' chiaro che se non viene riconosciuta la prededuzione, ove un credito è ammesso, questo gode della privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
            Sul secondo quesito la risposta, a nostro avviso, deve essere negativa. In sede fallimentare le somme attribuite con i riparti sono irripetibili giusto il disposto dell'art. 112 l.f.,; questa norma non è richiamata per il concordato, ma il principio ci sembra estensibile alla procedura minore ove sia stato il pagamento effettuato sotto il controllo del commissario e autorizzato dal giudice delegato. In ogni caso, l'art. 67, terzo comma lett. g) esenta dalla revocatoria "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo". E' chiaro che la revocatoria si riferisce a pagamenti anteriori, ma a maggior ragione se sono non revocabili i pagamenti effettuati allo scopo indicato prima dell'accesso alla procedura, ci sembra che a maggior ragione dovrebbero essere esentati quelli effettuati in corso di procedura allo stesso scopo.
            Zucchetti Sg Srl
            • Gianluca Spadoni

              Pesaro (PU)
              13/10/2015 09:06

              RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

              Buongiorno,
              mi permetto di intervenire in questo interessante argomento per offrire uno elemento di discussione, che potrebbe essere anche una via di uscita per la collega Rossi, e chiedere un parere al riguardo.
              Come giustamente osservato la prededuzione del credito del professionista che ha assistito il debitore è qualificabile nell'ambito del fallimento consecutivo, pertanto tale qualificazione non è riscontrabile nella fase di liquidazione del concordato: dopo l'omologa la società ritorna in bonis e si apre la fase di liquidazione che il liquidatore giudiziale deve svolgere in base alle indicazioni ricevute e sotto la sorveglianza del Commissario, effettuando riparti parziali graduando i crediti in relazione alle disposizioni del codice civile.
              Di qui, mi verrebe da dire che i crediti dei professionisti per l'assistenza alla procedura debbano essere quì qualificati con la prelazione ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 e soddisfatti in relazione all'ordine di cui all'art. 2777 cc successivamete al pagamento dei dipendenti.
              Nell'eventualità in cui la procedura di concordato dovesse sfociare in fallimento, solo in quest'ultima procedura i professionisti potrebbero far valere la prededuzione del loro credito.
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                13/10/2015 20:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

                Interessante la sua costruzione, ma, a nostro avviso, non più proponibile dopo il d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 che, tra l'altro, introdusse nel corpo della legge fallimentare l'art. 182quater, che, a sua volta, attribuendo la prededuzione ai crediti per finanziamenti anteriori alla procedura e ai crediti per le prestazioni del professionista attestatore (poi eliminata) ha introdotto la prededucibilità anche nella procedura concordataria.
                In precedenza, infatti, il concetto di prededuzione era estraneo al concordato preventivo in quanto i crediti anteriori alla procedura erano tutti concorsuali e quelli sorti nel corso della stessa o venivano soddisfatti con il deposito cauzionale iniziale oppure giustificati dalle autorizzazioni previste dall'art. 167, sicchè il problema di come trattare questi crediti sorgeva soltanto quando al concordato seguiva la dichiarazione di fallimento. Ma, nel momento in cui la normativa del 2010 ha attribuito espressamente la prededuzione anche ad alcuni crediti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria, contornandola di opportune cautele, l'art. 111 non può più essere letto come in precedenza, ma va visto alla luce della nuova normativa che impone di interpretare detta norma come attributiva della prededuzione ai crediti anteriori indicati nell'art. 182quater (e poi dell'art. 182quinquies) anche nel concordato che va a buon fine; sarebbe, infatti, poco coerente come ha sottolineato autorevole dottrina (Stanghellini)- dire che i crediti per i finanziamenti effettuati per consentire l'instaurazione della procedura concordataria o per le prestazioni rese dai professionisti avrebbero diritto alla prededucibilità solo se il concordato va male e sfocia in fallimento e non quando il concordato raggiunge il suo scopo che proprio quei finanziamenti e quelle prestazioni hanno contribuito a far raggiungere.
                Del resto il comma quinto dell'art. 182 quater stabilisce che questi creditori concorsuali ai quali è attribuita la prededuzione non hanno diritto al voto, il che si spiega proprio col fatto che il concordato è indifferente per essi essendo già garantiti dalla prededuzione; posto che i crediti per finanziamenti potrebbero anche essere chirografari, se nell'adempimento del concordato questi crediti perdessero la qualifica di prededucibili, i creditori interessati si troverebbero a subire un trattamento paritario a quello degli altri creditori concorsuali, senza aver partecipato alla votazione.
                Zucchetti SG Srl
                • Lorenzo Di Nicola

                  Pescara
                  14/10/2015 19:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

                  Intervengo ancora nella discussione e, fermo rimanendo
                  la presa d'atto dei due orientamenti della Cassazione
                  circa il requisito dell'utilità,
                  gradirei conoscere il Vs. parere circa la prededucibilità
                  delle prestazioni professionali alla luce del novellato art. 169 bis, comma 2 LF
                  che sancisce la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.
                  Orbene, la prestazione del professionista
                  viene normalmente pattuita prima della domanda di concordato
                  e viene svolta per la massima parte dopo la presentazione della medesima
                  (redazione piano e proposta, assistenza nella fase post ammissione ecc.)
                  e ritengo possa rientrare nella nozione di contratto pendente.
                  La norma non pare richiedere il requisito ulteriore dell'utilità ai fini del riconoscimento della prededuzione
                  (basti pensare ad un contratto di leasing relativo ad un macchinario
                  in disuso e di nessuna utilità il quale, ove non sciolto, determina
                  per espressa previsione legislativa l'insorgere di oneri prededucibili).
                  Si chiede pertanto se, sotto questo profilo,la previsione del nuovo art. 169 bis
                  possa costituire un punto a favore della tesi della prededucibilità.
                  Grazie per Vs. risposta.
                  Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  15/10/2015 19:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

