Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo maturazione interessi e diritto di voto

  • Ester Ferrara

    Orvieto (TR)
    21/11/2013 12:20

    Concordato preventivo maturazione interessi e diritto di voto

    Scrivo nella qualità di commissario giudiziale di un concordato preventivo aperto a seguito di ricorso depositatao nell'anno 2013.

    Ai sensi del combianto disposto degli artt. 55 e 54 L.F., applicabili anche in materia di concordato preventivo, l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. ovverosia gli interessi seguono la stessa sorte del credito cui si riferiscono nel modo che segue:

    - ai sensi dell'art. 2749 c.c. gli interessi maturati hanno privilegio (speciale e/o generale)per l'anno in corso alla data di presentazione del ricorso di apertura della procedura di concordato preventivo e per l'anno antecedente (2012 e 2013); gli interessi matureranno al tasso legale dall'anno successivo (01.01.2014) e sino alla data della vendita, se si tratta di interessi maturati su un credito assistito da privilegio generale, e matureranno invece dall'anno successivo (01.01.2014) e sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, se si tratta di interessi maturati su un credito assistito da privilegio generale (art. 54 L.F.);

    - ai sensi dell'art. 2788 c.c. gli interessi maturati hanno prelazione per l'anno in corso alla data di presentazione del ricorso di apertura della procedura di concordato preventivo (2013); gli interessi matureranno al tasso legale dall'anno successivo (01.01.2014) e sino alla data della vendita;

    - ai sensi dell'art. 2855 c.c. gli interessi maturati hanno prelazione per l'anno in corso alla data di presentazione del ricorso di apertura della procedura di concordato preventivo e per i due anni antecedenti (2011, 2012 e 2013); gli interessi matureranno al tasso legale dall'anno successivo (01.01.2014) e sino alla data della vendita;

    Da ciò consegue che potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui un creditore privilegiato (perchè assistito da privilegio, pegno e/o ipoteca), possa vantare un credito nei confronti del debitore ammesso a concordato, in parte in privilegio ed in parte in chirografo (per ciò che concerne gli interessi maturati nel periodo anteriore a quello indicato rispettivamente agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.)

    In tal caso, trattandosi di creditori in parte privilegiati ed in parte chirografari (per gli interessi maturati precedentemente ai periodi di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.), dovrà il commissario giudiziale computarli ai fini dell'esercizio del diritto di voto? oppure dovrà considerarli, per l'intero (sorte capitale ed interessi) quali creditori privilegiati non esercitanti il diritto di voto?
    L'art. 177, III° co, L.F. sembrerebbe far propendere per il diritto all'esercizio del voto limitatamente alla parte in chiroghrafo (se pur trattasi di credito maturato a titolo di interessi)

    In ipotesi di diritto di esercizio del voto (anche se per la sola parte degli interessi in chirografo), dovrà il commissario computarli nell'unica classe dei creditori chirografari o dovrà il commissario creare una nuova e diversa classe di voto dedicata ai soli creditori chirografari che vantano nel contempo, per la sorte capitale, un credito in privilegio?

    Ovviamente, il predetto quesito può estendersi a qualunque creditore che vanti un credito, in parte quale chirografo ed in parte quale privilegiato.

    Grazie

    Avv. Ester Ferrara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/11/2013 19:51

      RE: Concordato preventivo maturazione interessi e diritto di voto

      Le sue considerazioni sugli interessi sono corrette, ma esistono ancora dubbi sul concetto di anno o annata in corso e si ritiene prevalentemente che le norme richiamate facciano riferimento non all'anno solare ma all'anno che va dalla data di inizio del debito per interessi o annata contrattuale. Di conseguenza gli interessi legali successivi decorrono dalla scadenza di questo e non dal primo gennaio dell'anno solare che segue quello in cui è stato dichiarato il fallimento.
      E' evidente, inoltre, un lapsus calami, lì dove scrive che gli interessi legali successivi corrono "sino alla data della vendita, se si tratta di interessi maturati su un credito assistito da privilegio generale"; sicuramente intendeva dire privilegio speciale, dal momeno che gli interessi sui crediti privilegiati generali decorrono fino al primo riparto, come giustamente dice dopo.
      Ovviamente si fa riferimento al fallimento perché gli artt. 54 e55 sono dettati per il fallimento, ma, come lei scrive, le stesse norme valgono anche per il concordato per il richiamo contenuto nell'art. 169, con riferimento alla data di presentazione del ricorso.
      Ciò detto, non avremmo dubbi a tenere separati il credito prelatizio da quello chirografario, ed ad ammettere al voto soltanto quest'ultimo. la formazione di una apposita classe non è obbligatoria se offre il medesimo trattamento.
      Zucchetti Sg Srl