Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato in continuità aziendale. Debiti sorti successivamente all'omologa

  • Salvatore Marangella

    Taranto
    07/11/2016 12:34

    Concordato in continuità aziendale. Debiti sorti successivamente all'omologa

    Con riferimento ad un concordato preventivo in continuità aziendale, omologato dal Tribunale, si richiedono delucidazioni in merito alle procedure da adottare in ordine all'inserimento nel piano concordatario di debiti sorti dopo l'omologazione e di competenza del periodo antecedente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura concordataria, quali debiti non conosciuti o derivanti da sentenze notificate dopo la data di omologa.
    In particolare si richiede se, il Commissario Giudiziale, oltre a dare compiuta informativa, sia al Tribunale che ai creditori concordatari, con l'apposita relazione trimestrale prevista nel Decreto di Omologa, debba adempiere ad ulteriori obblighi, comunicazioni e/o integrazioni dell'originario piano concordatario.
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2016 19:54

      RE: Concordato in continuità aziendale. Debiti sorti successivamente all'omologa

      Il commissario deve fare quello che ha detto lei e chiedere al debitore come intende far fronte ai crediti concorsuali in precedenza non considerati e, se le spiegazioni non sono adeguate o comunque si rileva che la proposta originaria non può più essere mantenuta, non può fare di più, oltre alle segnalazione già da lei indicate, perché la legittimazione a richiedere la risoluzione appartiene in via esclusiva a ciascun creditore e la possibilità prevista dall'ult. comma dell'art. 186bis di revoca ove l'esercizio dell'attività d'impresa cessi o risulti manifestamente dannosa per i creditori è utilizzabile nel corso della procedura, ossia fino all'omologa.
      Nell'inerzia del debitore, si cerca di sopperire a questa situazione stimolando il P.M. a chiedere il fallimento, ma le ragioni poste a fondamento di questa tesi si scontrano, a nostro avviso, con la necessità di dover prima "togliere di mezzo" il concordato, per poter dichiarare il fallimento, altrimenti si vanifica la disposizione dell'art. 186 e anche del termine ivi indicati per chiedere la risoluzione. .
      Zucchetti SG srl