Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

iscrizione a ruolo Concordato preventivo

  • R. Cappa

    11/12/2013 10:17

    iscrizione a ruolo Concordato preventivo

    Nel concordato preventivo, l'iscrizione a ruolo avviene al momento del deposito dell'istanza in cancelleria (ivi compreso il concordato in bianco) oppure al momento della costituzione delle parti ai sensi dell'art. 180 nel giudizio di omologazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/12/2013 13:30

      RE: iscrizione a ruolo Concordato preventivo

      Non esiste un indirizzo univoco. A quanto ci risulta, generalmente si procede alla iscrizione a ruolo sia del ricorso, anche se per concordato in bianco, che della fissazione dell'udienza per la omologazione.
      Invitiamo gli utenti a riferirci le prassi nei tribunali in cui operano, in modo da poter avere un quadro più generale.
      Zucchetti SG srl
      • Virgilio Zonca

        SARNICO (BG)
        14/01/2014 10:06

        RE: RE: iscrizione a ruolo Concordato preventivo

        Domanda di concordato in bianco: chi provvede alla Iscrizione al registro Imprese la Cancelleria ?
        In sede di presentazione della domanda di concordato in bianco con nomina del pre-commissario giudiziale vi è obbligo per quest'ultimo di avvertire i creditori tramite PEC della avvenuta domanda o dobbiamo attendere la presentazione del piano concordatario.
        grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/01/2014 20:02

          RE: RE: RE: iscrizione a ruolo Concordato preventivo

          Il comma quinto dell'art. 161 dispone che "La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria", e questa norma trova applicazione anche per la domanda di concordato in bianco di cui al sesto comma dello stesso articolo.
          Non è disposta alcuna comunicazione ai creditori della concessione del termine e la previsione di allegare al ricorso l'elenco dei creditori non è finalizzata alla comunicazione della pendenza del termine ma alla possibilità della improcedibilità per l'ipotesi di cui alla seconda parte del sesto comma dell'art. 161, nella quale va applicata la procedura di cui all'art. 173, che richiede la comunicazione ai creditori.
          La mancanza di una qualsiasi forma di avviso ai creditori giustifica l'opinione che anche il decreto del tribunale di concessione del termine- del quale non è prevista alcuna forma particolare di pubblicità- debba essere trasmesso al registro delle imprese, in modo che i creditori e altri interessati siano a conoscenza non solo che il loro debitore ha chiesto un termine per presentare proposta e piano concordatario, ma anche cheun termine sia stato concesso.
          Zucchetti Sg Srl