Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato con continuità e Ricostituzione capitale da perdite

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    06/01/2014 16:15

    Concordato con continuità e Ricostituzione capitale da perdite

    L'art. 182 sexies prevede la non applicabilità delle disposizioni relative alla riduzione del CS per perdite, nel periodo che va dalla presentazione della domanda di concordato alla omologa dello stesso.
    Quindi se una srl volesse proporre un concordato con continuità dovrebbe, al momento dell'omologa, aver ricostituito il capitale entro il minimo legale.
    Si aprono a questo punto due problematiche.
    A – In mancanza di nuovi apporti da parte di soci, tale ricostituzione sembra realizzabile solo con le sopravvenienze attive dovute alla falcidia concordataria dei debiti prevista dal piano.
    B – Se il piano prevedesse anche la svalutazione di un immobile, che pur nella continuità dell'attività è destinato ad essere venduto e, quindi valutato con i criteri di liquidazione, tale svalutazione va necessariamente a diminuire l'effetto positivo sul capitale generato dalle sopravvenienze per la falcidia dei debiti?
    Se così fosse, le sopravvenienze attive diminuite della svalutazione dell'immobile potrebbero non essere più sufficienti a riportare il capitale sopra il minimo legale.
    Lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione non sembrano essere compatibili con il concordato in continuità che la srl ha in animo di proporre.
    Quindi, alla srl in queste condizioni non resta che presentare un piano concordatario liquidatorio e, se ne avesse già presentato uno in continuità, non resterebbe che presentare una nuova proposta entro il termine previsto dall'art. 175 comma 2.
    Sottopongo quindi alla vostra attenzione i seguenti quesiti:
    1 – E' corretto imputare a reddito (e quindi a patrimonio) le sopravvenienze attive da falcidia concordataria dei debiti con riferimento temporale al momento dell'omologa?
    2 – La svalutazione dell'immobile va portata anch'essa a reddito (ed a patrimonio) con evidente segno negativo?
    3 – Nel caso in cui la somma algebrica di sopravvenienze e svalutazione non fosse sufficiente a riportare il capitale sopra il minimo legale può apparire coerente con un concordato in continuità,la messa in liquidazione volontaria della società?
    4 – Se la liquidazione volontaria non fosse possibile e la proposta di concordato con continuità fosse già stata presentata appare praticabile il deposito dei una nuova proposta di concordato liquidatorio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/01/2014 20:30

      RE: Concordato con continuità e Ricostituzione capitale da perdite

      In forza dell'art. 182-sexies, dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'art. 161 comma sesto (così come della domanda di sospensione delle azioni esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 182-bis, comma 6) e fino alla omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi 2, 3, 4, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, 6 e 2482-ter c.c. né, per lo stesso periodo opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c..
      Di conseguenza, dalla data di presentazione della domanda di preconcordato- e non della pubblicazione trattandosi di effetto interno sul debitore- non trova applicazione la disciplina societaria posta a tutela della conservazione del capitale sociale, il che significa:
      a-in caso di persistenza nell'esercizio successivo della perdita di oltre un terzo del capitale sociale di una s.p.a. o di una s.r.l., l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di esercizio è dispensata dall'obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate e, in mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza non sono tenuti a chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (art. 2446, comma secondo, riguardante le s.p.a. e art. 2482bis, comma quarto c.c., riguardate le s.r.l.).
      b-nel caso il capitale, per la perdita di oltre un terzo, si sia ridotto al disotto del minimo stabilito legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza sono esentati dal convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società (art. 2447 per le s.p.a. e art. 2482-ter per le s.r.l.);
      c-la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale rende, inoltre, inoperante la causa di scioglimento prevista dal n. 4 dell'art. 2484 c.c. per le società di capitali e dall'art. 2545 duodecies per le cooperative.
      La sospensione delle procedure per la copertura delle perdite e la inoperatività dello scioglimento in presenza di capitale sociale inferiore al minimo di legge offre alle società in crisi il grande vantaggio di evitare, in caso di continuità di esercizio di impresa, un processo immediato di ricapitalizzazione, che in quel momento potrebbe ostacolare l'opera di risanamento, nel mentre diventa fattibile all'omologazione, quando la falcidia concordataria ben può determinare l'effetto del riequilibrio del patrimonio, ed, infatti, se non interviene la omologazione del concordato, ritornano operative le disposizioni codicistiche con la conseguente necessità di effettuare gli interventi sul capitale richiesti dalla legge e, in mancanza di sciogliere la società.
      Fatta questa premessa generale sul significato dell'art. 186 sexies, ne discende la risposta positiva alla domanda n. 1, e anche a quella sub 2, che è frutto delle ordinarie regole contabili; ed è altrettanto conseguenziale che tale svalutazione vada a diminuire l'effetto positivo sul capitale generato dalle sopravvenienze per la falcidia dei debiti.
      A questo punto, se ritiene che, al momento dell'omologa, non sia possibile ricostruire il capitale sopra il minimo legale, esclusa la messa in liquidazione volontaria della società in pendenza di concordato con continuità per la contraddizione che non lo consente, o non fa nulla e attende il giudizio di omologa, essendo fino a quel momento tutelato dalla sospensione delle regole sul capitale sociale, ma, permanendo queste condizioni, è presumibile che il concordato non sarà omologato, con gli effetti di cui sopra. Oppure fino all'adunanza dei creditori (fino all'inizio delle votazioni in tale adunanza) può presentare una proposta modificativa (art. 175), che richiede, tuttavia una nuova attestazione, trattandosi di modifiche sostanziali (art. 161 comma terzo).
      Zucchetti Sg Srl