Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato in continuità ex art. 186 bis L.F. URGENTE

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    19/05/2015 11:39

    Concordato in continuità ex art. 186 bis L.F. URGENTE

    Vorrei avere approfondimenti legislativi in merito al seguente quesito:

    srl propone concordato in continuità cosi detta indiretta (affitto azienda a terzi)ma il tribunale pone una eccezione, non la sola, indicando che nella proposta non è prevista la dilazione di un anno per i crediti privilegiati; letteralmente nel decreto viene detto" .... dovendosi per l'effetto rispettare le norme dell'art. 186 bis e più precisamente la norma che prevede l'obbligo di provvedere al pagamento delle posizioni creditorie entro il tempo massimo di un anno dall'omologa...."
    L'articolo 186 bis l. c. dice che il piano può ( e non deve) prevedere la moratoria di un anno per i creditori privilegiati.
    Ho visto che ci sono interpretazioni diverse tra loro e alcune sentenze (Trib. Busto Arsizio ordinanza del 06/05/2014, Trib. di Siracusa 02/10/2013) che sono favorevoli anche ad un pagamento ultra annuale per i creditori privilegiati.

    A fronte di tale incertezze gradirei avere un vostro parere in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/05/2015 21:07

      RE: Concordato in continuità ex art. 186 bis L.F. URGENTE

      La lett. c) del secondo comma dell'art. 186bis stabilisce che "Il piano può prevedere fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che…..".La ragione di detta norma si trova nell'art. 169, che prevede l'applicabilità, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, della disposizioni (tra l'altro) di cui all'art. 55, il cui secondo comma sancisce che "i debiti pecuniari... si considerano scaduti... alla data di dichiarazione di fallimento", sicchè può affermarsi che anche nel concordato tutti i debiti (o crediti, visti dal lato attivo) pecuniari (e non pecuniari, per il richiamo anche dell'art. 59) si intendono scaduti alla data di presentazione della domanda di concordato. La scadenza comporta, a sua volta, l'obbligo del pagamento integrale e immediato, salva diversa disposizione contraria, dei debiti scaduti. Pagamento immediato vuol dire che dopo l'omologa i creditori chirografari e privilegiati generali vanno soddisfatti nella misura concordataria, nel mentre il pagamento dei creditori assistiti da garanzie specifiche (pegno, ipoteca e privilegio speciale) è condizionato alla liquidazione dei beni gravati, data la vincolatività della inerenza del credito con un bene individuato, che determina- a differenza di quanto accade per i privilegiati generali ove manca tale rapporto- una stretta relazione tra liquidazione e pagamento.
      In questa situazione la nuova norma sul concordato in continuità offre la facoltà (non si tratta certo di obbligo, dato che è un vantaggio) al debitore di dilazionare il pagamento di tutti i prelatizi fino ad un anno. Dalla sua domanda sembrerebbe che il debitore abbia proposto di pagare i creditori privilegiati immediatamente e che il tribunale abbia sostenuto che devono essere pagati entro un anno, il che ci sembra abbastanza inverosimile; probabilmente il debitore aveva proposto un pagamento ultra annuale e il tribunale ha ritenuto che al massimo la dilazione può essere fino ad un anno dall'omologa.
      Questo è un punto abbastanza critico nel senso che ancora non è intervenuta una decisione della Cassazione, e si ritrovano sentenze di merito difformi tra loro, così come diverse sono le opinioni dottrinarie, il tutto complicato da una scrittura molto ermetica della norma, che effettivamente lascia aperti varchi per dubbi interpretativi. Ci sembra comunque che la prevalenza dei giudici si stia orientando verso l'interpretazione che considera possibile una dilazione massima di un anno per i crediti privilegiati generali e speciali su beni che non siano destinati alla liquidazione.
      Zucchetti SG srl