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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
RIESAME DI UN CREDITO ARTIGIANO
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Matteo Rellecke Nasi
Torino07/09/2013 13:11RIESAME DI UN CREDITO ARTIGIANO
In un concordato preventivo liquidatorio con la modalità "datio in solutum" una S.R.L. iscritta all'albo artigiani della C.C.I.A.A. (come da visura che la stessa asserisce avere inviato al Commissario Giudiziale) ha visto ammettersi al chirografo (senza indicazioni delle specifiche motivazioni di non ammissione del privilegio) tutto il proprio credito vantato nei confronti della società ammessa al concordato preventivo.
In seguito al decreto di omologa (gennaio 2013) nonchè alla nomina del liquidatore giudiziale a quest'ultimo la predetta S.R.L. ha richiesto di riesaminare la propria posizione creditoria al fine di ammettere il suo credito al grado del privilegio artigiano in quanto la medesima ritiene che il nuovo orientamento normativo sia ora ad essa più favorevole e pertanto vi siano i presupposti per ottenere il privilegio richiesto.
Il liquidatore giudiziale può respingere la predetta richiesta in quanto vi è già stata l'omologazione del concordato (nel quale si considerava il credito della predetta S.R.L. in chirografo) oppure deve sottoporre tale richiesta agli altri organi della procedura vista la richiesta ricevuta?
Ringrazio anticipatamente per le Vs risposte.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2013 20:49RE: RIESAME DI UN CREDITO ARTIGIANO
E' difficile individuare i limiti del potere del liquidatore in ordine all'accertamento del passivo dal momento che, da un lato, manca nel concordato un procedimento di verifica dei crediti e l'onere della presentazione di una domanda da parte dei creditori per partecipare al concorso, e, dall'altro, la legge nulla dice in proposito.
Se i crediti sono contestati in corso di procedura dal commissario, è pacifico che gli stessi possano essere ammessi provvisoriamente ai fini del voto (art. 176) e il creditore, se la contestazione sul credito o sulla collocazione persiste, debba promuovere un ordinario giudizio di cognizione per l'accertamento nei confronti del debitore, che è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti, nel quale il liquidatore- ove la controversia continui o venga iniziata dopo l'omologazione del concordato- è ancora controverso se sia o non litisconsorte necessario del debitore.
Qualora, invece, come nel caso prospettato, la contestazione sorge dopo l'omologa da parte del liquidatore, si pone il quesito se questi debba accettare l'elenco dei creditori predisposto dal debitore, poi verificato dal commissario, limitandosi a ripartire il ricavato della liquidazione tra loro o possa contestare detto elenco sollevando eccezioni in ordine all'esistenza, all'entità e alla collocazione dei crediti risultanti da detta documentazione.
Noi optiamo per questa seconda soluzione perché con la omologazione del concordato si determina una scissione tra titolarità del debito, che resta all'imprenditore debitore, e legittimazione allo adempimento dell'obbligazione, cui è tenuto il liquidatore, per cui questi, dovendo provvedervi con il ricavato della liquidazione, deve anche poter determinare il contenuto del proprio adempimento. Ed, infatti, normalmente viene delegato al liquidatore il compito di provvedere, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 e rettificate ai sensi dell'art. 171, a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria.
Zucchetti SG Srl
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