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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Impresa familiare / pagamenti familiari coadiutori post deposito domanda
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Alfredo Tradati
MILANO13/12/2017 12:40Impresa familiare / pagamenti familiari coadiutori post deposito domanda
Buongiorno, sono commissario giudiziario provvisorio di un concordato preventivo proposto da una impresa familiare. Ad oggi il piano non è stato presentato e la debitrice prospetta un concordato in continuità. L'impresa familiare è disciplinata dall'art. 230 bis c.c. che, nel regolare i rapporti che nascono all'interno di una famiglia o di un 'impresa qualora un familiare presti in modo continuativo la propria attività lavorativa nell'ambito della stessa, stabilisce che "salvo che sia configurabile un rapporto diverso, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine dell'avviamento commerciale,in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato." Detto questo i prelievi dei familiari eseguiti post deposito domanda, essendo per legge parte per il mantenimento e parte per gli utili, devono essere oggetto di apposita autorizzazione del giudice delegato? Cosa ne pensate? Grazie per l'attenzione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/12/2017 19:13RE: Impresa familiare / pagamenti familiari coadiutori post deposito domanda
La richiesta di concessione del termine ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.f., così come quella di ammissione al concordato preventivo di una impresa familiare va fatta dal titolare, imprenditore individuale, che, infatti, è l'imprenditore assoggettato al fallimento, a meno che non si abbia la prova dell'effettiva costituzione di una società di fatto tra i vari componenti dell'impresa, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa. In assenza di una tale situazione, quindi, l'impresa familiare continua e i componenti sicuramente continuano ad aver diritto al mantenimento, il cui pagamento costituisce una operazione di ordinaria amministrazione, che non richiede autorizzazione, a meno che non vi siano criteri predeterminati o quelli già utilizzati appaiano inoppoetunim nel qual caso si tratta vdi rifissare l'entità del mantenimento dei singoli.
Non creiamo, invece che i componenti possano continuare a percepire gli utili, qualora vi fosse un patto di distribuzione periodica degli stessi, perché, come in tutti i rapporti associativi, prevale la soddisfazione dei creditori. Qualora, poi, manchi, un patto di distribuzione periodica degli utili, il problema da lei prospettato non si pone perché, in tal caso, "la partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato" (Cass. ., 16/03/2016, n. 5224).
Zucchetti SG srl
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