Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
RELAZIONE EX ART 172 LF
-
Riccardo Mosele
VICENZA20/03/2014 14:57RELAZIONE EX ART 172 LF
Buongiorno, in un concordato preventivo con rilascio dei beni il Commissario Giudiziale procedere a depositare la propria relazione ex art. 172 L.F. Nella relazione appena richiamata sono evidenziate una serie di criticità derivanti dalla non corretta valutazione delle voci attive e passive, e, in alcuni casi, anche nell'esposizione di dati palesemente errati. Chiedo il vostro illustrissimo parere in merito agli strumenti che la ricorrente dispone per evidenziare tali anomalie, atteso che i creditori si troverebbero nella circostanza di andare in adunanza con l'evidenziazione di uno scenario ben diverso dalla realtà. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/03/2014 20:42RE: RELAZIONE EX ART 172 LF
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / COMMISSARIOSe abbiamo ben capito, lei vuol sapere cosa può fare il debitore che ha proposto il concordato per contestare gli esiti della relazione del commissario. Può sicuramente prendere la parola in sede di assemblea dei creditori ed esporre le sue ragioni (art. 175), ma vi è anche da dire che questo sistema poteva andar bene fin quando il commissario era tenuto a depositare almeno due giorni prima dell'udienza la relazione in cancelleria, ove solo qualche creditore particolarmente solerte si recava per prenderne visione; ora che il commissario trasmette dieci giorni prima dell'udienza copia della relazione ai creditori (art. 172 riformato), il debitore si trova in una situazione di inferiorità, per cui, se ritiene di aver ragione, deve, in primo luogo, colloquiare con il commissario per cercare di spiegare la situazione effettiva e gli errori in cui è incorso, nella speranza che modifichi la sua posizione; può, inoltre, cercare contatti personali con i creditori, almeno quelli più rilevanti che fanno maggioranza, per illustrare loro quella che ritiene essere la realtà; può anche, lui personalmente o i suoi professionisti, chiedere un colloquio con il giudice delegato ed esporre al giudice l'opportunità di una riesame più approfondito, eventualmente previo un rinvio dell'assemblea. Non ci sembra che ci sia uno strumento di impugnazione diretta della relazione del commissario, a meno che non riscontri del dolo nel comportamento dello stesso, nel qual caso può denunciare penalmente il commissario, ma si tratta di rimedi estremi, dei quali bisogna essere profondamente convinti e sicuri di poter offrire le prove, altrimenti il denunciante si espone al rischio di una incriminazione per calunnia.
Zucchetti SG Srl
-
Lorenzo Di Nicola
Pescara24/03/2014 09:38RE: RE: RELAZIONE EX ART 172 LF
In un concordato che ho seguito, è stata richiesta ed autorizzata dal Sig. GD la trasmissione in favore di tutti i creditori a 1/2 PEC, da parte del Commissario Giudiziale, delle memorie difensive della debitrice relative alla relazione ex art. 172 LF. Ciò è accaduto in adunanza, per cui i creditori, nei 20 gg. successivi, hanno potuto esprimere il voto tenendo conto anche di tali osservazioni.
Cordiali saluti.
Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 20:38RE: RE: RE: RELAZIONE EX ART 172 LF
Quando si tratta di individuare strumenti non previsti dalla legge, ogni esperienza vissuta è utile. Noi, ad esempio, non avevamo suggerito la presentazione di memorie difensive scritte per il fatto che le stesse comunque non vanno trasmesse ai creditori, per cui sembrava più utile prendere contatti diretti con i creditori e poi illustrare in assemblea le proprie ragioni. Ora vediamo che un giudice ha autorizzato la trasmissione via Pec anche delle memorie, proprio per sopperire a quel deficit di tutela che avevamo evidenziato, e sicuramente è una iniziativa apprezzabile, ma non sappiamo quanti giudici siano disposti a fare altrettanto. Che bemn vengano aperture del genere.
Zucchetti SG Srl
-
-
-