Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo in continuità - contratti in corso - garanzia del produttore

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    09/06/2016 19:35

    Concordato preventivo in continuità - contratti in corso - garanzia del produttore

    Concordato preventivo in continuità – azienda che produce macchinari.
    1. Quali sono le sorti della garanzia che il produttore (legale di un anno e/o convenzionale) deve agli acquirenti che hanno acquistato macchinari prima dell'inizio della procedura? L'eventuale indennizzo richiesto dal cliente a seguito della mancata riparazione in garanzia va pagato in moneta concordataria o in prededuzione?
    2. In tal senso la presenza di garanzia ancora in corso può far si che il contratto sottostante venga considerato "in corso" (Io ritengo di no; la verifica di non integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali va circoscritta alle obbligazioni fondamentali nascenti dal rapporto, cioè a quelle essenziali per la realizzazione del profilo causale del contratto; a nulla rilerebbe, al fine di verificare la pendenza del rapporto, l'inesecuzione di prestazioni accessorie e strumentali, non incidenti sulla causa in concreto del contratto - Commento all'art. 169 bis l.f., in FERRO, La legge fallimentare. Trattato teorico-pratico, 2014, 2282 e dottrina ivi citata- ; consegue a tale impostazione l'esclusione dal campo della previsione in esame dei contratti unilaterali e di quelli in cui una delle parti ha già eseguito interamente la propria prestazione "caratteristica" (a nulla rilevando residue prestazioni accessorie).
    3. Quale è la sorte dei contratti di manutenzione corso a favore dei clienti della società in concordato e dei relativi obblighi in per i quali la procedura non abbia richiesto lo scioglimento?
    4. La realizzazione di un macchinario incompleta alla data di apertura della procedura ovvero che presenta ancora vizi che ne impediscono il pieno utilizzo integra il presupposto di "contratto in corso"? In assenza di scioglimento come vanno inquadrate le richieste di danni da parte dell'acquirente?
    Grazie
    Massimiliano Rossi
    • Massimiliano Rossi

      Bolzano (BZ)
      10/06/2016 19:12

      RE: Concordato preventivo in continuità - contratti in corso - garanzia del produttore

      Le mie considerazioni sul quesito proposto sono le seguenti:

