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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
TFR versato al fondo di tesoreria dell'Inps
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Vincenzo Morelli
Ravenna07/02/2016 21:40TFR versato al fondo di tesoreria dell'Inps
Una società in concordato preventivo in continuità aziendale dal 2015, ricorrendone le condizioni, ha versato al fondo di tesoreria dell'Inps il TFR maturato dal 2007 in avanti.
Diversi dipendenti sono stati licenziati o si sono dimessi dopo la presentazione della domanda con riserva (febbraio 2015) e per le retribuzioni non incassate oltre al Tfr ante 2007 o rimasto in azienda, sono considerati tra i creditori della procedura.
Per questi dipendenti, e per tutti quelli che continuano a lavorare per l'azienda, nel piano non viene previsto nessun importo per il Tfr versato al fondo di tesoreria dell'Inps. Nel medesimo piano non c'è neanche il credito verso l'Inps per il Tfr versato per conto dei dipendenti.
In effetti, la società non è più debitrice verso i dipendenti per quella parte di Tfr ed allo stesso tempo non è creditice verso l'Inps per le somme versate, in quanto i creditori sono i dipendenti.
Limitando questo quesito alle posizioni dei dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, si evidenzia che la circolare dell'Inps n. 70 del 2/4/2007 trattando delle liquidazioni del Tfr riferisce che "nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute." .... "La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, ..."
Trattandosi di posizioni che non possono definirsi normali, pur prendendo atto di quanto riportato dalla predetta circolare, si vorrebbe sapere come gestire il pagamento del Tfr per i dipendenti cessati che:
1) hanno parte del loro Tfr presso l'Inps;
2) hanno l'intero Tfr presso l'Inps perchè assunti dal 2007 e licenziati nel 2015 o in futuro.
Soprattutto per la casistica 2), si vorrebbe sapere se, non trattandosi di un debito concorsuale, i lavoratori abbiano titolo o la possibilità di rivolgersi direttamente all'Inps per ottenere il pagamento del loro Tfr o se l'azienda possa o debba erogare il Tfr di questa categoria di lavoratori fuori dal concorso (anticipando le somme dovute ai dipendenti per questo Tfr - i restanti crediti seguirebbero i tempi previsti dal piano - recuperandole con il versamento periodico dei contributi che viene regolarmente eseguito per la continuità aziendale per somme significative).
Grazie in anticipo
Vincenzo Morelli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/02/2016 19:27RE: TFR versato al fondo di tesoreria dell'Inps
Come noto, le imprese che occupano almeno 50 addetti sono tenute, ove il lavoratore abbia optato per il mantenimento del TFR, a versare mensilmente la quota maturata al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS. Le quote che afferiscono al Fondo, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione, ricorrendone le relative causali, sono liquidate al lavoratore dall'Impresa, la quale poi provvede alla compensazione attraverso l'autoconguaglio sul DM10 relativo al mese di erogazione delle somme.
E' prevista la possibilità della erogazione diretta da parte del Fondo in caso di "Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali", ossia, come spiega la circolare n. 70 del 2007, "qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese, siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione, ecceda l'ammontare di contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione", in questo caso, "il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste", per la precisione, "il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza". Con successivo messaggio del 2008 l'Inps ha disciplinato le modalità di presentazione della domanda di erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria a favore dei lavoratori interessati, introducendo, a tal fine, modelli FTES01/03 per l'azienda ed FTES02 per i lavoratori; in seguito con altre circolari (se non andiamo errati l'ultima è la n. 21 del 7.2.2013) ha introdotto la trasmissione in modalità telematica della dichiarazione in oggetto da parte delle aziende, con l'unificazione dei dati riportati nei modelli cartacei FTES01 e FTES02.
Pur dichiarando, come sempre facciamo quando trattiamo di queste materie, di non avere specifi8che competenze, ci sembra che se la società ij concordato si trova nelle indicate condizioni di incapienza, i lavoratori, al maturare del loro diritto al pagamento del TFR (ossia alla cessazione del rapporto di lavoro) potranno rivolgersi direttamente al Fondo, chiedendo al datore di lavoro che per incapienza non può erogare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato presso il Fondo Tesoreria, (o l'anticipazione dello stesso) e quindi poi recuperare l'importo, di presentare la domanda. Infatti i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono: il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso; i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro.
Zucchetti Sg srl
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