Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Rappresentanza processuale nel concordato preventivo

  • Gianluca Giambenedetti

    Perugia
    09/10/2014 20:13

    Rappresentanza processuale nel concordato preventivo

    Buonasera,
    il sottoscritto è liquidatore giudiziale di un cp liquidatorio. La forma giuridica della società è la snc.
    All'atto della sua nomina rivestiva anche la carica di liquidatore volontario (nominato pochi giorni prima della presentazione di istanza di cp); i ricorrenti lo avevano proposto nel ricorso quale liquidatore giudiziale, avendone i requisiti, ed il decreto di omologa aveva confermato tale proposta.
    Il cp era basato - nei fatti - per larga parte sulla cessione dell'azienda, oggetto di preliminare stipulato anteriormente alla istanza di cp, ed espressamente subordinato all'omologa del cp.
    Per una serie di motivi non rilevanti alla esposizione del quesito, il preliminare non si è perfezionato, ed il terzo promissario acquirente ha intentato causa nei confronti della società per inadempimento contrattuale.
    I soci comunicavano al sottoscritto la loro volontà di affidarsi ad un legale di loro fiducia, scelta assolutamente non condivisa dal sottoscritto.
    I soci allora nominavano uno di loro quale liquidatore volontario, revocando l'incarico al sottoscritto che rimane, evidentemente, liquidatore giudiziale.
    Premesso che:
    - l'azione è stata promossa - così risulta agli atti - non nei confronti della procedura ma verso la società,
    - il presunto inadempimento riguarda atti ed omissioni poste in essere necessariamente dopo l'omologa, che costituiva condizione sospensiva per l'efficacia del preliminare, tant'è che la vendita dell'azienda in decreto di omologa era demandata al liquidatore giudiziale;
    - la eventuale legittimazione della società (rectius: del liquidatore volontario) alla resistenza in giudizio significherebbe da parte di questi la possibilità, tra l'altro, di addivenire a transazioni senza l'osservanza delle regole stabilite in proposito dal decreto di omologa (consenso del comitato dei creditori, parere dei commissari giudiziali), con evidenti problematiche in ordine alla debenza o meno delle somme transate da parte della Procedura; quest'ultima problematica è inoltre concreta ed attuale per quanto riguarda le spese legali;
    La domanda che si pone, anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione è:
    - il soggetto legittimato a resistere nella causa, secondo il Vostro prezioso parere, è la società, in persona del legale rappresentante liquidatore volontario, oppure la procedura in persona del sottoscritto?
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:33

      RE: Rappresentanza processuale nel concordato preventivo

      Secondo la costante giurisprudenza (Cass. n. 10738/2000; Cass. n. 7661/2005; Cass. n. 11701/2007; Cass. n. 27897/2013),"la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione". Muovendo da questo indirizzo, recentissimamente la Corte (Cass. 05.09.2014, n. 18755), ha aggiunto che "per effetto della sentenza (oggi decreto) di omologazione è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (Concetto già esposto da Cass. n. 7661/2005). "In particolare, aggiunge la Corte, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 legge fall, per il fallimento".
      Da questi principi ne consegue, a nostro avviso, che, nel suo caso, la società debitrice ammessa al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, conserva la sua capacità processuale e continua ad essere legittimato passivo nella causa relativa al lamentato inadempimento contrattuale in quanto la società è parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio e la causa in questione incide in via diretta sul suo patrimonio, anche se messo a disposizione dei creditori ma non ad essi trasferito.
      Zucchetti Sg Srl