Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ACCOLLO NON PRIVATIVO ED ESPRESSIONE DEL VOTO

  • Luca Carra

    Mantova
    28/03/2013 09:43

    ACCOLLO NON PRIVATIVO ED ESPRESSIONE DEL VOTO

    Nell'ambito di un'operazione di permuta immobiliare, la società Alfa ha venduto un proprio immobile alla società Beta, accollando anche il relativo mutuo ipotecario nei confronti della Banca X; l'accollo NON prevede la liberazione del debitorie principale (art.1273,co.3, c.c.). La società Alfa è stata ammessa alla procedura di C.P. ma nella propria domanda di concordato non ha inserito il debito (indiretto ed in via solidale sussidiaria, nel caso la società Beta non onorasse il debito)nei confronti di Banca X; nella propria relazione art. 172 LF il commissario ha però evidenziato ai creditori la potenziale ed eventuale esposizione di Alfa, in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale Beta.
    Ora, in sede di votazione del concordato Alfa, Banca X esprime voto contrario.
    Come deve comportarsi il Commissario ? considerare al 100% il voto contrario di Banca X modificando quindi gli elementi della domanda (anche se, in realtà, Alfa potrebbe non dover pagare nulla se Beta onorerà il proprio debito) oppure non tenerne conto in quanto il debitore principale di Banca X è Beta e non Alfa ?
    Grazie per il contributo.
    Luca Carra - MN - 28.3.2013
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2013 20:41

      RE: ACCOLLO NON PRIVATIVO ED ESPRESSIONE DEL VOTO

      Lei ha perfettamente inquadrato la situazione che va riassunta nei seguenti termini:
      a- l'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore unicamente se e quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa e inequivoca, volontà che non può in ogni caso ritenersi insita nella semplice adesione del creditore alla convenzione di accollo;
      b-siffatta adesione comporta però che l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa, può rivolgersi all'accollato (confr. Cass. 08/02/2012 n. 1758; Cass. 24/02/ 2010, n. 4482). Ma gli effetti della semplice adesione non vanno oltre il rafforzamento del fronte debitorio.
      La banca, quindi, è un creditore condizionale nei confronti di A, ed infatti, questa della preventiva escussione di altro debitore è l'ipotesi di cui all'art. 55 ult. comma, richiamato dall'art. 96 che prevede, in tal caso l'ammissione al passivo con riserva.
      La domanda da farsi allora è: come vanno considerati nel concordato i crediti condizionali, tra i quali vanno compresi quelli che non possono farsi valere contro il debitore concordatario, se non previa escussione di un obbligato principale?.
      A questa domanda non dà, a nostro avviso, adeguata risposta l'art. 169. Vi è chi ha detto che il richiamo in tale norma dell'art. 55 consentirebbe di ritenere tutti i crediti condizionali scaduti e legittimati a partecipare al concordato con diritto di voto per l'intero (Filocamo in la legge fallimentare, commentario a cura di M. Ferro, pag 1929), ma a noi sembra che questo discorso possa valere per i crediti assoggettati a termine e a condizione pura (ed infatti la cassazione ne ha fatta applicazione ritenendo l'avvenuta scadenza di una fideiussione .- Cass. 26/09/1990 n. 9736) , ma non per quelli che possono essere fatti valere solo dopo l'escussione di altro obbligato, perchè non ci sembra che il debitore concordatario perda il beneficium excussionis.
      E' difficile allora dire come comportarsi; secondo noi il creditore non dovrebbe partecipare al concordato fin quando non escute vanamente il debitore principale e, a sua garanzia, si dovrebbe costituire un fondo determinandone l'entità in relazione al rischio concreto che la banca possa non trovare capienza nei confronti del debitore principale. Non è una soluzione agevole, ma non ne vediamo di megliori, se non quella di considerare scaduto il beneficium, nel qual caso l'obbligazione diventerebbe solidale e il creditore potrebbe partecipare liberamente al concordato.
      Zucchetti SG Srl
      • Luca Carra

        Mantova
        29/03/2013 10:24

        RE: RE: ACCOLLO NON PRIVATIVO ED ESPRESSIONE DEL VOTO

        Le perplessità esposte sono ulteriormente suffragate dal fatto che altra banca, che chiameremo BANCA Y, nella medesima procedura ed in medesime condizioni di accollo non privativo, NON ha espresso voto sulla frazione di debito oggetto di accollo.
        Ringrazio per il prezioso e puntuale contributo e porgo molti cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/03/2013 18:08

          RE: RE: RE: ACCOLLO NON PRIVATIVO ED ESPRESSIONE DEL VOTO

          Ringraziamo noi lei per la collaborazione.
          Zucchetti Sg Srl