                  Pensiamo proprio di no. La disposizione da lei richiamata del secondo comma del nuovo art. 169bis si riallaccia e si spiega con la precisazione contenuta alla fine del primo comma dello stesso articolo, per la quale "lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente". Pertanto quando nel secondo comma si dice che in caso di scioglimento o sospensione il contraente ha diritto ad un indennizzo da soddisfare come credito anteriore al concordato, bisognava chiarire il trattamento dei crediti derivanti dal contratto nel periodo successivo alla domanda di concordato e fino alla comunicazione del provvedimento autorizzativo dello scioglimento o della sospensione. A questo si riferisce la frase "ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161"; prededuzione che si spiega col fatto che si tratta di crediti sorti durante la procedura e relativamente a contratti pendenti non ancora sciolti o sospesi.
                  Zucchetti SG srl
                • Alfredo Caputi

                  ROMA
                  17/06/2016 07:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

                  Gentilissimi Colleghi, è una discussione interessantissima quanto delicata che si arricchisce di nuovi spunti anche in ragione della giurisprudenza che si produce quotidianamente.
                  Porto un esempio personale di come mi sono regolato con l'esame della domanda dell'advisor (ancora al vaglio) (il concordato era stato un anno prima del fallimento giudicato inammissibile).
                  In merito alla richiesta collocazione in prededucibilità il curatore rammenta che il massimo grado di preferenza accordabile al credito (prededucibile), presuppone necessariamente l'accertamento del nesso funzionale tra l'attività prestata da soggetti terzi ed il vantaggio conseguito per l'intero ceto creditorio, tanto da poter riconoscere a detta attività un indubitabile atteggiamento di vantaggio per la conservazione del patrimonio alla massa.
                  Non s'ignora che la S.C. ha recentemente sostenuto che i crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza e assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi dell'art. 111 comma 2 L.F., e ciò per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, senza che debba neppure verificarsi il risultato delle prestazioni svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa (v. tra le altre, Cass. nn. 4486/15, 2264/15, 5898/14).
                  Tale assunto, per quanto possa ritenersi autorevole la fonte di provenienza, non può essere, in questa sede, condiviso. Infatti, tale modo di ragionare consente un accesso indiscriminato alla prededuzione, da parte di qualsivoglia prestazione professionale sorta non solo in funzione, ma anche solo in occasione di una procedura concorsuale (anche se minore quale è ad es. il concordato preventivo), anche in caso di non ammissione alla procedura (e non solo di non omologazione del concordato): non v'è chi non veda, come la tutela ad oltranza di tale tipo di prestazioni professionali, non solo viola la par condicio creditorum, ma potrebbe prestarsi ad abusi in danno della massa dei creditori del successivo fallimento, in quanto sarebbe fin troppo facile precostituirsi un contratto professionale, munito di data certa (anteriore al successivo fallimento), con la pattuizione di compensi slegati dall'effettivo valore e utilità della prestazione resa. Infatti, in assenza di un vaglio della prestazione professionale, per la quale si richieda il riconoscimento della prededuzione, correlandola ad un giudizio di utilità, ex post ed in concreto, si incentiva, almeno astrattamente la presentazione di proposte concordatarie distorsive e/o abusive, volte a consentire di lucrare l'effetto protettivo tipico, in assenza di una effettiva meritevolezza dei concreti interessi perseguiti. Si ritiene, pertanto, di aderire a quell'orientamento, anch'esso recente, secondo il quale: "al credito dei professionisti può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state nel concreto utili per i creditori, per aver consentito una sia pur contenuta realizzazione dei loro crediti" (Cass. n. 8534/13), ovvero in termini di "adeguatezza funzionale agl'interessi della massa" (Cass. n. 8958/14).
                  Il criterio della funzionalità non quindi può risolversi nella mera attinenza di un credito rispetto ad una procedura concorsuale, ma va ancorato al requisito della utilità per la stessa, da intendersi come necessaria strumentalità rispetto alla procedura e come rispondenza al suo scopo ed all'interesse della massa dei creditori (Cass., 5 marzo 2012, n. 3402; Trib. Bergamo, 24 ottobre 2013; Trib.Treviso, 22 gennaio 2014).
                  Nel caso di specie l'attività professionale espletata dal dott. ********** evidentemente non ha avuto alcuna utilità concreta al fine di recuperare o conservare liquidità per il ceto creditorio e neppure l' istante ne ha dato prova: manca il rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità di sanatoria dell'impresa e che le azioni poste in essere siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.

                  Purtroppo non aiuta la recente Cassazione 21/04/2016 n. 8091 che viene anch'essa usata come grimaldello/equivoco per l'accesso indiscriminato alla prededuzione
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  19/06/2016 20:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la domanda di concordato

                  Prendiamo atto della sua opinione ben argomentata e della corretta indicazione dei precedenti anche in senso contrario. A noi sembra che l'orientamento della S. Corte sia ormai decisamente nel senso delle ultime sentenze, che, peraltro, trovano un appiglio forte nell'art. 111, co. 2, lì dove pone in via alternativa e non congiunta i requisiti della occasionalità e della funzionalità, per cui porsi in contrasto significa solo fare spese perché l'interessato arriva in Cassazione ove gli verà riconosciuta la prededuzione. Vi è anche da dire che il disconoscimento del requisito dell'utilità della prestazione non esclude che il curatore in sede di passivo non possa eccepire la non corretta ed esatta prestazione specie quando l'attività è stata svolta in funzione di un concordato che non aveva alcun elemento per essere ammesso.
                  Zucchetti SG srl