Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato ante riforma e prosecuzione dell'attività mediante affitto d'azienda: inquadrabilità delle pendenze, per vizi...

  • Marco Vigna Taglianti

    MILANO
    21/10/2013 14:47

    Concordato ante riforma e prosecuzione dell'attività mediante affitto d'azienda: inquadrabilità delle pendenze, per vizi, sorte ante sottoscrizione del contratto ma accertate posta apertura della procedura

    Egregi signori,
    mi trovo a doveri risolvere una problematica, finora non emersa, che lascia alquanto perplessi i legali che hanno partecipato alla redazione del contratto di affitto d'azienda con preliminare di compravendita di una società, oggi, in concordato preventivo.
    Come sopra indicato, nel caso di specie, mi trovo con una procedura aperta prima della riforma del settembre del 2012 (più precisamente, sottoscrizione del contratto di affitto il 29 giugno, effetti dello stesso a decorre dal 1 luglio, deposito della domanda i 3 luglio, ammissione il 20 luglio) in forza della quale è stata affittata l'azienda ad un soggetto terzo, il quale ha manifestato, fin da subito, la propria intenzione ad acquistarla, subordinatamente, tra l'altro, all'omologa.
    La società che da li a breve sarebbe (come è) andata in concordato, è una società che svolgeva appalti pubblici di grande entità, con commesse che venivano pagate al raggiungimento degli stati avanzamento dei lavori.
    All'atto della sottoscrizione del contratto di affitto, veniva esplicitamente convenuto tra le parti, con clausola contrattuale ad hoc pretesa dall'Affittuaria che: "con riferimento alle commesse in esecuzione ... l'Affittuaria non assume alcuna responsabilità per vizi, difformità ... per opere eseguite dall'affittante prima della stipulazione del contratto" con la conseguenza che la medesima "avrà titolo per ottenere l'integrale refusione dei costi sostenuti a tale titolo". Quanto sopra, a pena di perdita del diritto alla refusione dei costi, sarebbe dovuto avvenire previa esplicita comunicazione della richiesta da parte della committente agli organi della procedura e conseguente autorizzazione.
    La problematica oggi nata consiste nel fatto che la Affittuaria ha svolto lavori, per svariate centinaia di migliaia di euro, non solo senza la previa comunicazione da parte della stazione appaltante agli organi della procedura ma, sopratutto, senza ottenere, da parte degli organi medesimi, le autorizzazione richieste contrattualmente.
    Alla luce di quanto sopra, pertanto, mi interrogo se, nonostante la concessione dell'autorizzazione (che, come detto, non è avvenuta), oggi la parte possa vantare un qualche diritto di credito ma, soprattutto, se tale diritto, tenuto conto che è nato in forza della sistemazione di vizi e/o difetti causati dalla società -oggi in concordato-, prima che adisse le vie della procedura concorsuale, siano da inquadrare in via prededuttiva o, come penso, in via chirografaria.
    Certo di un Vostro riscontro, Vi porgo i miei migliori saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2013 18:32

      RE: Concordato ante riforma e prosecuzione dell'attività mediante affitto d'azienda: inquadrabilità delle pendenze, per vizi, sorte ante sottoscrizione del contratto ma accertate posta apertura della procedura

      A nostro parere l'affittuario può far valere nei confronti della procedura il credito per i lavori effettuati per eliminare i vizi, ma quale credito concorsuale perché essa ha eseguito tali lavori in forza della clausola contrattuale contenuta nel contratto di affitto di azienda anteriore alla pubblicazione del ricorso per concordato e con riferimento a vizi e difetti già esistenti a quell'epoca. L'affittuario si è impegnato ad eliminarli ed è stato stabilito l'integrale rimborso, ma ciò previa autorizzazione degli organi concordatari.
      In mancanza di detti accordi, l'affittuario che avesse fatto i lavori di riparazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 167 non avrebbe potuto pretendere nulla in quanto, come dispone il secondo comma di detta norma, gli atti compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori; in tanto può oggi pretendere qualcosa perché contrattualmente era previsto che l'affittuario dovesse fare questi lavori, e in questa clausola, l'autorizzazione, da quello che possiamo dire dalla conoscenza di quello che ci ha raccontato, sembra assumere il ruolo di condizione per ottenere il riconoscimento della prededuzione.
      Zucchetti Sg srl