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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
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Gabriele Martellucci
PIOMBINO (LI)07/02/2014 12:16sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
La società cocncordataria in data 29 maggio 2013 ha depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 n. 6 L.F. in data 5 giugno 2013 la medesima società è stata ammessa dal Tribunale alla Procedura richiesta (con conseguente pubblicazione di tale evenienza presso il Registro delle imprese).
Successivamente alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo la concordataria ha ricevuto sfratto esecutivo relativamente ad un immobile ad uso commerciale detenuto in virtù di un regolare contratto di locazione.
Il Piano concordatario presentato è fondato sulla disponibilità finanziaria che giungerà alla concordataria in virtù della cessione della propria azienda, con conseguente trasferimento anche del contratto di locazione dell'immobile commerciale, ad una nuova società.
Si chiede se lo sfratto abbia valore nei confronti della concordataria, che nel qual caso avrebbe ceduto un'azienda privata della disponibilità dell'immobile in cui viene svolta l'attività, oppure se operi la previsione dell'art. 168 L.F.
Si chiede inoltre se deve essere promossa o meno formale opposizione alla procedura di sfratto nel caso operi l'assunto dell'art. 168 suddetto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/02/2014 19:19RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa nei confronti del conduttore, anche se in pendenza di concordato, ha, ove non opposta, efficacia di giudicato sull'esistenza d'una locazione tra le parti, oltreché sulla risoluzione della locazione stessa e la condanna al rilascio dell'immobile, perché è conclusiva di un giudizio di cognizione; l'intimazione di sfratto per morosità rappresenta, infatti, l'esercizio in forma speciale dell'azione costitutiva di risoluzione per inadempimento e di quella di condanna al rilascio dell'immobile, come peraltro può desumersi da quanto previsto dagli art. 664 e 669 c.p.c. che fanno conseguire in modo esplicito, alla convalida la risoluzione del rapporto.
Discorso completamente diverso riguarda lo sloggio, perché la consegna del bene è un'azione esecutiva che incorre nel divieto di cui all'art. 168, per cui il locatore non può proseguire in quel procedimento.
Ci sembra, pertanto che la cessione del contratto di locazione , ancora da effettuare, non sia possibile, senza la partecipazione del locatore.
Zucchetti Sg Srl
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Massimiliano Franza
Sanremo (IM)09/01/2016 21:02RE: RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
Buongiorno.
Secondo me il caso dello sloggio non può rientrare nei divieti espressi dall'art. 168 in quanto lo stesso parla di azioni esecuzioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
L'immobile oggetto di sfratto non fa, a mio parere, parte del patrimonio del debitore ma del patrimonio del creditore procedente.
A conferma di quanto sopra sembra essere la sentenza del Tribunale di Aosta:
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva opera esclusivamente sulle azioni esecutive individuali, non rientrando nel citato divieto le azioni di consegna o rilascio, di rivendicazione e separazione dei beni non appartenenti al debitore. Tribunale Aosta 20 febbraio 2014.
Chiedo Vs. parere al riguardo.
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2016 21:04RE: RE: RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
Nella nostra precedente risposta noi abbiamo distinto tra Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida da un lato, ed esecuzione dello sfratto per il rilascio dall'altro. La prima procedura è diretta a verificare l'esistenza della morosità e a convalidare lo sfratto e questo è un giudizio di cognizione. Una volta intervenuta la convalida, il giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile e manda l'atto alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto se richiesto, dando l'assistenza della forza pubblica. Di conseguenza, se l'inquilino non adempie volontariamente, il proprietario deve notificargli l'atto di precetto in cui gli si intima di rilasciare l'unità immobiliare entro circa 10 gg. dalla notifica e che in difetto si procederà con l'esecuzione forzata ed si dà corso alla procedura esecutiva per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e segg. l.f.
La domanda allora è: il divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 51 nel fallimento e all'art. 168 nel concordato comprende anche l'esecuzione per consegna o rilascio di beni. Dottrina e giurisprudenza, sebbene rispondono affermativamente quanto al fallimento e lo stesso Tribunale di Aosta da lei richiamato ha statuito che "Nella previsione di cui all'art. 51 l.fall. sono ricomprese tutte le azioni che possono influire direttamente o indirettamente sulla determinazione dell'attivo o del passivo fallimentare e, quindi, anche le azioni di esecuzione per consegna o rilascio e di obblighi di fare e non fare". Il tribunale poi afferma che tali azioni sono escluse dalle disposizioni di cui all'art. 168 l.fall..Su quest'ultima affermazione noi continuiamo a mantenere dubbi data l'equivalenza tra gli artt. 51 e 68, il quale ultimo ha semmai una portata più vasta dal momento che non fa salve diverse disposizioni di legge.
