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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Trattamento tributario vendite concordato preventivo
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Domenico De Rosa
Vicenza16/05/2015 11:34Trattamento tributario vendite concordato preventivo
L'art. 86, comma 5, del TUIR dispone che "la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".
Si chiede un vostro parere in merito alla decorrenza di tale disposizione e cioè se l'esclusione dalla base imponibile di tali ricavi sussiste dalla data del decreto di ammissione alla procedura concordataria, oppure dal decreto di omologa, oppure ancora dal decreto di ammissione alla procedura pre-concordataria ex art. 161, comma 6 L.F.
Altra questione che si sottopone alla vostra attenzione è quella relativa al trattamento di dette plusvalenze ai fini IRAP, posto che nella normativa dell'imposta regionale sulle attività produttive non è prevista nessuna esplicita esclusione dalla base imponibile, come accade nell'art. 86 tuir, e la pronuncia in senso positivo dell'amministrazione finanziaria (R.M. 29/E del 01/03/2004) risale ad un periodo antecedente alla riforma dell'imposta. In una vostra precedente risposta (01/07/2009), avevate sostenuto la possibilità di escludere le plusavalenze realizzate in concordato dalla base imponibile IRAP, in virtù del fatto che, secondo i principi contabili, tali componenti positivi devono essere riclassificati nella macroclasse E del Conto economico (tra le partite straordinarie), andando quindi in contrasto con la Circolare Ministeriale n° 27/E del 26/05/2009. Si chiede se confermate ancora la posizione sostenute nel vostro citato intervento.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/06/2015 15:05RE: Trattamento tributario vendite concordato preventivo
Riteniamo, stante la formulazione letterale e le conseguenze aberranti alle quali porterebbe una interpretazione diversa, che la locuzione "in sede di concordato preventivo" comprenda il periodo che va dall'ammissione alla procedura al termine dell'adempimento: farla decorrere dall'omologa significherebbe trattare in modo radicalmente diverso, e a nostro avviso senza giustificazione, un'alienazione effettuata dopo l'ammissione, con l'autorizzazione degli organi della procedura (perchè evidentemente rientra nella corretta esecuzione dei piano concordatario, ancorchè non ancora approvato dai creditori o omologato), dalla medesima operazione effettuata dopo l'omologa.
Per quanto riguarda l'ammissione al preconcordato la questione è invece molto meno definita.
Non entriamo nel merito del noto dibattito se con il decreto di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma, l.fall. la procedura si consideri aperta o meno; trattandosi di affrontare una questione fiscale personalmente propendiamo per una lettura "restrittiva" dell'art. 163 l.fall., e quindi che la procedura ai fini che qui ci interessano sia aperta con il decreto di ammissione "vero e proprio", e quindi nel periodo fra l'istanza di preconcordato e l'ammissione la disposizione speciale di cui all'art. 86, V comma, TUIR non si applichi.
Ma non possiamo certo escludere una interpretazione diversa.
Per quanto riguarda l'IRAP, confermiamo l'opinione già espressa e richiamata nel quesito, che non ci pare in contrasto con la Circolare 27/2009, atteso che la stessa affronta una questione particolare, chiaramente individuata nel quesito:
- il terzo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 446/1997 stabiliva che le plus e minusvalenze su beni strumentali concorrevano in ogni caso alla base imponibile IRAP (con la sola esclusione del trasferimento di azienda)
- il comma 50 dell'art. 1 della Finanziaria 2009 ha soppresso tale comma
- tale soppressioni significa che le plus e minusvalenze su beni strumentali non concorrono più a formare la base imponibile IRAP ?
La risposta dell'Amministrazione a questa domanda è negativa, per una serie di motivi che certamente condividiamo, in sostanza perchè "l'irrilevanza delle citate plus/minusvalenze ... non appare coerente con il quadro sistematico che discende dal complesso della riforma della disciplina dell'IRAP. Si deve tener presente, infatti, che con la riforma il legislatore ha inteso rafforzare la derivazione diretta dell'IRAP dai dati di bilancio introducendo tuttavia anche regole specifiche".
Ora:
- in base ai Principi OIC 12 e 29 non v'è dubbio che le plus o minusvalenze sulla cessione di beni strumentali vadano rilevate fra le componenti straordinarie (per tutti, il punto 38 del Principio 12, che recita "L'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società. La straordinarietà dell'evento o dell'operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società")
- le componenti straordinarie non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP
- non esiste una regola specifica che stabilisca la rilevanza IRAP di tali componenti indipendentemente dalla collocazione in bilancio
- non ci pare, quindi, che anche seguendo l'iter segnato dalla Circolare 27 si possa giungere alla rilevanza di tali componenti ai fini della individuazione della base imponibile IRAP
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Lorena Galuzzi
Urbino (PU)12/07/2017 15:00RE: RE: Trattamento tributario vendite concordato preventivo
Mi riallaccio al quesito (e relativa risposta) di cui sopra, nonchè al quesito da me posto in data 27.05.2009 (e relativa risposta del Dott. Andreani del 01.07.2009). Entrambe le risposte confermano, in pratica, la non imponibiltà IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni nell'ambito del concordato preventivo. Tuttavia, alla luce della modifica all'art. 5 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (legge IRAP), apportata dall'art. 13 bis, comma 3, D.L. 30.12.2016, n. 224, il quale ha inserito, tra le voci escluse dalla base imponibile IRAP (solo) quelle relative ai "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda", sembrerebbe non più possibile escludere questi componenti dall'imposizione IRAP (in quanto non si parla più, genericamente, di "componenti straordinarie" ma solo di quelle derivanti da "trasferimenti di azienda o rami di azienda").
Chiedo cortesemente un parere in merito, se possibile in tembi brevi (tenuto conto che il problema devo affrontarlo per la scadenza del prossimo 31 luglio).
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/07/2017 09:35RE: RE: RE: Trattamento tributario vendite concordato preventivo
Non sappiamo se la questione sia stata presa in considerazione in sede di modifica della norma, e quindi la conseguenza sia voluta, o se si tratti di una svista del legislatore, ma concordiamo con l'opinione espressa nel quesito: l'attuale formulazione dell'art. 5, I comma, del D.P.R. 446/97 esclude dalla base imponibile i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni effettuate nell'ambito di concordato preventivo sono quindi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.-
Lorena Galuzzi
Urbino (PU)18/07/2017 09:52RE: RE: RE: RE: Trattamento tributario vendite concordato preventivo
Grazie infinite per la puntualità nella risposta... -
Lorena Galuzzi
Urbino (PU)21/09/2023 12:15RE: RE: RE: RE: Trattamento tributario vendite concordato preventivo
Buongiorno, con riferimento alla vostra risposta del 18.07.2017, si chiede conferma del fatto che nulla è variato rispetto alla rilevanza IRAP delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di beni effettuate nel concordato preventivo. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/09/2023 10:39RE: RE: RE: RE: RE: Trattamento tributario vendite concordato preventivo
L'art. 5, I comma, del D.P.R. 446/97 è rimasto da allora invariato, e così non può che rimanere la nostra risposta.
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