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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO IN CONTINUITA' INDIRETTA TASSAZIONE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
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Mauro Segalini
PIACENZA10/11/2023 09:39CONCORDATO IN CONTINUITA' INDIRETTA TASSAZIONE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
E' stato presentato ricorso per concordato preventivo con un piano qualificabile come piano in continuità cd. indiretta ex articolo 186 bis L.F. Il piano attestato prevede la cessione dell'unica azienda al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione del piano stesso.
A seguito dell'avvenuta cessione dell'azienda, ivi comprese commesse, rimanenze e attrezzature, e alla riduzione dei debiti verso i creditori chirografari si sono realizzate plusvalenze e sopravvenienze attive. Ritengo che tali componenti positivi, previo utilizzo del 100% delle perdite pregresse, non siano tassabili ai sensi dell'art. 86 c. 5 TUIR, benché l'Agenzia delle Entrate consideri applicabili le disposizioni di tale articolo solo al concordato liquidatorio. Cosa ne pensate?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/11/2023 11:32RE: CONCORDATO IN CONTINUITA' INDIRETTA TASSAZIONE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Ben sappiamo che l'art. 86 del T.U.I.R. è stato emanato molti anni prima dell'esplicita codificazione del concordato in continuità, pertanto subito dopo tale codificazione la dottrina si è interrogata sulla possibilità di applicare il quinto comma di tale articolo, che fa riferimento genericamente al concordato preventivo, anche al di fuori delle uniche forme di concordato all'epoca prevista, quello liquidatorio o con assuntore.
Riteniamo che la soluzione si possa cercare partendo dalla Risposta a istanza di interpello n. 462 del 31/10/2019, nella quale, esaminando il caso della cessione di beni non strategici alienati in esecuzione di un concordato in continuità diretta, l'Agenzia in merito all'applicazione dell'art. 86, V comma, T.U.I.R., ha richiamato quanto affermato dalla nota illustrativa al T.U.I.R. come aggiornato e coordinato con le disposizioni del D.P.R. 42/1988: "Si è stabilito che non rientrano tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare - (...)- o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (...) e cioè ogni qualvolta dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato non vi sia più esercizio di impresa".
Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia ha affermato che "L'intenzione del legislatore è, perciò, di circoscrivere la non rilevanza delle plusvalenze e/o delle minusvalenze a un'ipotesi in cui dopo il concordato non ci sia più esercizio di impresa" e richiama in senso conforme la Risoluzione 29/2004.
Ora, sottolineando che si tratta di una nostra interpretazione non suffragata da fonti ufficiali e quindi da considerare con estrema prudenza, riteniamo che nel caso in esame tale requisito sia soddisfatto: trattandosi di continuità non diretta ma indiretta, dopo la cessione dell'azienda l'impresa assoggettata a procedura concorsuale non eserciterà più alcuna impresa.
È quindi nostro parere che si verifichi la fattispecie di cui all'art. 86, V comma, del T.U.I.R., nell'interpretazione che ne dà la stessa Agenzia nella citata Risposta 462/2019 e pertanto la plusvalenza in esame goda della non imponibilità.
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