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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato preventivo con continuità aziendale
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Massimo Di Luzio
Conegliano (TV)14/11/2012 10:25Concordato preventivo con continuità aziendale
Chiedo il Vostro parere in merito alla novità introdotta dal D.L. 83/12 del il concordato con continuità aziendale. Mi risulta che attualmente alcuni Tribunali non ritengano compatibili con tale previsione né l'affitto d'azienda né, tanto meno, la cessione d'azienda perché in tal modo si verrebbe a contraddire proprio l'invocata continuità. Ciò mi pare contrasti con il chiaro testo dell'art. 186-bis e non colga il vero significato della nuova norma la quale parla di "continuità aziendale", di "prosecuzione dell'attività d'impresa" ma certo non prescrive che ciò sia fatto necessariamente dall'imprenditore che presenta la domanda di concordato. Si può cioè ammettere anche una proposta che si basi su di un piano in cui si preveda il pagamento del debito concordatario anche con gli utili futuri che l'azienda produrrà successivamente all'omologa, ancorché gestita, per un certo periodo (affitto) o definitivamente (cessione), da terzi. E' il ruolo degli utili futuri che qualifica la "continuità" e distingue la cessione d'azienda prevista dal citato art. 186-bis, in cui gli utili futuri serviranno, per un certo periodo, all'adempimento della proposta concordataria stessa, dalla cessione d'azienda già regolata nel previgente art. 182 nel caso di concordato con cessione dei beni.
Vi ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/11/2012 12:57RE: Concordato preventivo con continuità aziendale
Lei tocca uno dei punti più controversi delle recenti innovazioni e cioè la individuazione della figura del concordato con continuità. In gran parte i dubbi sul punto discendono dal fatto che il legislatore, pur puntando sul risanamento dell'impresa, non ha effettuato una scelta tra il risanamento diretto in capo all'imprenditore in crisi- ove manca una separazione tra proprietà e impresa- e quello indiretto attuato da un terzo che acquista l'azienda, ove la continuità è finalizzata al mantenimento in funzione dell'impresa per consentirne la vendita e il risanamento da parte dell'acquirente. Ed infatti ha accomunato nel medesimo articolo 186bis (e nel medesimo concetto di continuità) sia le imprese in cui l'azienda in esercizio viene trasferita (o conferita) a terzi sia quelle in cui l'attività d'impresa rimane in capo al medesimo imprenditore. Tuttavia, in attesa di trovare un filo unitario, a noi sembra che la nuova norma, nel porre in primo piano la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, nel sottolineare che la cessione o il conferimento deve riguardare una azienda in esercizio, voglia limitare l'applicazione dell'art. 186bis ai casi in cui sia l'imprenditore in concordato a gestire l'attività o per provvedere direttamente al risanamento o in vista di una cessione o conferimento; non ci sembra compatibile con questa situazione l'affitto che, anche se propedeutico ad una cessione, sposta il rischio di impresa sull'affittuario nel mentre tutte le disposizioni di cui all'art. 176bis ci sembrano presupporre l'esercizio dell'attività in capo al debitore con i conseguenti rischi anche per la massa dei creditori.
Sicuramente bisognerà attendere che la novità sia metabolizzata in modo da poter com maggiore meditazione cercare di delinearne i confini.
Zucchetti SG Srl
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