Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato fallimentare definitività del Decreto do Omologa

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    20/07/2016 08:54

    Concordato fallimentare definitività del Decreto do Omologa

    Buongiorno,
    A seguito di proposta di concordato fallimentare è stata esperita tutta la procedura prevista dagli art 124 e seguenti L.F. fino alla votazione senza nessuna manifestazione di dissenso. Il G.D. ha emesso il prvvedimento di cui all'art. 129 L.F. e nessuna opposizione è stata presentata.
    Successivamente il Tribunale ha emesso il decreto di omologa che prevede (come da proposta) i pagamento dei crediotori entra 30 gg dalla definitifivà del Decreto di Omologa.
    Quindi il decreto ai sensi dell'art. 129-130 L.F. è da considerarsi definitivo vista la mancanza di opposizioni oppure potrebbbe essere impugnato da qualsiasi interessato (per esempio i creditoi che hanno chiesto insinuazione dopo la presentezione della proposta di concordato fallimentare ma esclusi dal concordato in quanto la proposta limita il pagamento ai creditori ammessi al tempo della proposta) ed entro quali termini?
    E' corretto attendere 30 gg per eventuali presentazioni di impuganzioni del decreto di omologa e poi procedere nel seguente modo:
    - presentazione del rendiconto da parte del curatore (art. 130 L.F.) con l'iter previsto dall'art. 116 L.F.
    - richiesta liquidazione compenso del Curatore
    - esecuzione dei pagamenti previsti nella proposta di concordato
    - istanza di chiusra del fallimento
    - decreto di esecutorietà del concordato falliemntare da parte del Giudice Delegato.
    Ringrazio per la collaborazione.
    Saluti

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/07/2016 20:20

      RE: Concordato fallimentare definitività del Decreto do Omologa

      Essendosi il giudizio di omologazione svolto senza opposizioni, trova applicazione il quarto comma dell'art. 129 l.f., per il quale "se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame". Espressione quest'ultima che induce alcuni Autori e la stessa Cassa zione (cfr. Cass. 14/02/2011, n. 3585) ad affermare che avverso tale provvedimento possa essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 cost. trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame, ma altri Autori a sostenere che tale decreto sia privo di questi caratteri, rappresentando esso un mero provvedimento endoconcorsuale, stabile perché non impugnabile ed eliminabile con la risoluzione o l'annullamento.
      In ogni caso, anche se si segue la prima tesi e si ammette che legittimato al ricorso sia qualsiasi interessato, anche se non opponete (fatto di cui dubitiamo fortemente), rimane il fatto che il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost. può riguardare soltanto vizi propri del provvedimento di omologa e non certo questioni di merito di tutela dei propri diritti, che dovevano essere fatti valere con l'opposizione nel giudizio di omologa e, in ogni caso non può il ricorso straordinario essere considerato quale mezzo di impugnazione, come il reclamo in appello nel caso di omologa con opposizioni, per cui riterremmo il provvedimento definitivo.
      Quanto all'iter da seguire, è da tenere presente che il legislatore della riforma del 2006 è intervenuto su questa materia, la cui pregressa disciplina evidenziava lacune ed aporie, ed ha cercato di razionalizzare la decorrenza degli effetti del decreto di omologazione con quelli della chiusura del fallimento, riscrivendo l'art. 130, per il quale, ora, la proposta di concordato diventa efficace o dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione oppure dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'art. 129, da intendersi, per semplicità espositiva, che, in mancanza di opposizioni, l'efficacia del concordato decorre dal decreto di omologa (in questo caso non soggetto a gravame).
      Alla definitività del decreto di omologazione è collegato l'obbligo del curatore di rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 116, e- è precisato nel secondo comma dell'art. 130- "il tribunale dichiara chiuso il fallimento", che quindi non segue più automaticamente in esito al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, come si desumeva dall'originario testo dell'art. 131, ma richiede un formale provvedimento di chiusura.
      Chiuso il fallimento, si apre una nuova fase caratterizzata dalla esigenza di adempiere gli obblighi assunti con il concordato ed avente una fisionomia diversa da quella tipica del fallimento, anche se a questo funzionalmente collegato. Durante questa fase cessano gli effetti del fallimento e rimangono in carica gli organi fallimentari, le funzioni dei quali sono limitate alla vigilanza e al controllo sulla esecuzione del concordato. e di questi aspetti si occupa l'art. 136.
      Quando va liquidato il compenso del curatore? Secondo Cass. 10/02/2006, n. 2991, "Nel caso in cui il fallimento si chiuda con un concordato, il compenso al curatore - che è unico e corrisponde anche all'attività svolta dopo l'omologazione (avuto riguardo al compito del curatore di sorvegliare l'adempimento del concordato, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 136 l. fall.) - va liquidato dopo l'esecuzione del concordato stesso (art. 39, comma 2, l. fall.), secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, d.m. 28 luglio 1992 n. 570, che prefigura la possibilità di una valutazione riduttiva dell'opera del curatore rispetto al caso di chiusura del fallimento nei modi ordinari (in logica coerenza col fatto che il curatore, nell'ipotesi di concordato, è sollevato da una parte dei suoi compiti usuali, segnatamente in punto di liquidazione e distribuzione dell'attivo), nel senso che stabilisce che la percentuale sull'attivo, calcolata sull'ammontare di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, non può superare le misure massime previste dall'art. 1 dello stesso d.m., consentendo in tal modo che essa scenda, a seguito di apprezzamento discrezionale del tribunale, anche al di sotto della misura minima". Oggi il riferimento va fatto comma 2 dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012, che riprende quello del d.m. n. 570 del 1992 sul punto, per cui queste considerazioni ci sembrano valide ancora.
      Zucchetti Sg srl