Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Vendita opificio e prelazione dell'affittuario

  • Mattia Callegari

    Venezia
    15/03/2018 17:39

    Vendita opificio e prelazione dell'affittuario

    Buongiorno,
    sono liquidatore in un concordato preventivo in cui è in essere un contratto di affitto di azienda che comprende un opificio e l'affittuario ha un diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile.
    Considerato che dovrei ricevere un'offerta da parte di un terzo per l'acquisto dell'opificio chiedo se la prelazione dovrà essere fatta valere in sede d'asta, semplicemente pareggiando l'offerta più alta con il rischio comunque di subire ulteriori rilanci, oppure successivamente alla chiusura dell'asta stessa come previsto dall'art. 104-ter comma 5 legge fallimentare? Io opterei per far valere la prelazione in sede d'asta per i seguenti motivi:
    1 - il 104-ter comma 5 è norma riferita alla procedura fallimentare e non a quella di concordato preventivo;
    2 - qualora la prelazione fosse fatta valere a seguito dell'aggiudicazione, i creditori potrebbero subire un pregiudizio derivante da una vendita dell'immobile a prezzo inferiore in quanto non si darebbe l'opportunità agli altri partecipanti di rilanciare ulteriormente.
    Ringrazio in anticipo per la risposta.
    Saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/03/2018 20:31

      RE: Vendita opificio e prelazione dell'affittuario

      Ci permettiamo di non essere d'accordo con la sua ipotesi non tanto per l'applicazione analogica dell'art. 104-bis (non ter), comma 5, l.f, quanto per il fatto che il diritto di prelazione attribuisce al beneficiario il diritto di essere preferito, a parità di prezzo, al soggetto che avrebbe diritto a diventare acquirente e di questo principio è espressione la norma di cui al citato articolo. Questo significa che si svolge regolarmente la gara (cui non partecipa il beneficiario del diritto di prelazione) ed una volta individuato l'aggiudicatario, bisogna interpellare (secondo le modalità contrattualmente stabilite) il titolare del diritto di prelazione il quale, se offre di acquistare lui alle stesse condizioni offerte dal vincitore della gara, va preferito a quest'ultimo. Non vediamo, in questo modo un pregiudizio per i creditori, dato che il prezzo di acquisto è stabilito in via competitiva e che poi la vendita venga effettuata in favore dell'aggiudicatario o di un terzo poco conta per i creditori; l'eventuale pregiudizio per costoro deriva, non dalle modalità della vendita, ma dalla presenza del diritto di prelazione, che può scoraggiare eventuali interessati a partecipare alla gara.
      Zucchetti Sg srl