Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

atto autorizzato ex art 167 l.f.

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    19/01/2015 17:10

    atto autorizzato ex art 167 l.f.

    Buongiorno,

    chiedo gentilmente il Vostro parere.
    In una procedura di concordato preventivo è stata richiesta l'autorizzazione di un atto urgente di straordinaria amministrazione ( stipula contratto affitto ramo azienda) ex art. 167 l.f. Qualora l'atto venisse autorizzato ed in seguito il concordato non venisse omologato e si verificasse l'ipotesi del fallimento il curatore potrà valutare se sciogliersi dal contratto oppure sarà vincolato a seguito dell'autorizzazione del GD in fase di concordato non ancora omologato? ( si precisa che nell'atto in questione non vi è alcuna clausola che vincola la validità dell'atto all'omologa del concordato)

    grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/01/2015 20:37

      RE: atto autorizzato ex art 167 l.f.

      L'autorizzazione ex art. 167 comporta che l'atto autorizzato sia esente da revocatoria in caso di fallimento, giusto il disposto dell'art. 67, co. 3, lett. e) (che ora estende l'esenzione anche atti legittimamente posti in essere dopo il deposito del ricorso), conferisce natura prededucibile ai crediti derivanti dal compimento degli atti autorizzati, e, ovviamente, rende legale l'atto compiuto in modo che non possa costituire motivo di revoca del concordato; detto questo, però, riteniamo che l'autorizzazione non dia un patente di stabilità ai rapporti autorizzati, giacchè, questi in quanto legalmente compiuti continuano a vivere per essere, all'atto del fallimento, considerati come tutti gli altri rapporti pendenti, con applicazione della relativa normativa dettata dagli artt. 72 e segg. che tiene conto delle esigenge fallimentari, che al momento in cui il rapporto è stato autorizzato non esistevano.
      Zucchetti SG srl