Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Mancata esecuzione dell'accordo ex art. 182 bis l.f.

  • Franco Baiguera

    Brescia
    29/05/2017 10:06

    Mancata esecuzione dell'accordo ex art. 182 bis l.f.

    In caso di mancato rispetto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., ed in assenza di domande di fallimento, nel silenzio della legge, è possibile riproporre un nuovo accordo sempre ex art. 182 bis l.f. da sottoporre nuovamente ad omologazione?
    Da un lato, come detto, la legge nulla vieta per cui dovrebbe essere possibile, stante di fatto la libera disponibilità dei rispettivi crediti da parte di ogni singolo creditore.
    Dall'altro potrebbe configurarasi un abuso del diritto.
    Chiedo un Vostro autorevole parere.
    Dott. Franco Baiguera
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/05/2017 19:26

      RE: Mancata esecuzione dell'accordo ex art. 182 bis l.f.

      L'istituto degli accordi di ristrutturazione ha subito modifiche varie rispetto alla prima formulazione dell'art. 182bis (a cominciare da quelle del 2010 con il d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 che hanno consentito la protezione del patrimonio del debitore già prima della formalizzazione dell'accordo (182bis sesto comma) per finire alla tutela della prededuzione attribuita ai finanziamenti effettuati in esecuzione ovvero in funzione della presentazione di omologazione dell'accordo (art. 182quater, commi 1 e 2), persino nel caso in cui essi pervengano da soci, sia pure nei limiti dell'80% (art. 182quater, comma 3) o ai finanziamenti effettuati nel corso della procedura e anche nella fase delle trattative seguendo la procedura di cui al sesto comma dell'art. 182 bis (art. 182 quinquies),nonché l'ultima modifica degli accordi di ristrutturazione bancari di cui all'art. 182 septies.
      Tuttavia, a nostro avviso, è ancora difficile inquadrare gli accordi di ristrutturazione come una procedura concorsuale in quanto permangono ancora oggi alcuni elementi insormontabili, quali:
      a-la mancanza dello spossessamento, seppur attenuato;
      b-la mancanza di organi procedurali di direzione;
      c-l'intervento omologatorio del tribunale limitato ad un controllo di legittimità ed esteso, in caso di opposizioni, alla sola valutazione della idoneità del piano a soddisfare integralmente i creditori estranei all'accordo;
      d-la mancanza di ogni limite al rispetto della graduazione delle preferenze in quanto superato dal consenso degli interessati.
      e-la mancanza di una votazione formativa di una maggioranza (la quota del 60% costituisce soltanto una soglia da superare per giustificare l'avvio della procedura);
      f-la mancanza di una norma similare a quella di cui all'art. 184 che rende obbligatorio il concordato anche per i dissenzienti, i quali, infatti devono essere pagati integralmente (solo per gli accordi bancari ed entro ben definiti limiti vale l'obbligatorietà degli accordo).
      Questo evidenzia che gli accordi ex art. 182bis sono basati su un rapporto diretto tra debitore e creditori, per cui in caso di inadempimento, non vi è alcun ostacolo a che il debitore proponga un nuovo e diverso accordo, sperando che i creditori aderiscano e che sia in grado di pagare integralmente coloro che non lo siano consenzienti.
      L'abuso del diritto si desume dai comportamenti in concreto tenuti, ma la semplice riproposizione di un accordo non riuscito non dovrebbe poter configurare un abuso.
      Zucchetti SG srl