Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Compensazione crediti/debiti tributari nel concordato preventivo con continuità aziendale

  • Matteo Benassai

    Prato
    23/02/2022 12:51

    Compensazione crediti/debiti tributari nel concordato preventivo con continuità aziendale

    In ambito di concordato preventivo con continuità aziendale si richiede la possibilità di effettuare la compensazione, in sede di ripartizione dell'attivo, tra crediti e debiti tributari, nella casistica di seguito rappresentata.
    -Concordato con continuità aziendale: deposito domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall. (gennaio 2020); decreto di omologa (luglio 2021).
    -Credito IRAP originato in sede di dichiarazione IRAP 2020 (anno imposta 2019), non utilizzato ed interamente riportato nella dichiarazione IRAP 2021 (anno imposta 2020);
    -Credito IVA da dichiarazione IVA 2021 (anno imposta 2020);
    -Credito IVA da dichiarazione IVA 2022 (anno imposta 2021).
    L'art. 56 l. fall., visto anche l'art. 181 l. fall., opera anche successivamente al decreto di omologa del concordato preventivo con continuità aziendale?
    I suddetti crediti tributari IRAP/IVA da dichiarazioni 2021 (anno imposta 2020) possono essere utilizzati in compensazione con i debiti tributari di natura concorsuale (pendenti a gennaio 2020) in sede di ripartizione dell'attivo che soddisfa contestualmente, con riparto unico, il 100% dei creditori privilegiati? L'utilizzo in compensazione anche del suddetto credito IVA da dichiarazione 2022 (anno imposta 2021) nel medesimo riparto, anche ove operante l'art. 56 l. fall., andrebbe a ledere la par condicio creditorum?
    Quale regime sanzionatorio sarebbero applicato in caso di utilizzo dei suddetti crediti in compensazione?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/03/2022 20:07

      RE: Compensazione crediti/debiti tributari nel concordato preventivo con continuità aziendale

      Ben sappiamo che l'affermazione dell'art. 181 l.fall., che "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione" va presa con grandissima cautela, dato che è fuor di dubbio che anche la fase di esecuzione rientra nella sfera della legge fallimentare.

      Per rispondere al quesito la norma di riferimento è invece l'art. 169 l.fall., il quale stabilisce chiaramente che "Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli ... 56"; lo "spartiacque" fra crediti e debiti ante e post procedura è quindi la presentazione della domanda, "piena" o con riserva.

      Di conseguenza, saranno:
      - ante procedura, il credito IRAP derivante dall' anno imposta 2019, perché relativo al periodo ante presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, ancorché evidenziato in una dichiarazione presentata successivamente
      - post procedura, il credito IVA sorto nel 2021.
      Mentre per il credito IVA generatosi nel 2020 dovranno essere tenuti distinti ("extracontabilmente", ovvero senza possibilità di evidenziare la distinzione nella relativa dichiarazione annuale) la parte di credito/debito formatasi fino alla presentazione dell'istanza e quella formatasi successivamente.

      Così collocati tali crediti e debiti:
      - i crediti ante andranno primariamente in compensazione con i debiti erariali concorsuali
      - il credito post è attivo sorto in corso di procedura, e può essere utilizzato per il pagamento sia di debiti erariali sorti in corso di procedura, sia di debiti concorsuali; in tale ultimo caso infatti non si parlerà di compensazione (contrastante con il disposto dell'art. 56 l.fall.) ma di utilizzo di attivo dell'impresa per il pagamento di debiti concorsuali.

      Non ci pare si possano verificare quindi ipotesi di indebita compensazione.