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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato in continuità gestione del magazzino e del debito ferie
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Antonella Grassigli
Bologna11/09/2014 14:20Concordato in continuità gestione del magazzino e del debito ferie
Salve.
Mi accingo a presentare una domanda di concordato in continuità pura nel senso che l'azienda continua lei stessa l'attività.
L'attivo è formato da una parte che definisco "statica" (in pratica i crediti e cassa) e da un'altra che definirei "dinamica" (il magazzino).
In sostanza a mio parere se la gestione continua anche pendente il concordato la società potrà utilizzare le giacenze di magazzino presenti in azienda a patto di ricostruirne l'esatto ammontare alla data prevista dal piano per l'esecuzione del concordato.
Il ragionamento mi pare corretto, volevo un Vostro parere perché l'Avvocato non è d'accordo è mi dice che il magazzino non può essere toccato perché altrimenti non si può considerare nell'attivo concordatario.
Anche il passivo lo suddividerei in "statico" (cioè tutti i debiti sorti prima della domanda di concordato) ed uno "dinamico" cioè ad esempio il debito verso i dipendenti per ferie pregresse che chiaramente è sorto prima della domanda di concordato ma, poiché si tratta di concordato in continuità pura, i dipendenti rimangono in carico alla società, e potranno usufruire delle ferie e saranno pagati con i proventi della gestione ordinaria previste dal piano (si ipotizza che la gestione sia quanto meno in pareggio).
Quindi il debito non lo inserirei nel passivo puro.
Il ragionamento è corretto?
Grazie per un riscontro.
Cordiali saluti
Antonella Grassigli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/09/2014 09:30RE: Concordato in continuità gestione del magazzino e del debito ferie
Classificazione: CONCORDATO CON CONTINUITA' / RICORSO INTRODUTTIVOIl concordato in continuità aziendale con tentativo di ristrutturazione realizzato attraverso la continuazione dell'attività da parte dello stesso imprenditore, come nel caso da lei prospettato, ha come prospettiva che l'impresa ritorni a produrre utili, in modo da poter superare la crisi e proseguire la gestione dell'attiva risanata, che costituisce il mezzo per permettere il pagamento dei creditori ed il ritorno in bonis dell'imprenditore. Il ripristino della redditività dell'impresa entra, quindi, nelle finalità della procedura come mezzo diretto al fine del recupero della solvibilità dell'imprenditore, che presuppone il pagamento dei creditori nella misura proposta. Restiamo pertanto, abbastanza perplessi a fronte della sua affermazione quando ipotizza una gestione quanto meno in pareggio, perché la gestione può essere in pareggio per un periodo transitorio dovuto alla riorganizzazione in atto, ma deve necessariamente produrre utili per consentire il pagamento dei creditori, altrimenti il concordato con continuità non è ammissibile. Non a caso, il secondo comma dell'art. 186bis prevede che "il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura" e che la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, "deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori". Indubbiamente il pagamento dei creditori può essere realizzato anche con la liquidazione dei beni non strumentali all'esercizio dell'attività, ma è e vidente che questi assumuno un ruolo marginale nella stessa configurazione della fattispecie, altrimenti diventa un concordato con liquidazione.
Questa doverosa premessa risponde anche indirettamente alle sue domande. Se, infatti, la continuazione dell'attività è elemento congeniale e indispensabile alla configurazione del concordato di cui all'art. 186 bis, in modo da realizzare attraverso i ricavi della stessa la soddisfazione dei creditori, pare ovvio che il magazzino possa e debba essere movimentato e le giacenze possano e debbano essere utilizzate, altrimenti non si capisce come possa essere continuata la gestione dell'impresa; non solo, ma non è neanche necessario, come dice lei, "ricostruirne l'esatto ammontare alla data prevista dal piano per l'esecuzione del concordato", perché l'esecuzione del concordato inizia già con la continuazione dell'attività e continua con il pagamento dei creditori con i proventi della gestione. Dalla sua affermazione traiamo la convinzione che lei pensi che, dopo l'omologa, si debba procedere alla liquidazione, ma non è così se lei, come dice nella parte iniziale della domanda, intende "presentare una domanda di concordato in continuità pura nel senso che l'azienda continua lei stessa l'attività". Potrebbe anche procedere alla vendita nella fase esecutiva, ma dovrebbe allora far ricorso all'altra fattispecie prevista dall'art. 186bis del risanamento indiretto; in tal caso, però, dovrebbe predisporre un piano che preveda la cessione o il conferimento dell'intera azienda o di un ramo della stessa, che mantiene in attività nella fase concordataria al fine di evitare la dispersione dei valori e mantenere l'unitarietà del complesso, che poi un terzo- col quale possibilmente esitano già impegni all'acquisto- continuerà a gestire a suo rischio. In questo la gestione dell'impresa nella fase concordataria potrebbe anche non produrre utili in quanto lo scopo della continuazione non è quello di realizzare ricavi per pagare i creditori, ma di mantenere in vita l'azienda per la più utile cessione, posto che i creditori saranno soddisfatti con il ricavato dalla vendita.
per quanto riguarda i debiti- qualunque strada sceglie- la divisione va fatta tra crediti concorsuali- quelli sorti anteriormente alla domanda- e crediti successivi, che vanno soddisfatti in prededuzione, per cui il credito per le ferie non codute è concorsuale se il diritto alle ferie era già maturato prima della doamnda, nel mentre sarà in prededuzione per le ferie non godute nel periodo successivo alla doamnda.
Zucchetti SG Srl
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