Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Determinazione compenso attività di advisor

  • Gian Carlo Fenu

    TEMPIO PAUSANIA (OT)
    20/12/2013 08:32

    Determinazione compenso attività di advisor

    La predisposizione dell'attività di revisione propedeutica alla individuazione dei numeri concordatari da mettere a base del ricorso e dunque necessari per la predisposizione del piano concordatario nonchè sua stesura comporta la individuazione di un compenso.
    Qualora la società non sia ammessa alla procedura concordataria la determinazione del compenso in fase di insinuazione nello stato del passivo potrebbe essere fatto rientrare nell'art. 44 della nuova tariffa dei dottori commercialisti oppure l'articolo 32?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/12/2013 17:48

      RE: Determinazione compenso attività di advisor

      Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 è stato emesso il decreto ministeriale del Ministero giustizia n. 140 del 2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, tra cui quella dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
      Eè a questo regolamento che si rifarà il giudice delegato, in caso di fallimento, nella determinazione del compenso dell'opera prestata, qualora questo non sia stato prefissato tra le parti.
      In particolare l'art. 27 del citato regolamento prevede che "Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di
      amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
      Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo".
      in ogni caso, le conviene guardare tale regolamento, qualora ritenga che l'attività da lei presta non rientri in questa indicata.
      Zucchetti Sg srl