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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Affitto di ramo d'azienda e concordato - dipendenti
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Filippo Di Pietro
Passignano sul Trasimeno (PG)08/04/2017 12:44Affitto di ramo d'azienda e concordato - dipendenti
Contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la società X (concedente) e Y (affittuaria) prevede un canone di 100 (di cui 30 per l'affitto e 70 in conto prezzo di acquisto del ramo d'azienda).
Il ramo d'azienda affittato è costituito da immobilizzazioni materiali; l'affittuaria assume solo una parte dei dipendenti della concedente senza sottoscrivere gli accordi di conciliazione cui all'art.2112 c.c..
La società X dopo il suddetto contratto di affitto presenta concordato pieno nel cui piano si prevede di proseguire i contratti in questione. Mi chiedo:
i debiti dei dipendenti trasferiti a Y maturati dopo l'affitto, qualora i dipendenti dovessero tornare a X sono debiti anche di quest'ultimo ?(sarei sicuro di rispondere di no ma un collega mi ha fatto sorgere un dubbio)ossia X risponde anche dei debiti verso i dipendenti trasferiti maturati dopo l'affitto? Fosse stato un affitto di azienda stipulato durante il fallimento operava il comma 6 dell'art.104-bis L.F. per cui la risposta era sicuramente negativa.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2017 20:09RE: Affitto di ramo d'azienda e concordato - dipendenti
Lei ha perfettamente centrato il problema che sta tutto nello stabilire se l'ult. comma dell'art. 104bis- dettato per la retrocessione dell'azienda al fallimento alla cessazione dell'affitto stipulato dalla curatela- sia applicabile anche alla retrocessione dell'azienda al debitore concordatario alla cessazione dell'affitto stipulato prima dll'apertura della procedura.
Noi ci siamo espressi altre volte in senso positivo in considerazione della medesima ratio sottostante ad entrambe le fattispecie: non far ricadere sulla procedura i debiti contratti dall'affittuario in pendenza dell'affitto e questa esigenza ricorre sia che l'affitto sia stato stipulato prima del concordato o del fallimento, sia nel corso della procedura.
Zucchetti Sg srl
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Filippo Di Pietro
Passignano sul Trasimeno (PG)11/04/2017 12:28Compensi pari concordato preventivo
Grazie mille per la tempestiva, come sempre, risposta e per la professionalità dimostrata.
Vorrei ora soffermarmi su un aspetto alquanto delicato.
Mi chiedevo se il legale che sottoscrive il ricorso per il concordato, l'attestatore della relazione ex art. 161 comma 3 L.F., l'attestatore della relazione ex art. 160 comma 2 L.F., il perito addetto alla valutazione dei beni mobili/immobili ed il professionista che ha assistito il debitore alla redazione del piano hanno delle tariffe professionali da rispettare o qualora dovesse prevalere la natura privatistica del concordato preventivo, i compensi sono esclusivamente stabiliti dalle parti.
La seconda domanda è se il commissario può sollevare eccezioni sulla quantificazione di detti compensi.
Grazie mille
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2017 20:13RE: Compensi pari concordato preventivo
A seguito dell'abolizione delle tariffe, i compensi professionali la fonte primaria della determinazione dei compensi è la convenzione tra leparti, in mancanza della quale sono dettate, più che delle tariffe, dei criteri di liquidazione per ciascuna professione, cui il giudice deve attenersi.
Anche lei quale commissario, quindi deve in primo luogo verificare se è stato convenzionalmente pattuito il compenso, nel qual caso la contestazione da parte sua è possibile, ma deve essere indirizzata non alla esorbitanza della somma richiesta, bensì alla non adeguatezza della stessa in considerazione della bontà del lavoro effettuato, ecc., come farebbe con un qualsiasi professionista da lei incaricato e della cui prestazione non sia soddisfatto. Ovviamente poiché tutte le prestazioni da lei indicate sono state finalizzate all'accesso al concordato, l'ammissione dello stesso le toglie spazio alla predetta obiezione, perché l'attività svolta ha raggiunto il suo scopo e difficilmente può essere tacciata di inadeguatezza.
Se manca un accordo con il debitore, ha una maggiore libertà perché non si trova davanti ad un impegno preso che va rispettato, ma si tratta di applicare dei parametri, in ordine ai quali può svolgere le contestazioni che ritiene.
Tuttavia siamo nell'ambito di un concordato e non di un fallimento, per cui non vi è un un procedimento di accertamento dei crediti e il commissario non ha i poteri del curatore; la contestazione del commissario rientra nei compiti previsti dall'art. 171 di procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili, salvo poi a vedere cosa accade in sede di adunanza, ai fini del voto, e se il creditore prende eventuali iniziative giudiziarie.
