Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

  • Marco Cottica

    Sondrio
    05/12/2013 18:11

    relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

    Nel caso di presentazione di proposta di concordato preventivo con formazione di classi di creditori, sia privilegiati, sia chirografari, comprendendo in quest'ultima i privilegiati non soddisfatti, è obbligatoria la predisposizione della relazione ex art. 160, comma 2, l.f.?
    Ringrazio e invio i miei cordiali saluti.
    M.C.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2013 18:28

      RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

      La risposta è si, altrimenti i creditori privilegiati vanno pagati per intero. Nel suo caso, rileviamo alcuni privilegiati vengono collocati in classe chirografaria, ma per fare questo bisogna appurare, tramite la stima di cui al secondo comma dell'art. 160, che il bene oggetto del privilegio non consente la soddisfazione integrale del privilegiato.
      Questo come principio, poi la situazione diventa più complessa se manca proprio il bene oggetto del privilegio speciale per cui l0'intero credito passa in chirografo; ancor più se si tratta di privilegi generali.
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Bartolini

        Orvieto (TR)
        07/02/2014 15:19

        RE: RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

        Riallacciandomi al quesito del collega, in un concordato preventivo (con le stesse caratteristiche di cui sopra), di cui è stata dichiarata aperta la procedura con decreto, il commissario rileva che è assente la relazione giurata, comma 2 lf (presente solo la relazione 161, c 3, addirittura giurata), come si può sanare suddetta mancanza? Il commissario può eccepire l'inamissibilità di un c.p. già ammesso?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/02/2014 19:20

          RE: RE: RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

          Se alcuni creditori privilegiati sono stati in parte collocati tra i chirografari perché incapienti sui beni oggetto del privilegio senza che sia stata fatta la stima di cui al secondo comma dell'art. 160, quei creditori vanno pagati per intero; principio di recente affermato, anzi estremizzato, si potrebbe dire, da Cass. 6,11,2013, n. 24970.
          Di conseguenza un concordato privo della relazione in questione non è inammissibile, ma comporta l'effetto che i privilegiati vanno soddisfatti integralmente, e questo può e deve rilevare il commissario, per poi valutarne le ricadute in ordine alla fattibilità alla luce del nuovo dato: Questo dovrebbe indurre il debitore a riformulare la domanda.
          Zucchetti SG Srl

          • Marco Bartolini

            Orvieto (TR)
            07/02/2014 19:51

            RE: RE: RE: RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

            nel caso indicato, la proposta prevedeva delle classi, es:
            1) professionisti 90%
            2) artigiani 80%
            3)inps 75%
            4)erario 50%
            5) chirografi 30%(compresi i declassati di cui sopra)

            Pertanto i privilegiati non erano declassati per incapienza sui beni oggetto di privilegio, ma perché cosi previsto nella proposta per classi (ripeto senza relaz. ex art 160, c2).
            Valgono sempre le vostre considerazioni della precedente risposta? grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              10/02/2014 20:44

              RE: RE: RE: RE: RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

              Certamente si, nel senso che i creditori privilegiati debbono essere pagati integralmente a meno che non trovino capienza sui beni gravati, appurata con la stima di cui al secondo comma dell'art. 160.
              Inoltre nella proposta rappresentata, oltre al mancato integrale pagamento di creditori privilegiati senza stima, vi è una alterazione dell'ordine della graduazione, il cui rispetto è imposto dall'ultima parte del secondo comma dello stesso art.160. Il rispetto della graduazione richiede che non si può pagare un creditori di grado successivo senza aver integralmente soddisfatto quello di grado precedente, salvo eccezioni; principio, per la verità non accettato da tutta la dottrina, parte della quale ritiene- a nostro avviso erroneamente- che il rispetto vi è anche quando sia seguito un criterio proporzionale per cui basta che al creditore di grado successivo sia assegnato una quota inferiore a quello del grado precedente, anche se questo non è stato integralmente soddisfatto, ma la Cassazione sembra aderire alla prima tesi. Invero, con la sentenza 8 giugno 2012 n. 9373 la Corte, postosi il problema della possibilità di destinare finanziamenti di terzi al pagamento dei creditori secondo un piano che comporti l'alterazione della graduazione dei crediti muniti di prelazione, risponde che la previsione di cui all'ult. parte del secondo comma dell'art. 160 "esprime con chiarezza la volontà del legislatore che la formazione delle classi non alteri in alcun modo l'ordine di graduazione dei crediti muniti di cause di prelazione, che ha il suo fondamento nella legge e non è disponibile dalle parti…", di modo che " …. il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza dover sottostare alle regole del concorso. Ma ciò è vero alla condizione che l'intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, nè all'attivo - giacchè in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore - e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto".
              Zucchetti SG Srl
              • Marco Bartolini

