Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

art 111 bis l.f. e spese di procedura

  • Marco Resta

    Roma
    28/09/2016 16:31

    art 111 bis l.f. e spese di procedura

    Buongiorno,
    sono a porre questo quesito.
    Nell'ambito di un concordato preventivo liquidatorio, quale liquidatore dispongo di un attivo suddiviso in due masse: una massa generale ed una massa speciale da vendita di un immobile ipotecato per un debito concorsuale eccedente il ricavato.
    La procedura registra poi un passivo in prededuzione, in parte costituito a debiti sorti "ante omologa" (attestatore, professionisti, stimatori…etc) ed in parte maturato dopo l'omologa (legali nominati dalla procedura, consulenti , imposte, compenso legale rappresentante…etc).
    Sulla scorta del disposto di cui all'art 111 comma 2 l.f., mi chiedo:
    a) la massa attiva speciale da vendita dell'immobile ipotecato sembra può utilizzarsi per pagare i debiti in prededuzione, o solo per le spese di procedura (commissario – liquidatore)?
    b) I debiti contratti dalla procedura (legali, spese di consulenza, spese di gestione dell'attivo….) possono ricomprendersi tra le spese di procedura e quindi essere soddisfatte anche con il ricavato dell'immobile?
    c) Gli altri crediti in prededuzione maturati ante omologa (attestatore, redattore del piano…etc), possono essere soddisfatti solo con l'attivo costituente la massa generale?
    Grazie dell'aiuto.
    Marco Resta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2016 19:23

      RE: art 111 bis l.f. e spese di procedura

      Il primo problema da risolvere è se nel concordato trova applicazione la normativa dettata nel fallimento- quale l'art. 111bis- e non richiamata per la procedura minore, come invece fa l'art. 182 per quanto riguarda la disciplina della liquidazione; per la ripartizione nulla è detto, per cui potrebbe anche pensarsi che va rispettato soltanto il principio dell'ordine posto dall'art. 111, per cui andrebbero pagate prima le prededuzioni e poi gli ipotecari; ciò anche perché, se non è stata fatta la stima di cui al secondo comma dell'art. 160, la soddisfazione del creditore ipotecario rimane svincolata dal realizzo del bene.
      Il più delle volte nel decreto di omologa il tribunale dà qualche disposizione in ordine alle modalità del riparto, a volte richiamando la normativa fallimentare.
      In questo caso la problematica da lei posta diventa rilevante perché effettivamente il secondo comma dell'art. 111bis dispone che "i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento". Questa disposizione, però, va letta in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 111ter, per il quale "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e d ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
      Dall'insieme delle due norme si capisce che le prededuzioni costituite da spese della procedura vanno tenute distinte dalle altre prededuzioni: le spese vanno divise in specifiche, che gravano sul o sui singoli beni per i quali sono state fatte, e generali, ossia fatte nell'interesse della procedura ma non riferibili a singoli beni in quanto di utilità comune (il caso tipico è il compenso del curatore), anche queste gravano pro quota sui beni ipotecari, secondo una distribuzione proporzionale giusto il richiamato disposto dell'art. 111 ter. Le altre prededuzioni- si pensi ad esempio a quelle per un esercizio provvisorio o a quelle derivanti dalla prosecuzione di contratti, ecc.) non rientrando nella nozione di uscite o spese, non possono gravare sui beni ipotecati, per il disposto dell'art. 111 bis, sopra richiamato.
      Da quanto possiamo capire, nel suo caso le prededuzioni sono costituite da spese, in gran parte di carattere generale.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Resta

        Roma
        13/10/2016 18:15

        RE: RE: art 111 bis l.f. e spese di procedura

        Non credo vi siano dubbi sul fatto che le spese specifiche vadano soddisfatte (in via esclusiva) con il ricavato del bene, ancorché ipotecato.
        Il problema rimane per le spese generali della procedura che possono incidere pro quota sulla massa attiva speciale del ricavato del bene ipotecato.
        In particolare mi chiedo se tra queste possano ricomprendersi anche:
        a) tutte le spese comunque indispensabili ancorché precedenti l'omologa, quale ad esempio il compenso dell'attestatore, dei professionisti che redigono il piano, degli stimatori dell'attivo;
        b) le spese sorte dopo l'omologa necessarie per la sopravvivenza della società, quali il costo per il compenso del legale rappresentante, per la consulenza amministrativa e del lavoro, etc..
        Ed anche ove ritenute, tutte o in parte, spese generali, la necessità di imputarle solo pro quota sul ricavato del bene ipotecato, imponendo un calcolo proporzionale in ragione dell'intero attivo realizzato, finisce per impedire il pagamento delle stesse sino al completamento della intera liquidazione.
        Quanto allo "svincolo" del credito ipotecario dall'effettivo realizzo del bene, esso non determina un problema di come collocare sul piano dell'ordine di pagamento dei privilegi il pagamento del credito ipotecario eccedente l'effettivo realizzo?
        Grazie
        Marco Resta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2016 19:33

