Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Rottamazione cartelle e concordato preventivo omologato

  • Stefania Tassan Got

    PORDENONE
    15/03/2017 15:43

    Rottamazione cartelle e concordato preventivo omologato

    Buongiorno,
    sono Commissario Giudiziale di un Concordato Preventivo omologato che avrebbe un importante vantaggio nell'aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia.
    In questo momento non siamo certi di poter pagare, o meglio non siamo certi di rispettare l'ordine dei privilegi se pagassimo le rate relative alla rottamazione.
    Nel caso presentassimo l'istanza di adesione alla rottamazione e poi decidessimo di non pagare neanche la prima rata, cosa può succedere ai crediti oggetto della rottamazione? In un futuro riparto, manterranno il grado di privilegio originario come se non fosse accaduto nulla o, perché aderito alla rottamazione avranno una collazione diversa, modificando l'ordine dei privilegi del piano?
    Chiedo una vostra opinione e ringrazio per la collaborazione.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/04/2017 13:06

      RE: Rottamazione cartelle e concordato preventivo omologato

      Ci pare assolutamente corretta le risposta, sulla irretrattabilità dell'istanza di rottamazione, fornita da Equitalia in occasione del tavolo tecnico tenutosi con ODCEC di Roma: dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla "rottamazione" delle cartelle è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017 (divenuto 21 aprile), un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

      Di conseguenza, una volta presentata la domanda per la "rottamazione" delle cartelle, a seguito della quale il credito di Equitalia diviene prededucibile, e decorso il termine ultimo per la presentazione (attualmente 21/4/17) l'istanza diviene irretrattabile, e il debito derivante da tale istanza parrebbe quindi rimanere (salvo quanto vedremo qui sotto) prededucibile.

      E se dopo tale data c'è un ripensamento, oppure come esposto nel quesito effettuando il pagamento non verrebbe rispettato l'ordine dei privilegi, oppure comunque non viene completato il pagamento delle rate, cosa accade?

      Riteniamo proponibili due ipotesi:

      a) si applica il IV comma dell'art. 3 del D.L. 193/2016, in virtù del quale "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2", e quindi sostanzialmente, relativamente a quanto ancora non pagato non è successo nulla, e il credito originario ritorna a essere in privilegio?

      b) ovvero l'Agenzia delle Entrate, forte del rango prededucibile acquisito dal suo credito, ne può pretendere il pagamento anche se ciò significa violare nella sostanza l'ordine dei privilegi, finendo per pagare un debito che originariamente godeva di un privilegio inferiore a quello di creditori che rimarranno insoddisfatti?

      E' evidente che l'interpretazione "b" rende l'operazione estremamente rischiosa per il liquidatore, perchè potrebbe comportare il pagamento di debiti originariamente privilegiati, che divengono prededucibili a seguito di una sua azione, il cui pagamento potrebbe impedire il pagamento di debiti assistiti da un grado di privilegio superiore.

      Analogo problema si presenterà se si aderisce all'interpretazione sub "a", vengano pagate le prima o le prime rate, sospendendo poi il pagamento delle successive: il debito residuo ritornerebbe al suo grado di privilegio e rimarrebbe probabilmente insoddisfatto, ma la quota di debito pagata avrebbe comunque "scavalcato" debiti con privilegio di grado superiore.


      Pur nel caso che l'adesione alla rottamazione fosse particolarmente conveniente non possiamo che suggerire la massima prudenza, soprattutto in sede concordataria, nella quale il Liquidatore, fra l'altro, deve dare esecuzione a un piano che rottamazione non prevedeva (se l'avesse prevista, ovviamente, la questione si sarebbe posta in sede di ammissione o omologa dello stesso).


      Evoluzione giurisprudenziale:
      La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".