Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Accantonamento somme per creditore irreperibile

  • Debora Zani

    Brescia
    28/11/2017 12:19

    Accantonamento somme per creditore irreperibile

    Buongiorno,
    sono commissario giudiziale e liquidatore di un concordato preventivo con cessione di beni, la società è stata posta in liquidazione ed una volta eseguito il piano verrà chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese.
    Un creditore al momento è irreperibile. Chiederò al GD di disporre l'accantonamento delle somme a lui spettanti aprendo un libretto nominativo che verrà custodito per un certo lasso di tempo. Trascorso tale periodo a favore di quale soggetto dovrebbero essere versate le somme non riscosse:
    - ai creditori, ancorchè non ne abbiano fatto espressa richiesta, predisponendo un nuovo riparto?
    - allo Stato applicando per analogia l'art. 117 L.F.?
    - al debitore? ed in questo caso, trattandosi di società cessata, ai soci pro quota?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2017 18:54

      RE: Accantonamento somme per creditore irreperibile

      La disciplina sul concordato nulla dice in ordine ai pagamenti da effettuare in favore dei creditori e, normalmente, è il tribunale che nel decreto di omologa dà qualche disposizione richiamando, per lo più le modalità del riparto fallimentare, che comunque sono da seguire preferibilmente, anche in mancanza di richiamo.
      Detto questo, facciamo difficoltà ad estendere nel concordato l'applicazione della normativa fallimentare anche al sistema dettato per i creditori irreperibili, per la diversità delle due procedure, specie per quanto attiene ai creditori rimasti insoddisfatti. Nel fallimento, infatti sono tutti i creditori che non hanno ricevuto l'integrale pagamento, nel mentre il concordato è basato su una proposta, accettata dai creditori, che prevede la ristrutturazione del debito; ed allora se ad un creditore è stata corrisposta la quota pattuita, quel creditore può dirsi insoddisfatto? probabilmente no, anche se forse bisognerebbe distinguere il concordato con continuità da quello liquidatorio puro, e così via.
      Che fare allora? Sicuramente è opportuno il deposito e, alla scadenza dei cinque anni , se nessuno degli irreperibili si fa avanti, le somme ad essi spettanti potranno effettivamente essere corrisposte agli altri creditori qualora non sia stata loro data la percentuale indicata in proposta, altrimenti il tutto ritorna al debitore concordatario (ai soci in caso di società), non vedendo in questo la possibilità di intervento dello Stato.
      Ovviamente si tratta di una nostra costruzione, pensiamo di buon senso, per ovviare alla mancanza di una normativa in proposito, che non esclude altre soluzioni.
      Zucchetti SG srl