                Orvieto (TR)
                11/02/2014 09:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

                Proprio in merito al vostro riferimento alla sentenza 8 giugno 2012 n. 9373 della Corte, volevo precisare che nel caso da me sopra prospettato un terzo ha offerto beni a soddisfazione di parte del passivo della società concordataria. Questa può quindi rientrare, a vostro avviso, tra la previsione di un piano che permetta la "alterazione" della graduazione dei crediti muniti di prelazione? (classi come sopra evidenziate, con parziale declassamento a chirografo di tutti i privilegiati secondo un criterio proporzionale).
                Nel caso di specie, infatti, l'attivo della debitrice è 600, il passivo 2.000. I crediti privilegiati sono (totale classi privilegiati) sono 800. Interviene il terzo che apporta un ulteriore 600 (beni) da destinare al pagamento dei debiti.
                Il Commissario, visto che, comunque, l'attivo non soddisferebbe mai tutti i privilegiati senza l'apporto di terzi, potrebbe richiedere (o suggerire) la presentazione della mancante relazione ex art 160, c 2 (sostituita da una relazione "giurata" ex art 161 c3) entro l'udienza di voto dei creditori?
                Tra l'altro, è ammissibile la falcidia dei debiti fiscali e contributivi senza transazione?
                Si ringrazia per la continue, puntuali e preziose risposte.

                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  11/02/2014 20:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: relazione art. 160, 2° comma l.f. e formazione di classi di creditori

                  Come già abbiamo detto la relazione di stima ex art. 160 comma 2, è indispensabile per poter pagare i creditori privilegiati e prelatizi in genere non integralmente, rapportandone il grado di soddisfacimento alla capienza sul bene per il valore stimato. Quando si parla di prelazioni speciali (ipoteca, pegno e privilegi speciali) la stima è limitata ai beni gravati da queste garanzie specifiche e nulla esclude che, ad esempio, un privilegiato di settimo grado, sia soddisfatto per il 20% perché tanto consente il valore del bene gravato, e quello di grado ottavo sia soddisfatto per intero perché privilegiato generale sui mobili il cui valore ne consente l'integrale pagamento.
                  Quando, invece la stima accerta che l'attivo disponibile consente il pagamento dei creditori privilegiati fino ad esempio l'ottavo grado, i creditori successivi non prenderebbero nulla e qui subentra la finanza esterna, che può essere destinata a questi creditori e, poiché si tratta di liquidi o anche (come nel suo caso) di beni messi a disposizione d da teri e non del patrimonio del debitore concordatario, la destinazione non vincolata al rispetto della inalterabilità dell'ordine delle graduazioni. Ovviamente perché sia finanza di terzi da destinare liberamente ai creditori è necessario che tali beni o liquidità non entrino nel patrimonio del debitore né questo generi aumenti del passivo per obblighi restitutivi verso il terzo. Questo ha detto Cass. n. 9373 del 2012.
                  Combinando i due criteri si capisce che bisogna prima di tuto fare la stima di cui al secondo comma dell'art. 160, altrimenti i creditori prelatizi vanno pagati per intero; appurato che non si possono pagare per intero si può sopperire con finanza esterna. Il tutto, quindi, deve essere contenuto nella proposta concordataria, che, in corso di procedura può essere modificata, come dice l'art. 175, fino all'inizio delle operazioni di voto; di modo che, se è ancora in tempo, potrebbe riformulare la proposta allegando la stima in coordinazione con i principi esposti.
                  Sulla falcidia dei crediti tributari (ad eccezione dell'Iva e delle ritenute operate e non versate, soggette solo a dilazione) e previdenziali al di fuori della transazione fiscale ricordiamo che la Cassazione si è pronunciata in senso favorevole, ma tale soluzione è molto osteggiata dalla dottrina.
                  Zucchetti Sg Srl