Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Relazione dell\'Esperto

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    05/12/2011 12:26

    Relazione dell'Esperto

    Buongiorno, con la presente sono a chiederVi se la relazione di cui allì'art. 161 2 comma possa essere redatta da un revisore contabile, iscritto alla sezione B dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2011 19:48

      RE: Relazione dell'Esperto

      La relazione di cui al terzo comma dell'art. 161 l.f. deve essere redatta da "un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d)"; tale ultima norma pone la duplice condizione dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e del possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lett. a) e b), norma che, a sua volta delinea i requisiti professionali per ricoprire il ruolo di curatore fallimentare.
      Da questi passaggi si deduce che il professionista attentatore di cui all'art. 161 deve avere gli stessi requisiti richiesti per la nomina a curatore.
      Orbene, a seguito della fusione dei due Ordini con il D.lgs n. 139 del 2005, è stato creato un unico Ordine, quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presso il quale è stato istituito un unico Albo, con due sezione. La Sez. A, nella quale in via transitoria sono confluiti gli iscritti agli Albi che facevano capo ai due Ordini e in via ordinaria i dottori commercialisti con laurea quinquennale; la sez. B è riservata agli esperti contabili in possesso di laurea triennale.
      Andando a leggere le competenze riservare agli iscritti nelle due sezioni, si vede che ai soli iscritti alla sez. A è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento, tra l'altro, di ricevere (lett. d) "l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali".
      Gli iscritti alla sezione B sono, invece, competenti nella:
      a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
      b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
      c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
      d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
      e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
      f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
      f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      Da questa ricostruzione ed elencazione, riteniamo di rispondere alla sua domanda dicendo che gli iscritti alla Sez. B non possono svolgere l'attività di attentatore di cui al terzo comma dell'art. 161 l.f.
      Zucchetti SG Srl