      In primo luogo occorre definire il concetto di "contratto in corso"
      La disciplina introdotta dall'art. 33, d.l. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7.8.2012, n. 134 (che ha introdotto la nuova disposizione dell'art. 169 bis l.f. rubricata "contratti in corso di esecuzione") appare informata ad un'esigenza di contemperamento e bilanciamento di tre contrapposti interessi: l'interesse del contraente in bonis alla regolare esecuzione del contratto; l'interesse dei creditori concorsuali a non subire i costi di prosecuzione del contratto; l'interesse dell'impresa concordataria a realizzare il piano senza il vincolo dei contratti pendenti (FABIANI, Per una lettura costruttiva della disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo, in ilcaso.it, 2013, 3). Il legislatore del 2012 ha introdotto, in sostanza, la possibilità del debitore, indipendentemente dalla natura liquidatoria o in continuità del concordato (SCOGNAMIGLIO, op. cit., 178) di sgravarsi dai contratti che ostacolano l'attuazione del piano riconoscendo in contropartita al contraente in bonis un credito (risarcitorio o indennitario) concorsuale, soluzione questa ritenuta adeguata a realizzare quel contemperamento di cui si è detto.
      Sotto il profilo genetico, i contratti devono essere stati perfezionati prima dell'apertura della procedura concorsuale e, dunque, devono essere preesistenti ad essi e opponibili alla massa dei creditori secondo la regola dell'art. 45 l.f., ora espressamente richiamato dall'art. 169 l.f. (Commento all'art. 169 bis l.f., in FERRO, La legge fallimentare. Trattato teorico-pratico, 2014, 2282; FABIANI, Per una lettura costruttiva ... , cit., 6-7). Un problema di eventuale scioglimento dai contratti in corso di esecuzione può porsi, naturalmente, solo con riferimento a quei contratti che, al momento della presentazione dell'istanza, si trovano nella titolarità e nella disponibilità dell'impresa proponente.
      Nella definizione della nozione di "pendenza" del rapporto contrattuale, occorre chiedersi se si debba adottare il paradigma dei "rapporti pendenti" di cui all'art. 72 l.f. e la definizione di questi quali contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti.
      Il mancato richiamo all'art. 72 l.f. da parte dell'art. 169 l.f. e l'adozione di una diversa denominazione ("contratti in corso di esecuzione" anziché "rapporti pendenti"), non può valere infatti, da solo, ad escludere che il legislatore abbia inteso fare riferimento a tale definizione anche nel disciplinare il fenomeno della pendenza dei contratti nel concordato preventivo, tanto più che l'utilizzo di espressioni diverse per indicare il medesimo fenomeno è ricorrente nel complesso della disciplina delle procedure concorsuali (per una ricognizione, v. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 183-184. Anche i "contratti in corso" di cui all'art. 50, d.lg. 8.7.1999, n. 270, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, vengono comunemente intesi alla stregua della nozione di cui all'art. 72 l.f.: v. TERENGHI, Rapporti pendenti nell'amministrazione straordinaria, nota a Cass., sez. I, 23.2.2012, n. 2762, in Fallimento, 2012, 789 e 5 dell'estratto).
      La necessità del richiamo alla nozione di cui all'art. 72 l.f. emerge sul piano sistematico sulla base dell'osservazione che, se una delle parti ha già interamente eseguito la propria prestazione, non può rientrarsi nell'ambito applicativo della norma per una ragione intrinseca e strutturale: la semplice esecuzione unilaterale di una parte si risolve in un credito verso l'altra, da fare valere (ove l'adempiente sia il contraente in bonis) nel rispetto delle regole di trattamento dei creditori concorsuali proprie del concordato ovvero (se l'adempiente sia lo stesso imprenditore concordatario) attraverso gli ordinari rimedi contrattuali e giudiziari (CENSONI, La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, in ilcaso.it, 11.3.2013, 3; SCOGNAMIGLIO, op. cit., 185). Occorre, pertanto, la sussistenza, al momento dell'apertura della procedura concorsuale, di residue obbligazioni contrattuali, in capo ad entrambe le parti, ancora da eseguire (LAMANNA, La nozione di "contratti pendenti" nel concordato preventivo, in ilfallimentarista.it. In senso diverso, si rileva la maggiore estensione della nozione di contratti pendenti di cui all'art. 169 l.f. rispetto a quella di cui all'art. 72 l.f., tale da includervi i contratti unilaterali e quelli con causa finanziaria e lasciando fuori dal perimetro della prima norma citata i soli contratti nei quali il rapporto non prevede più alcuna esecuzione che non sia il pagamento da parte del debitore concordatario di un debito scaduto senza che la parte in bonis debba fare alcunché: FABIANI, Per una lettura costruttiva ... , cit., 7; INZITARI, I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l'art. 169 l.f., in ilfallimentarista.it. In giurisprudenza, v. Trib. Rovigo, 7.10.2014, in ilcaso.it, doc. n. 11366 pubbl. 13.10.2014).
      Peraltro, tale verifica di non integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali va circoscritta alle obbligazioni fondamentali nascenti dal rapporto, cioè a quelle essenziali per la realizzazione del profilo causale del contratto. A nulla rileva, al fine di verificare la pendenza del rapporto, l'inesecuzione di prestazioni accessorie e strumentali, non incidenti sulla causa in concreto del contratto (Commento all'art. 169 bis l.f., in FERRO, La legge fallimentare. Trattato teorico-pratico, 2014, 2282 e dottrina ivi citata).
      Consegue a tale impostazione l'esclusione dal campo della previsione in esame dei contratti unilaterali e di quelli in cui una delle parti ha già eseguito interamente la propria prestazione "caratteristica" (a nulla rilevando residue prestazioni accessorie).

      In questo senso mi sento di affermare che stante la natura accessoria della garanzia che il produttore (legale di un anno e/o convenzionale) deve agli acquirenti che hanno acquistato macchinari prima dell'inizio della procedura, stante la natura accessoria di questa prestazione, il contratto, laddove non vi siano ulteriori obbligazioni non eseguite è concluso e quindi l'eventuale indennizzo richiesto dal cliente a seguito della mancata riparazione in garanzia va pagato in moneta concordataria.

      Diverse valutazioni valgono, ritengo, per i contratti di manutenzione in corso e per le situazioni in cui, a fronte della realizzazione di un macchinario incompleta alla data di apertura della procedura ovvero che presenta ancora vizi che ne impediscono il pieno utilizzo vi siano richieste di danni ovvero di interventi di completamento.
      In questi casi si dovrà valutare caso per caso se si tratti di contratti in corso o meno, esame questo che ha effetti determinanti sulle procedure in esame.

