Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

  • Gianfranco Lizza

    Roma
    08/01/2016 17:26

    Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

    L'art. 111, l.f., ultimo comma, dispone che siano considerati crediti prededucibili quelli sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, quindi, anche in relazione al concordato preventivo (ad esempio, onorari dell'attestatore, del difensore, etc.). L'art. 111-bis, l.f, terzo comma, che prevede la possibilità di soddisfazione "ante-riparto" dei crediti prededucibili, fa espresso riferimento soltanto a quelli sorti nel corso del fallimento.
    A prima vista sembrerebbe, dunque, che non tutti i crediti prededucibili possano beneficiare del pagamento ante riparto, bensì solo quelli che si sono formati in relazione alla specifica procedura concorsuale del fallimento. È corretta questa lettura della norma?
    Mi pongo il problema in quanto mi viene chiesto se in un caso concreto, costituito dalla fase di esecuzione (liquidazione) di un concordato con cessione dei beni, i crediti in prededuzione (già riconosciuti ed accertati come tali) insorti in funzione dell'ammissione alla procedura ex artt. 160, l.f. e ss., possano beneficiare della possibilità di essere soddisfatti prima del riparto. Potreste fornirmi qualche indicazione utile a chiarirmi meglio le idee?
    Molte grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2016 20:46

      RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

      Presumiamo che nel suo caso al concordato sia seguito il fallimento, per cui in questa procedura si pone il problema dell'accertamento dei crediti prededucibili sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo. Diversamente, ove, invece, si stia discutendo del pagamento dei crediti prededucibili nel corso del concordato, il problema dell'art. 111bis e dell'accertamento del credito non si pone.
      Orbene muovendo dalla indicata premessa, rileviamo che il principio generale posto dall'art. 111bis è che se un credito prededucibile è contestato è soggetto al giudizio di accertamento, salvo che si tratti di crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 perché, per espressa disposizione del primo comma dell'art. 111bis, le contestazioni riguardanti tali crediti non vanno risolte in sede di verifica ma attraverso il reclamo ex art. 26.
      Ad eccezione di questi casi, tutte le altre contestazioni aventi ad oggetto crediti prededucibili vanno risolte dal giudice delegato secondo il rito dell'accertamento del passivo e, di conseguenza, i crediti prededucibili contestati, soltanto se ammessi al passivo, partecipano ai riparti.
      In questo quadro si inserisce il terzo comma dell'art. 111 bis per il quale i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, non sono soggetti a verifica e possono pertanto essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, con pagamento da parte del curatore autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato. Tale norma quindi testualmente chiarisce che tale prelievo al di fuori del piano di riparto è riservato ai soli crediti prededucibili sorti nel fallimento e non ad altri crediti predeucibili sorti nel corso delle procedure anteriori, tipo concordato o, comunque, in occasione o in funzione, dello stesso.
      Evidentemente il legislatore ha consentito il pagamento diretto dei crediti liquidi ed esigibili non contestati sorti nel corso del fallimento perchè questi, per il fatto di essere contratti dall'organo fallimentare per finalità adeguate alla procedura, danno una sufficiente garanzia della loro esistenza, della loro quantificazione, del momento dell'insorgenza e della loro finalità; garanzia che non è riscontrabile nei crediti contratti dal debitore anteriormente o nel corso della procedura minore che ha preceduto il fallimento, a meno che su questi non sia già intervenuta una valutazione del giudice.
      Questa è la nostra opinione, che è condivisa in dottrina da alcuni autori (Bozza, Lamanna), nel mentre trova contrari altri (Zanichelli).
      Zucchetti SG srl
      • Gianfranco Lizza

        Roma
        13/01/2016 09:54

        RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

        In realtà la mia domanda era rivolta proprio a sapere se, nella fase di liquidazione di un concordato con cessione dei beni, regolarmente omologato ed in corso di pacifica esecuzione, i crediti prededucibili (ad esempio, quello del difensore che ha assistito la debitrice a presentare la domanda di ammissione alla procedura, quello dell'attestatore, etc.) possano essere soddisfatti ante-riparto. E se tale possibilità dipenda dalla previa autorizzazione del giudice ovvero del comitato dei creditori. Grazie ancora
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2016 20:16

          RE: RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

          In questo caso, come accennavamo nella premessa della precedente risposta, il problema si pone in termini completamente diversi da quelli esaminati per l'ipotesi che si stia discutendo della prededuzione nel successivo fallimento, essendo evidente che solo in quest'ultimo caso si pone la problematica che abbiamo esaminato nella risposta ed entrano in ballo le modalità di pagamento di cui all'art. 11bis di cui abbiamo parlato.
          Nel corso del concordato, una volta ammesso che anche in questa procedura possono presentarsi crediti da pagare in prededuzione, anche se sorti precedentemente (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 182quater co. 2, o, appunto a quelli dei professionisti che hanno collaborato alla presentazione della domanda), gli stessi vanno pagati via via che scadono, sempre che il commissario o il liquidatore non abbiano contestazioni da sollevare riguardanti l'an, il quantum o la collocazione, nel qual caso, mancando un giudizio di accertamento dei crediti, i creditori interessati debbono azionare un giudizio ordinario per ottenere il riconoscimento del credito.
          Circa le modalità del pagamento, l'art. 182- che tratta della esecuzione del concordato con cessione dei beni- nulla dice, per cui bisogna seguire le disposizione poste nel decreto di omologa. In mancanza di qualsiasi indicazione, il liquidatore potrebbe provvedere al pagamento delle prededuzioni direttamente, ma è sempre consigliabile, per prudenza, chiedere una autorizzazione al giudice delegato,a nche se nessuna norma lo preveda espressamente in questa fase.
          Zucchetti SG srl