Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Compenso commissario nel concordato con riserva

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    03/02/2016 13:59

    Compenso commissario nel concordato con riserva

    Buongiorno, sono stata nominata Commissario Giudiziale in un concordato con riserva, il tribunale ha anche disposto il deposito di una somma in conto compenso per il C.G.
    Alla prima scadenza per la presentazione del piano il proponente ha presentato la domanda per la proroga del termine, ma il Tribunale ha rigettato l'istanza dichiarando improcedibile la domanda ex art 161.l.f. ed ha cessato il C.G. dalle sue funzioni.
    In questo caso come viene liquidato il compenso del C.G.? E' il tribunale che con decreto stabilisce l'importo e dispone la liquidazione? Oppure devo presentare io l'istanza per il saldo del compenso?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2016 19:51

      RE: Compenso commissario nel concordato con riserva

      Nulla dice in proposito la norma. Circa l'organo riteniamo che sia il tribunale a dover liquidare il compenso su richiesta dell'interessato, e, in mancanza di indicazioni sulla determinazione i tribunali si regolano empiricamente in relazione alla durata dell'incarico, alla difficoltà dello stesso, al lavoro profuso ecc..
      Quello che cerchiamo di dire è che non esiste una norma né un criterio direttivo, per cui ogni tribunale si regola come meglio crede in relazione al caso concreto. Ad esempio il Tribunale Roma 09 ottobre 2014, ha ritenuto che "Il compenso spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nell'ambito del concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. deve essere liquidato tenendo conto del passivo dichiarato dall'imprenditore, commisurato ad un quinto di quanto spetterebbe applicando i criteri di cui al decreto ministeriale n. 30 del 2012, avuto riguardo alla complessità dell'incarico ed alla attività complessivamente prestata". Criterio in linea di massima corretto, visto che il precommissario non deve neanche redigere l'inventario, ma potrebbe essere riduttivo nel in casi specifici, ove il commissario abbia svolto una attività molto intensa, ad esempio, di stimolo all'informativa, di esame di richieste di atti di straordinaria amministrazione, ecc. Zucchetti SG srl
      • Alberto Rinaldi

        Verona
        09/06/2016 19:33

        RE: RE: Compenso commissario nel concordato con riserva

        Il caso riguarda un ricorso per concordato con riserva, dichiarato inammissibile per avvenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria e conseguente dichiarazione dello stato di insolvenza. La liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato con riserva nominato ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. spetta, credo senza dubbio, al Tribunale che ha nominato il commissario.
        Il Tribunale con il provvedimento di nomina del commissario, aveva previsto la costituzione di un deposito presso un istituto bancario di una determinata somma e detto deposito è stato regolarmente costituito dal debitore.
        Si pone ora il problema e questa è la mia domanda, se il compenso del commissario, previa liquidazione da parte del Tribunale competente, vada soddisfatto su detto deposito, oppure se il deposito debba essere svincolato e assegnato ai commissari straordinari, ai quali il commissario giudiziale dovrà presentare apposita richiesta, concorrendo con gli altri creditori e perdendo quindi di fatto la prededuzione acquisita nel concordato.
        Specifico che il provvedimento del Tribunale dispone testualmente "... nomina commissari (...). Dispone che la società depositi presso (...) la somma di euro (...)". Non vi è alcun richiamo normativo.
        L'art. 161, comma 6, richiama l'art. 163, comma 2, n. 3, L.F., non anche il n. 4, che riguarda il deposito destinato alla copertura delle spese della procedura di concordato. Però, a mio giudizio, si deve ritenere o che il Tribunale nel disporre la costituzione del deposito concordato con riserva abbia fatto applicazione analogica del n. 4 o che lo abbia comunque ritenuto applicabile perché si riferisce alla previsione del n. 3, o, in alternativa, nell'ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale sulla costituzione del deposito si debba considerare illegittimo, che detto provvedimento, non impugnato dal debitore che anzi vi ha dato esecuzione, è divenuto definitivo, e che quindi su detta somma si sia creato un vincolo di indisponibilità a favore delle spese del concordato, tra le quali si ritiene rientri anche il compenso del commissario.
        Gradirei un Vostro parere.
        Grazie e cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/06/2016 19:14

          RE: RE: RE: Compenso commissario nel concordato con riserva

          La mancanza di qualsiasi disciplina circa il compenso e le modalità di pagamento dello stesso al pre commissario legittima il ricorso a forme atipiche di tutela, quale la creazione di un deposito, indubbiamente destinato anche a questo scopo, ma, in generale a tutte le spese di giustizia. Tuttavia, a nostro avviso, una volta che la procedura di concordato con riserva cessi e si apra un'altra procedura (specie se si tratta di una procedura diversa dal concordato pieno, che costituisce il suo sbocco naturale), quel libretto di deposito non può restare nella disponibilità del pre commissario, ormai decaduto dal suo incarico, ma deve essere consegnato agli organi della nuova procedura, nella quale il credito per il compenso del pre commissario deve essere valutato (probabilmente) come prededucibile e soddisfatto come tale.
          Zucchetti Sg srl
          • Paola Del Prete

            Porcari (LU)
            27/06/2018 11:48

            RE: RE: RE: RE: Compenso commissario nel concordato con riserva

            Proprio in merito alla natura prededucibile o no del compenso liquidato al pre-commissario nel caso che sia dichiarato il fallimento, su istanza del P.M., per mancato deposito del Piano entro il termine assegnato, vorrei sapere se vi è Giurisprudenza sul punto. Nel mio caso, molto probabilmente, il compenso sarà pagato solo se riconosciuto prededucibile, non anche se riconosciuto semplice credito professionale privilegiato ex art. 2751-bis n.2).
            Grazie
            Paola Del Prete
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              27/06/2018 19:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso commissario nel concordato con riserva

              Non ci risultano sentenze specifiche sulla collocazione del credito per compenso del commissario nominato nella fase del concordato con riserva, anche perché il legislatore, pur quando ha introdotto nel 2012 la figura del pre commissario, non ha preso affatto in considerazione il pagamento di un compenso (compenso previsto nella bozza di codice della crisi e dell'impresa elaborato in attuazione delle legge delega n. 155 del 2017).
              E' pacifico, tuttavia che ove sia liquidato un compenso al precomissario, questo credito abbia natura prededuttiva e la più recente giurisprudenza ha dissipato i dubbi sui limiti della prededuzione in caso di successivo fallimento. Proprio di recente la S. Corte con la sentenza 16.5.2018, n. 12017 fa una ricognizione completa della materia con riferimento all'attività dei professionisti che collaborano alla presentazione della domanda, con argomentaziopni a maggior ragioni estensibili al precomissario. Orbene, la Corte, dopo un excursus sui precedenti afferma:
              "Dunque secondo l'orientamento sopra riassunto i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell' imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell' art. 111, comma 2, legge fall, poiché questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un' eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. n. 1765/2015).
              In altri termini la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se I' attività professionale prestata possa essere ricondotta nell' alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo I' evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all' istituto.
              Dunque - secondo I' esemplificazione fatta da Cass. n. 280/2017 - la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest'ultimo predisposto in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all' iniziativa assunta.
              Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di un' utilità in concreto per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità.
              La collocazione in prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, legge fall, costituisce infatti, come detto, un' eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola.
              L' utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sè un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell' esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato Cass. n. 6031/2014 - non rientra invece nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata (Cass. n. 1182/2018)".
              Zucchetti Sg srl