Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CREDITI DEI DIPENDENTI MATURATI IN DATA POST CONCORDATO

  • Paolo Pieri

    Pesaro (PU)
    26/02/2014 16:55

    CREDITI DEI DIPENDENTI MATURATI IN DATA POST CONCORDATO

    Buon Giorno
    pongo un quesito in merito a una procedura concordato in continutà aziendale, in cui i dipendenti sono in Cigs ma si insinuano anche per le buste paga relative ai mesi successivi alla presentazione della domanda di concordato.
    Si tratta di buste paga in cui si rilevano competenze relative a residuo ferie, festività non godute e banca ore non godute.
    Come devono essere considerate?
    In attesa di Riscontro, ringrazio anticipatamente.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2014 19:04

      RE: CREDITI DEI DIPENDENTI MATURATI IN DATA POST CONCORDATO

      Classificazione: PRIVILEGI / DIPENDENTI
      La S. Corte, nella recentissima sentenza del 24.1.2014 n. 1513 ha statuito che "La L.F., articolo 111, comma 2, nella attuale formulazione individua i crediti prededucibili nella successiva procedura fallimentare alternativamente nei crediti sorti in occasione ovvero in quelli sorti in funzione del concordato preventivo. Il primo criterio, che fa riferimento all'elemento cronologico ("in occasione"), deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioe' quello della riferibilita' del credito alla attivita' degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attivita' del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. D'altro canto, la funzionalita' alle esigenze della procedura non puo' costituire un criterio integrativo di quello cronologico, poiche' tale funzionalita' e' autonomamente considerata come causa della prededucibilita' dei crediti. In conclusione, in virtu' del primo criterio l'attivita' degli organi della procedura da luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalita' rispetto alle esigenze della procedura mentre, in virtu' del secondo criterio, l'attivita' del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, da luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze".
      Seguendo questo ultimo indirizzo, il credito da lei indicato non è funzionale alla procedura perché i dipendenti sono in cassa integrazione, è ssorto sì in ocasione della procedura ma non contratto dagli organi della procedura né con la loro autorizzazione, per cui pensiamo che alla luce di tanto possa essere negata la prededuzione. Rimane la natura privilegiata.
      Zucchetti Sg Srl
      • Daniele Losi

        Pegognaga (MN)
        28/02/2014 09:41

        RE: RE: CREDITI DEI DIPENDENTI MATURATI IN DATA POST CONCORDATO

        Rispetto alla domanda posta la risposta fa riferimento ad una ammissione del credito nel successivo fallimento; mi sembra invece che si sia ancora in costanza di Concordato preventivo.
        Per questo motivo penso invece che si debba far riferimento al comma VII dell'articolo 161 L.F. che dice "omissis...Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111." e quindi li riterrei piuttosto come crediti prededucibili nel concordato preventivo. Ma volevo avere anche un Vs. conforto.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/02/2014 19:54

          RE: RE: RE: CREDITI DEI DIPENDENTI MATURATI IN DATA POST CONCORDATO

          Abbiamo fatto riferimento al fallimento nella nostra risposta per due motivi: in primo luogo perché nella domanda si parlava di insinuazione, che come è noto, è proponibile soltanto nel fallimento perché nel concordato non esiste un giudizio di accertamento dei crediti in cui insinuarsi, ed inoltre perché, sempre nella domanda, si parlava concordato con continuità e di dipendenti in cassa integrazione, senza spiegare se questa situazione riguardava tutti o alcuni dei dipendenti ed, ovviamente, non può esservi continuità senza prosecuzione dell'impresa, se non altro per cederla o conferirla. Questi due elementi ci avevano indotto a pensare che il concordato con continuità avesse avuto termine per qualche motivo e si discutesse ora dell'accertamento dei crediti nel fallimento.
          Lei pone il dubbio che non sia così; , può darsi, ma crediamo anche che non possa essere in discussione la fase del concordato con riserva, cui è riferibile il comma settimo dell'art. 161 da lei richiamato, dal momento che, sempre nella domanda iniziale non si parla di questa figura ma si fa riferimento al concordato..
          Se muoviamo da questa premessa che, cioè, il dipendente chieda in pendenza del concordato che gli sia riconosciuto il credito "per competenze relative a residuo ferie, festività non godute e banca ore non godute", diventa necessario stabilire a quale periodo queste voci si riferiscano. Se esse riguardano il periodo anteriore alla domanda di concordato la prededuzione è esclusa in quanto trattasi di crediti concorsuali e, qualora si volesse applicare anche alla fase concordataria l'art. 111 che è dettato per il fallimento, sarebbe applicabile il principio che abbiamo esposto nella precedente risposta. Qualora, invece si trattasse di voci relative a periodi successivi al concordato, bisognerebbe valutare se la richiesta di ammissione alla cassa integrazione, da cui discendono poi le richieste in esame, sia stata regolarmente autorizzata ex art. 167, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.
          Zucchetti SG Srl