Zucchetti SG srl
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Silvia Pecora Polese
Salerno29/01/2018 14:40RE: RE: RE: RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
Il conduttore non è mai preciso nel pagamenti dei canoni è la cf rileva alcune morosità anche se modeste.
Vi chiedo se per la risoluzione del contratto e sfratto devo intraprende un giudizio oppure rivolgermi direttamente al gd ed in questo caso ci sarebbe il contraddittorio? dato anche che il conduttore continua ad opporsi con conteggi diversi rispetto a quelli della curatela.
Vi chiedo inoltre visto che non ho provveduto alla nomina del cdc, devo provvedere a dare notizia, circa le mie intenzioni, ai creditori privileg.? se
qualche creditore informato della vicenda potrebbe opporsi all'azione della cf,? perché in realtà trattasi dell'unica entrata certa della procedura quindi potrebbe essere un azione lesiva nei confronti della massa.
grazie
spp-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2018 20:15RE: RE: RE: RE: RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
Se abbiamo ben capito, il soggetto poi dichiarato fallito ha dato in locazione un immobile e il conduttore non paga il cacone dovuto, neanche dopo la dichiarazione di fallimento del locatore. Se è così il fatto che sia intervenuto il fallimento nulla cambia, nel senso che il curatore per ottenere lo sfratto deve agire secondo le ordinarie vie.
L'azione deve essere autorizzata dal giudice delegato, ma , se possibile, provveda a far nominare il comitato dei creditori, anche perché dovrebbe predisporre il programma di liquidazione che va approvato dal comitato. Non deve dare alcuna comunicazione dell'azione da intraprendere ai creditori privilegiati o ad altri creditori i quali non hanno strumenti per opporsi, se l'azione è regolarmente autrorizzata dal giudice delegato.
Zucchetti SG srl
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Silvia Pecora Polese
Salerno31/01/2018 10:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
Salve nel ringraziarvi per la risposta vi chiedo altri chiarimenti,
nel caso in esame: scioglimento contratto di locazione e sfratto, unica entrata della procedura, prima del parere del GD non è necessario e vincolante il parere del CDC e quindi necessaria la nomina?
e prima ancora del parere del GD i creditori a conoscenza delle volontà delle cf possono opporsi relazionando al GD ?
da docum.cont risultano dei crediti che l'azienda in bonis vantava, la cf non si è attivata per il recupero, in quanto da indagini ha ritenuto non conveniente l'azione chiedo se i creditori posso esigere spiegazioni in merito relazionando anche sull'operato della cf al GD presupponendo un cattivo operato.
grazie
spp
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/01/2018 20:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sfratto reso esecutivo successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato ex art 161
Come abbiamo detto nella precedente risposta la nomina del comitato dei creditori è comunque necessaria perché la legge lo prevede e perché lei deve predisporre il programma di liquidazione (che va approvato dal comitato dei creditori) nel quale, a norma dell'art. 104ter, deve inserire anche le azioni da esercitare ed il loro possibile esito e poi la singola azione va autorizzata dal giudice delegato a norma del combinato disposto degli artt. 25 e 104ter. A meno che, quindi, non si trovi nella situazione che ancora non siano scaduti i termini per redigere il programma di liquidazione e ricorra una particolare urgenza nell'agire in giudizio- nel qual caso si potrebbe applicare per estensione il comma settimo dell'art. 104ter- deve predisporre prima di tutto il programma di liquidazione (la violazione dei termini di cui all'art. 104ter può essere considerata come causa di mancanza di diligenza che giustifica la revoca), farlo approvare dal comitato e poi chiedere al giudice l'autorizzazione ad agire in giudizio.
I creditori possono contestare l'operato del curatore in vari modi, che vanno dall'impugnazione di un provvedimento alla segnalazione al giudice delegato di una mancanza di diligenza; nel caso, ci sembra di capire che lei tema che qualche creditore contesti che lei non si è adoperata per la riscossione dei crediti, e il terreno più adatto per questo è il momento della presentazione del conto gestione. Anche in questo caso le sue preoccupazioni possono essere fondate ove non abbia fatto niente, ritenendo, secondo una sua valutazione, che non fosse conveniente agire per il recupero; anche in questo caso però avrebbe dovuto o prospettare l'ipotesi della rinuncia nel programma di liquidazione o rinunciare ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter o chiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori a rinunciare ai sensi della'rt. 35 l.fa; come vede il comitato dei creditori è sempre presente. Se non ha fatto nulla di tutto questo, è bene che lo faccia, altrimenti rimane esposta alle critiche di chiunque ne abbia interesse che potrebbe chiamarla a giustificare la sua inerzia.
Zucchetti Sg srl
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