Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Accordi di ristrutturazione dei debiti; art. 2560 c.c.; art. 105 l.f.

  • Maurizio Oggioni

    Monza (MB)
    21/01/2016 15:58

    Accordi di ristrutturazione dei debiti; art. 2560 c.c.; art. 105 l.f.

    Buongiorno,
    ritenete che l'art. 105 comma 8 l.f., laddove prevede l'esclusione di responsabilità dell'acquirente l'azienda per i debiti pregressi della fallita, sia estendibile anche alla fattispecie dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis?
    La non applicabilità dell'art. 2560 comma 2 c.c. mi pare pacifica nella procedura di concordato preventivo, in quanto richiamata dall'art. 182 comma 5 l.f., ma con riferimento all'accordo di ristrutturazione non sono riuscito a trovare alcuna indicazione.
    Vi ringrazio
    Maurizio Oggioni
    Monza (MB)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/01/2016 20:44

      RE: Accordi di ristrutturazione dei debiti; art. 2560 c.c.; art. 105 l.f.

      La risposta negativa alla sua domanda si ricava proprio dal fatto che l'art. 105, comma 8, l.f. è richiamato dall'art. 182, come lei ricorda, per il concordato preventivo e non per l'accordo di ristrutturazione. Che sia necessario un espresso richiamo si deduce dal fatto che la norma fallimentare ha natura eccezionale in quanto si pone in contrasto con la regola generale sulla circolazione delle aziende posta dall'art. 2560 c.c.; tale alterazione si giustifica in una procedura concorsuale come il fallimento o il concordato, nel mentre non avrebbe ragione di applicarsi all'accordo di ristrutturazione che, secondo la prevalente giurisprudenza, ancor oggi (ossia pur dopo l'introduzione dell'art. 182septies) non è a nostro avviso una procedura concorsuale, sottospecie del concordato. Permangono, infatti, alcuni elementi insormontabili per tale qualificazione, quali:
      a-la mancanza dello spossessamento, seppur attenuato;
      b-la mancanza di organi procedurali di direzione;
      c-l'intervento omologatorio del tribunale limitato ad un controllo di legittimità ed esteso, in caso di opposizioni, alla sola valutazione della idoneità del piano a soddisfare integralmente i creditori estranei all'accordo;
      d-la mancanza di ogni limite al rispetto della graduazione delle preferenze in quanto superato dal consenso degli interessati.
      e-la mancanza di una votazione formativa di una maggioranza (la quota del 60% costituisce soltanto una soglia da superare per giustificare l'avvio della procedura);
      f-la mancanza di una norma similare a quella di cui all'art. 184 che rende obbligatorio il concordato anche per i dissenzienti, i quali, infatti devono essere pagati per intero, tranne la nuova fattispecie della ristrutturazione e moratoria bancaria di cui all'art. 182 septies.
      Zucchetti SG srl