Zucchetti Sg srl
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Filippo Di Pietro
Passignano sul Trasimeno (PG)26/04/2017 15:45RE: RE: Votazione creditore ipotecario retrocesso a chirografo
Nella proposta concordataria è previsto che, a seguito della relazione ex art.160 c.2 L.F., il creditore ipotecario venga retrocesso a chirografo per un importo pari ad euro 100. Quest'ultimo valore è frutto della differenza tra la stima del bene oggetto di ipoteca fatta dal perito nominato dalla società istante (150) e il valore che la ricorrente ha attribuito all'ipotecario in virtù di quanto stabilito dall'art. 2855 c.c. (50).
Nel corso della procedura il perito nominato dal Tribunale ha valutato il bene euro 120 e l'ipotecario ha precisato un credito pari ad euro 60.
In qualità di commissario, mi chiedo, ai soli fini del voto, per quanto debba votare il creditore ipotecario retrocesso a chirografo:
A) 100=150-50 (come da proposta concordataria)
B) 60=120-60 (valutazione del perito del Tribunale e precisazione ipotecario)
C) 70=120-50 (valutazione del perito del Tribunale e stima ipotecario società istante)
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/04/2017 20:32RE: RE: RE: Votazione creditore ipotecario retrocesso a chirografo
A meno che non ci sia un errore nella esposizione delle somme, non capiamo perché il credito ipotecario debba essere parzialmente retrocesso in chirografo, visto che sembra avere piena capienza sul bene gravato.
Lei, infatti, dice che il bene è stato stimato dal professionista incaricato ai sensi del secondo comma dell'art. 160 nell'importo di 150, valore successivamente corretto in 120 dal commissario; aggiunge poi che il debitore ha quantificato il credito ipotecario in 50 e il creditore interessato in 60. Alla luce di questi dati, anche se il credito è di 60 e il valore del bene è di 120, il creditore ipotecario trova integrale capienza e, quindi deve essere soddisfatto integralmente. Di conseguenza non ha diritto al voto, visto che, a norma del terzo comma dell'art. 177, i creditori ipotecari sono equiparati ai fini del voto ai chirografari solo per la parte residua del credito che non trova capienza sul bene oggetto dell'ipoteca.
Zucchetti Sg srl
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Filippo Di Pietro
Passignano sul Trasimeno (PG)26/04/2017 20:54RE: RE: RE: RE: Votazione creditore ipotecario retrocesso a chirografo
Avete perfettamente ragione: c'è un errore nell'esposizione dei dati.
Rettifico:
Nella proposta concordataria è previsto che, a seguito della relazione ex art.160 c.2 L.F., il creditore ipotecario venga retrocesso a chirografo per un importo pari ad euro 100. Quest'ultimo valore è frutto della differenza tra il valore che la ricorrente ha attribuito all'ipotecario in virtù di quanto stabilito dall'art. 2855 c.c. (150) e la stima del bene oggetto di ipoteca fatta dal perito nominato dalla società istante (50).
Nel corso della procedura il perito nominato dal Tribunale ha valutato il bene euro 20 e l'ipotecario ha precisato un credito pari ad euro 160.
In qualità di commissario, mi chiedo, ai soli fini del voto, per quanto debba votare il creditore ipotecario retrocesso a chirografo:
A) 100=150-50 (come da proposta concordataria)
B) 140=160-20 (precisazione ipotecario meno valutazione del perito del Tribunale)
C) 130=150-20 (stima ipotecario società istante meno valutazione del perito del Tribunale)
D) 110=160-50 (precisazione ipotecario meno valutazione del perito della società istante)
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/04/2017 20:00RE: RE: RE: RE: RE: Votazione creditore ipotecario retrocesso a chirografo
Il commissario, per sua fortuna, non deve stabilire lui l'importo del credito ipotecario che degrada al chirografo, ma deve solo formulare una proposta. Per fare questa, egli deve, a nostro avviso, quantificare il credito in questione nei limiti da lui ritenuti corretti, in quanto è il commissario che, a norma del primo comma dell'art. 171, "deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche" e, su sua richiesta, il giudice nomina uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Lei non ci dice quali sono i valori del credito e del bene secondo lei corretti, per cui bisogna ritenere che, quanto al credito, ritenga corretta la valutazione fatta dal debitore di 150, e, quanto al bene, che la stima fatta dal perito di 20 non sia sbagliata, sicchè la parte da proporre al chirografo è 130 (150-20). Questa è la deduzione più ovvia, ma, ripetiamo, sono le sue valutazioni che contano (e che ovviamente deve argomentare), che potrebbero ben coincidere con quelle del debitor o del creditore interessato.
Se su questa sua proposta vi sono contestazioni, da parte del debitore proponente o da parte del creditore, provvede il giudice, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 176, per il quale. all'adunanza dei creditori, "il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi".
Zucchetti SG srl
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