      Infatti:
      • l'art.186 bis l.f. disciplina , tra l'altro, la sorte dei contratti pendenti richiamando in toto la disposizione di cui all'art. 169 bis aggiungendo l'espressa previsione della non risolubilità dei contratti per effetto dell'apertura della procedura e della inefficacia di eventuali patti contrari;
      • secondo l'art. 169 bis l.f. è pagato con moneta concordataria l'indennizzo riconosciuto ai contraenti concordatari il cui contratto in corso con l' imprenditore sia sciolto o sospeso ; in caso invece di prosecuzione del rapporto non solo sono pagate in prededuzione le prestazioni successive ma potrebbero considerarsi prededucibili anche i crediti relativi alle prestazioni anteriori riferibili ai creditori strategici a norma dell'art. 182 quinquies l.f..

      Quindi
      • vi sono contraenti concordatari in bonis il cui contratto prosegue nelle more della procedura le cui prestazioni eseguite in esecuzione del piano di concordato in regime di continuità aziendale sono pagate in prededuzione, così come quelle anteriori ricorrendo i presupposti di cui all'art. 182 quinquies, comma 4.
      • vi sono poi contraenti concordatari in bonis il cui contratto viene sciolto in funzione della procedura. Tanto le prestazioni anteriori quanto l'indennizzo dovuto a titolo del risarcimento del danno sono da inserirsi nel passivo concordatario quali crediti chirografari, salvo cause di prelazione per le prestazioni anteriori ( es. credito artigiano ecc. ).

      Considerate quindi le rilevanti somme stanziate nella bozza di piano concordatario che sto esaminando ed il rischio che le stesse siano almeno in parte da considerarsi prededucibili si dovrebbe considerare l'opportunità:
      • che il piano individui dettagliatamente i singoli accantonamenti esponendo la natura degli inadempimenti contestati e lo stato del contratto;
      • di prevedere già nel piano prudenzialmente lo scioglimento dei contratti che potrebbero essere valutati "in corso" (sempre indicandoli nominativamente) provvedendo quindi ad accantonare l'indennizzo dovuto a titolo del risarcimento del danno da considerarsi nel passivo concordatario quale debito chirografario.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        13/06/2016 19:15

        RE: RE: Concordato preventivo in continuità - contratti in corso - garanzia del produttore

        In caso di concordato con continuità diretta, l'imprenditore concordatario ha nei confronti delle parti contrattuali tutti gli obblighi (e diritti) derivanti dai contratti dai quali non si è sciolto, così come un ordinario imprenditore, per cui è tenuto alla garanzia per vizi delle cose vendute, sia prima che dopo l'ammissione al concordato. L'anteriorità o meno della vendita può determinare la concorsualità o la prededucibilità del credito per indennizzo dovuto per vizi o altro in quanto ci sembra che la fonte genetica del credito relativo sia proprio il contratto, o meglio, la consegna di un bene viziato o che presenti difetti; se questa è avvenuta prima del concordato riteniamo che a quel momento debbano farsi risalire le conseguenze del vizio, che poi venga successivamente accertato.
        E' vero quanto lei riporta sub 2) in ordine alla pendenza o meno dei contratti; del resto noi già prima della modifica dell'art. 169bis (avvenuta con il d.l. n. 83 del 2015) avevamo sostenuto che la norma presupponeva contratti non ancora eseguiti nei termi di cui all'art. 72 e le precisazioni fornite dal citato d.l. hanno eliminato ogni residuo dubbio in materia. E' altrettanto vero che l'effettuazione delle prestazioni principali esclude la pendenza del contratto, ormai eseguito dalle parti, ma questo esclude soltanto che il debitore possa chiedere lo scioglimento di un contratto del genere perché non più in corso, ma non che l'imprenditore concordatario sia esentato dall'obbligo di effettuare le ulteriori prestazioni previste dal contratto, quali quelle attinenti alla garanzia di buon funzionamento.
        Sulla domanda sub 3) abbiamo già risposto.
        Sulla domanda sub 4) è impossibile dare una risposta perché dipende da cosa le parti hanno concordato e cosa è stato fatto. In linea di massima si può dire che se la machina non è stata ancora consegnata, essendo questa la prestazione principale del venditore, potrebbe parlarsi di contratto in corso se anche il compratore non ha pagato il prezzo; inoltre se anche il macchinario è stato consegnato bisognerebbe verificare il vizio da cui è affetto perché se il bene non è assolutamente in grado di svolgere le funzioni cui era destinato o manchi delle sue qualità essenziali, potrebbe ancora escludersi una effettiva consegna, e così via.
        Per quanto riguarda lo scioglimento, va ricordato che l'art. 169bis, co. 2, dispone che , il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e che tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
        Ciò detto la sua ricostruzione è ineccepibile e le cautele proposte sono utili.
        Zucchetti SG srl