Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato preventivo omologato - pignoramento presso terzi effettuato da equitalia ex art. 72-bis DPR 602/1973.

  • PASQUALE SPEZZAFERRI

    NAPOLI
    24/04/2016 11:55

    concordato preventivo omologato - pignoramento presso terzi effettuato da equitalia ex art. 72-bis DPR 602/1973.

    Buongiorno, sono il Commissario Liquidatore di un concordato preventivo omologato. Ho già distribuito le somme a tutti i creditori priviliegiati, ora mi trovo a predisporre il piano di riparto per i creditori chirografari. Nelle more Equitalia ha notificato alla società in concordato un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 per somme da ricevere da un creditore chirografario inserito nel predetto concordato.
    Detto ciò, sarei grato se potessi ricevere un cortese parere circa l'obbligo della società in concordato, quindi dello scrivente nella qualità, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussustente con il debitore di Equitalia ed eventualmente pagare alla predetta società pignorante.
    Grazie
    Pasquale Spezzaferri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/04/2016 20:09

      RE: concordato preventivo omologato - pignoramento presso terzi effettuato da equitalia ex art. 72-bis DPR 602/1973.

      La procedura prevista dall'art.72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 e ss. è una forma di espropriazione presso terzi, che si differenzia dalla procedura ordinaria di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c. in quanto si esplica interamente in via stragiudiziale, ha carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, ed è rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del procedente e destinata – nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione - a perfezionarsi e, nel contempo, ad esaurirsi con il pagamento al concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto per quanto concerne i crediti scaduti, ovvero alle scadenze previste, per quanto inerisce i crediti dei quali non sia spirato il termine per l'adempimento.
      In questa situazione, quindi, il liquidatore terzo pignorato- invece di rendere, come nel caso dell'ordinario pignoramento presso terzi la dichiarazione dell'esistenza o meno del proprio debito verso il pignorato e attende per il pagamento l'ordine di assegnazione del giudice dell'esecuzione- potrebbe anche procedere al pagamento diretto di Equitalia al momento in cui effettua il riparto, ma, per sapere a chi dare la somma che sarebbe attribuita al creditore riconosciuto nel concordato (se a lui o a Equitalia), è meglio che, in mancanza di ordine del giudice di assegnazione, attenda cosa faranno le parti interessate. Il creditore del concordato, debitore di Equitalia, potrebbe infatti contestare il credito di quest'ultimo nei suoi confronti, per cui, onde evitare di trovarsi poi esposto ad accuse di aver mal pagato, è preferibile non dare seguito alla richiesta di Equitaluia; cosa che, peraltro sarebbe necessitato a fare ove i tempi della procedura non coincidessero con quelli di legge sopra indicati per il pagamento (pensi al caso che lei non disponesse ancora delle liquidità necessarie per il pagamento e dovesse ancora liquidare dei beni, ecc.). In mancanza di adempimento da parte del terzo, per una qualsiasi ragione, è previsto l'intervento del giudice, giacchè, per il richiamo dell'art. 72 bis all'art. 72, si procede, previa citazione del debitore e del terzo intimato, secondo le norme del codice di procedura civile.
      In sostanza, restato inattuato il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un' ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c.. Non a caso, invero, Cass. 04/10/2011, n. 20294, ha, in una elaborata sentenza (che si consiglia di leggere), chiarito che "il modello procedimentale in esame può ricostruirsi allora - soprattutto per l'univoca definizione di "pignoramento" impressa al suo atto iniziale dal dato normativo testuale - come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso; e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perchè quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo (e quindi con la citazione a comparire o, ricorrendone i presupposti, con l'invito a rendere la dichiarazione nei casi di cui all'ultima parte del n. 4, del comma 2, della richiamata disposizione dell'art. 543 c.p.c., introdotta con la riforma del 2006)".
      Alla luce di quanto detto, pertanto, è consigliabile che lei, nella qualità di liquidatore terzo pignorato, comunichi al creditore esecutato l'intervenuto pignoramento presso terzi (anche se già dovrebbe esserne edotto) e ad Equitalia l'importo del credito riconosciuto nel concordato al creditore esecutato e le possibilità di pagamento in base all'attivo disponibile, indicando se possibile, anche i probabili tempi di adempimento e facendo presente che al momento del riparto si regolerà alla luce dei comportamenti processuali delle parti e dei provvedimenti dei giudici incaricati. Se, al momento del riparto, vede che il creditore esecutato non ha proposto alcuna contestazione al credito vantato da Equitalia, o addirittura ne ha riconosciuto il credito, lei assegna ad Equitalia la somma dovuta al creditore, nei limiti richiesti dal terzo; se al momento del riparto queste circostanze non sono state ancora definite, fa un accantonamento che sarà attribuito a chi risulterà l'assegnatario per ordine del giudice dell'esecuzione.
      Zucchetti Sg srl