Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo - voto creditore società di factor

  • Claudia Tonellotto

    Altavilla Vicentina (VI)
    06/09/2014 10:48

    Concordato preventivo - voto creditore società di factor

    Mi domando se la società di factor, cessionaria pro solvendo di un credito commerciale non ancora incassato, debba essere inserita - nella procedura di concordato preventivo - tra i creditori chirografari con diritto di voto (relativamente alla somma anticipata a fronte della cessione del credito).
    Nel caso in esame, il credito oggetto di cessione, essendo vatato verso un Ente Pubblico, dovrebbe essere certo e quindi quasi sicuramente sarà riscosso.
    Mi parrebbe infatti che il factor sia portatore, verso il concordato, di una sorta di credito prededucibile, che potrebbe degradare a chirografo solo in caso di inesigibilità del credito ceduto.
    Gradirei la vs opinione in merito.
    Grazie
    Claudia Tonellotto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/09/2014 10:24

      RE: Concordato preventivo - voto creditore società di factor

      Dobbiamo presumere che l'operazione di factoring sia stata posta in essere dal debitore prima della presentazione della domanda di concordato, per cui non capiamo l'accenno alla prdeducibilità del credito del factor per restituzione, che è prevista soltanto dall'art. 7, comma 3, l. n. 52 del 1991 secondo la quale il "factor" ha diritto alla restituzione in prededuzione del corrispettivo pagato al cedente successivamente fallito; tale disposizione, però, costituisce norma di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza dei requisiti di cui al comma 2 della medesima legge e cioè che il cedente sia stato dichiarato fallito e vi sia stato il recesso del curatore dalle cessioni di credito relativamente a crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
      Tanto premesso, non ci risulta che la questione dell'ammissione del factor al voto nel concordato del cedente sia stata mai affrontata dalla giurisprudenza., per cui cerchiamo di fare una ricostruzione. A nostro avviso, bisogna partire dal concetto che la struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri, oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale e in una o più cessioni di credito attuative. Nel primo caso l'effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring se il credito già esiste e al momento in cui il credito viene a esistenza nel caso inverso, nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni (così Cass. 11/05/2007, n. 10833).
      Questa differenza ci sembra fondamentale. Nel caso, infatti di cessione già avvenuta, il factor potrà riscuotere il credito verso il debitore ceduto, il cui adempimento estingue il credito ceduto e anche il credito che il factor vantava verso il cedente per la somma anticipata. Questo credito, quindi, fino al momento del pagamento del credito ceduto, esiste ma è condizionato alla mancato adempimento da parte del debitore ceduto, situazione che nel fallimento si concretizza nell'ammissione con riserva per il combinato disposto dell'ault. comma dell'art. 55 e del n. 1 del secondo comma dell'art. 96. I creditori condizionali hanno diritto al voto nel concordato? la Cassazione lo ha ammesso con riferimento al fideiussore, ritenendo sufficiente l'anteriorità all'apertura della procedura (cfr. Cass. 26.9.1990, n. 9736). Concetto ribdito dalla Corte a proposito del factoring, con riferimento però alla compensazione (cfr. Cass. 10.07.2003, n. 10861). Rimangono comunque non pochi dubbi su questa soluzione perché se poi il debitore principale paga, si è dato al factor il diritto di incidere su una procedura nella quale non è più creditore.
      Nell'altro caso prospettato, questa problematica non si pone perché evidentemente il debitore in concordato non effettuarà più le cessioni di credito, per cui al factor rimane il credito per le anticipazioni effettuate.
      Zucchetti Sg Srl