          RE: RE: RE: art 111 bis l.f. e spese di procedura

          Per quanto riguarda le spese generali noi nella precednete risposta abbiamo espresso i dubbi interpretativa che aleggiano sulla materia e abbiamo cercato di conciliare la disposizione del secondo comma dell'art. 111 bis con quella del terzo comma dell'art. 111ter l.f.. Il contrasto esiste ed è stato determinato dal decreto correttivo del 2007 che ha eliminato l'inciso che faceva riferimento alla distribuzione proporzionale contenuta nella versione dell'art. 111bis formulato con la riforma del 2006, in parallelo con il terzo comma dell'art. 111ter.
          Cosa diversa è stabilire quali spese sono generali, o meglio quali spese generali gravano anche sui beni ipotecati. Lei fa riferimento al solo criterio della proporzionalità, ma come abbiamo detto nella risposta precedente le spese generali che gravano pro quota sui beni ipotecari, secondo una distribuzione proporzionale, sono quelle "fatte nell'interesse della procedura ma non riferibili a singoli beni in quanto di utilità comune (il caso tipico è il compenso del curatore)". Ossia i l ricavato dei beni iptecati contribuisce al pagamenton delle spese generali in quanto queste abbiano avuto una utilità anche per i beni stessi o se si vuole per i creditori ipotecari. Alla luce di questo criterio, le spese sub a) possono, a nostro avviso, ritenersi di carattere generale e utile per tutti, nel mentre molti dubbi avremmo per quelle sub b), tra le quali, peraltro, crediamo che le spese di gestione della società in concordato non debbano gravare proprio sui creditori (da qui, anche le difficoltà premesse alla precedente risposta sull'applicazione di questi criteri al concordato, ove, a differenza che nel fallimento, il debitore continua la sua attività, specie se si tratta di concordato in continuità).
          Quanto allo svincolo del credito ipotecario dall'effettivo realizzo, se abbiamo ben capito, lei ci chiede come contemperare la parte di credito ipotecario non soddisfatta con lgli eventuali privilegi. Il problema non esiste perché ilcreditore ipotecario per la parte eccedente il realizzo del credito passa in chirografo, come prevede il terzo comma dell'art, 177 l.f., e va trattato come tale
          Zucchetti SG srl .
          • Martina Valerio

            thiene (VI)
            03/05/2017 11:59

            RE: RE: RE: RE: art 111 bis l.f. e spese di procedura

            Buongiorno,
            mi inserisco nella discussione promossa dal Collega, per esporre un dubbio sul pagamento di debiti prededucibili in quanto sorti dopo l'apertura del concordato preventivo.
            La società debitrice, dopo la fase preliminare di CP, ha depositato la proposta concordataria (trattasi di concordato pieno liquidatorio) e il Tribunale ha aperto la procedura nominando la scrivente CG. L'attivo concordatario è costituito da beni mobili, crediti, e da numerosi beni immobili (in parte gravati da ipoteca).
            A partire dalla fase preliminare la società ha maturato - e sta maturando - debiti prededucibli costituiti soprattutto da emolumenti per i lavoratori dipendenti rimasti in forza in quanto ritenuti necessari per la fase di liquidazione, da spese di gestione ordinaria, compensi a professionisti della società per l'assistenza della medesima in questa fase (consulente fiscale, del lavoro, legale, etc.).
            Al momento dell'apertura della procedura concorsuale, la società non disponeva di liquidità, fatto salvo il deposito cauzionale ordinato dal Tribunale, e pertanto non si è potuto dar seguito ad alcun pagamento nei confronti di tale categoria di debiti.
            Recentemente, tuttavia, previa autorizzazione degli organi fallimentari, si è perfezionata la vendita di un immobile (gravato da ipoteca), dal quale si sarebbe ricavata liquidità sufficiente per estinguere i debiti prededucibili (la mia attenzione si concentra soprattutto sui lavoratori dipendenti che dal mese di settembre non percepiscono le retribuzioni).
            Ho verificato nel forum e anche in altre fonti, ma l'applicazione dell'art. 111-bis al concordato preventivo non sarebbe così pacifica. Preciso che il decreto di apertura del concordato nulla dice in ordine alla disciplina di eventuali pagamenti in prededuzione prima dell'omologa.
            Secondo la Vs. stimata opinione, è possibile procedere al pagamento delle spese maturate in prededuzione attingendo dall'incasso della vendita immobiliare - e quindi prima del creditore ipotecario -, salvo poi al momento di un successivo riparto riequilibrare l'attribuzione delle spese in modo proporzionale al ricavato di tutte le altre vendite?
            Grata del riscontro, invio cordiali saluti.
            Martina Valerio
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/05/2017 17:45

              RE: RE: RE: RE: RE: art 111 bis l.f. e spese di procedura

              Se il debito verso i dipendenti viene considerato come una spesa della procedura- come è molto probabile che sia visto che si tratta di dipendenti residuati indispensabili per il funzionamento dell'attività- lo stesso può essere pagato anche con il ricavato dei beni ipotecari, come per il fallimento dispone l'art. 111ter facendo attuazione di un principio generale secondo cui le spese di giustizia vanno soddisfatte prima di ogni altro credito, anche ipotecario. Poi faraà i conguagli finali, come giustamente da lei anticipato.
              Zucchetti SG srl